Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26247 del 06/12/2011

Cassazione civile sez. II, 06/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 06/12/2011), n.26247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3285/2006 proposto da:

M.P. in proprio e nella qualità di Amministratore

Unico e legale rappresentante della IVOM SRL, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEL TRITONE 2, presso lo studio

dell’avvocato NANNA VITO, rappresentati e difesi dall’avvocato

IACOBELLIS SCIANO;

– ricorrenti –

contro

ISP CENTRALE REPRESSIONE FRODI MINISTERO POLITICHE AGRICOLE,

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE FORESTALI in persona dei rispettivi

legali rappresentanti pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 54/2005 del TRIBUNALE di BARI sezione

distaccata ACQUAVIVA DELLE FONTI, depositata il 27/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del primo motivo,

inammissibilità degli altri.

Fatto

FATTO E DIRITTO

M.P. e la società “IVOM s.r.l”,dal predetto legalmente rappresentata, proposero opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22, avverso l’ordinanza ingiunzione dell’8.6.01, con la quale il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ispettorato Centrale Repressione Frodi – Ufficio di Bari aveva loro Irrogato, in solido ex art. 6 L. cit., la sanzione amministrativa di L. 615.000.000, a seguito di un verbale di contestazione dell’8.7.97, relativo alla violazione di cui alla L. n. 460 del 1987, art. 4, comma 11, per non avere osservato le disposizioni di cui al REG.C.E.E. 2046/89,in quanto la partita di vino rosso da tavola prodotto dalla suddetta società e destinato alla distillazione preventiva per la campagna 1994/95,era risultato all’analisi irregolare per il titolo alcolometrico inferiore al minimo previsto per la zona viticola di provenienza e con tenore di acidità volatile superiore ai limiti legali, pertanto,non destinabile a detta distillazione.

L’opposizione, cui aveva resistito l’amministrazione, venne respinta dall’adito Tribunale di Bari, sez. dist. di Acquaviva delle Fonti, con sentenza n. 54 del 27.9.2.05, con condanna del ricorrente alle spese.

Il giudice di merito ritenne,tra l’altro e per quanto ancora rileva in questa sede, non meritevole di accoglimento l’eccezione dell’opponente, deducente la carenza o comunque l’incertezza degli estremi normativi dell’illecito, rilevando anzitutto la tardi vita della doglianza, in quanto sollevata non con l’atto di opposizione, bensì con una successiva memoria difensiva presentata a giudizio inoltrato, dopo che il M. era stato fin dall’inizio in grado di difendersi compiutamente.

Peraltro, soggiungeva il giudicante, l’atto di contestazione regolarmente notificato L. n. 689 del 1981, ex art. 14, richiamato nell’ordinanza – ingiunzione ex art. 18, conteneva l’indicazione sia della specifica condotta ascrittala degli estremi delle norme violate, la L. n. 460 del 1987, art. 4, comma 11, ed il reg. CEE 2046/89 (prevedente l’obbligo di invio alla distillazione preventiva di vini sani e genuini e non di vini spunti o di gradazione alcolica inferiore al minimo di legge), osservando infine che era irrilevante la circostanza che la legge sopra citata facesse riferimento al Reg.

CEE n. 2179/83 e non a quello anzidetto, avendo quest’ultimo sostituito il precedente e riprodotto, per quel che nella specie rilevava, le stesse disposizioni in quello contenute, con riferimento specifico alla necessità che il vino inviato alla distillazione fosse dotato delle caratteristiche per essere considerato “vino da tavola”.

Avverso tale sentenza gli opponenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; non vi è stata resistenza dell’amministrazione intimata.

Il primo motivo di ricorso si articola su vari profili, nel primo dei quali si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 113 e/o 115 c.p.c., per aver il giudice disatteso l’opposizione evidenziando, “sia pur en passant”, che il M., aveva solo con una memoria difensiva sollevato le eccezioni di mancata ed erronea indicazione delle norme del regolamento CEE violate e presumendo che il medesimo fosse stato in grado di difendersi compiutamente”, senza aver “tenuto nella dovuta considerazione il dettato normativo di cui agli artt. 113 e 115 c.p.c., senza seguire le norme di diritto (perchè la legge non consente di decidere in virtù di presunzioni semplici) ed in assenza di prove proposte dalle parti e risultanti in atti”. Trattasi di una doglianza inammissibile, per palese genericità, poichè non confuta, ritenendone non chiara la natura di “autonomo motivo di rigetto dell’opposizione”, il corretto rilievo della tardività della censura, che va in questa sede ribadita, sulla scorta del principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (tra le altre v. nn. 19178.10, 18288.10,13751.06), secondo cui il thema decidendum nei giudizi oppositivi L. n. 689 del 1981, ex artt. 22 e 23, è limitato all’esame dei motivi di opposizione dedotti nel ricorso introduttivo,che ne circoscrivono l’immodificabile causa petendi, senza possibilità di ampliamento,a meno che non via sia stata l’accettazione del contraddittorio da parte dell’ufficio oppostoci che non risultale viene dedotto in ricorso.

Restano conseguentemente assorbiti i rimanenti profili di censura, con i quali si confutano le ulteriori argomentazioni con le quali il giudice di merito, pur non essendovi tenuto (attesa la natura assorbente dell’evidenziata inammissibilità), ha ritenuto di dover comunque rafforzare la decisione reiettiva, sulla scorta delle ulteriori menzionatela non necessarie, considerazioni attinenti alla validità della contestazione.

Quanto al secondo motivo,con il quale si censura,per violazione dell’art. 91 c.p.c., art. 75 disp. att. c.p.c., della L. n. 1051 del 1957, del R.D.L. n. 1578 del 1933, della L. n. 794 del 1942, dei D.M. n. 585 del 1994, e D.M. n. 1277 del 2004, nonchè per difetto di motivazione,la subita condanna alle spese, nella complessiva misura di Euro 3.000,00, per mancata distinzione, nell’ambito della stessa, delle parte riferibile agli onorari da quella relativa ai diritti di procuratore, la doglianza è inammissibile per difetto di specificità, con particolare riferimento all’interesse che deve sorreggere l’impugnazione. Al di là dei richiami normativi al riguardo,infatti,i ricorrenti non precisano, in un contesto nel quale il suindicato complessivo importo delle spettanze si palesa icto oculi contenuto rispetto al rilevante valore della controversia (correlato all’importo della sanzione irrogataci L. 615.000.000), se l’operato cumulo delle spettanze si sia tradotto in violazione, per eccesso, delle norme tariffarie.

Il ricorso va conclusivamente respinto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

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