Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26247 del 19/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 23/11/2016, dep.19/12/2016),  n. 26247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23356-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHES1 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

nonchè contro

C.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1277/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 25/02/2015, depositata il 03/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso in cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della CTR Lazio n. 1277/38/15, depositata il 3/03/2015. La CTR aveva rigettato l’appello proposto dall’Ufficio contro la sentenza della CTP di Roma, la quale aveva accolto il ricorso promosso da C.V. avverso il silenzio-rifiuto relativo al recupero dell’IRPEF sulla buonuscita liquidata dall’INPDAP, riducendo l’imponibile in relazione ai contributi previdenziali versati dal contribuente.

La CTR ha ritenuto che non dovesse essere applicata l’imposta IRPEF alla parte di TFR corrispondente ai contributi versati dal lavoratore e che, pertanto, si dovesse operare una riduzione della base imponibile con riferimento a tutte le indennità di fine rapporto versate dallo stesso. L’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, ora art. 19 TUIR, comma 2 bis (come integrato dal D.L. n. 70 del 1988, art. 4, convertito in L. n. 154 del 1988), dell’art. 10, comma 1, lett. e) del TUIR ed L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Avrebbe errato la CTR nel ritenere che dall’imponibile IRPEF si dovessero detrarre i contributi versati dal lavoratore e relativi a servizi ammessi a riscatto volontario.

La parte intimata non ha presentato difese.

Il procedimento può essere definito con motivazione sintetica.

Il motivo di ricorso è manifestamente fondato.

Questa Corte ha affermato che “in tema di determinazione della base imponibile ed ai fini IRPEF, a norma della L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 2, ove la formazione di una parte dell’indennità di buonuscita spettante al dipendente pubblico a tempo indeterminato venga alimentata con contributi interamente ed esclusivamente a carico del dipendente, versati volontariamente per servizi pre – ruolo ammessi a riscatto (e relativi, nella specie, a lavoro prestato presso la medesima P.A.), tale parte dell’indennità non va sottratta all’imposizione fiscale ordinaria, posto che, in tal caso, la funzione del versamento consegue essenzialmente il riconoscimento normativo di un’anzianità convenzionale, con il beneficio della valutazione di periodi altrimenti non valutabili” (Cass. n. 8403/2013).

Orbene, nella specie ha errato la CTR nel ritenere che la parte di TFR corrispondente a tributi versati dal contribuente dovesse essere soggetta a tassazione separata.

Sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con decisione nel merito e rigetto del ricorso introduttivo.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di merito e per dichiarare irripetibili le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo.

Compensa le spese del giudizio di legittimità e dichiara irripetibili le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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