Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26246 del 19/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 23/11/2016, dep.19/12/2016),  n. 26246

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23327-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

nonchè contro

R.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 238/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA di

BOLOGNA del 02/12/2014, depositata il 02/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR dell’Emilia Romagna indicata in epigrafe che, in dispositivo, ha rigettato l’impugnazione proposta dall’ufficio contro la decisione di primo grado con la quale era stato accolto il ricorso di R.E. contro il silenzio rifiuto sulla domanda di rimborso del 50% delle ritenute alla fonte operate negli anni d’imposta dal 2001 al 2005 al momento della percezione di un incentivo all’esodo.

Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c., è esperibile per ovviare ai vizi meramente formali derivanti da una divergenza evidente e facilmente rettificabile tra l’ideazione o l’intendimento del giudice e la sua materiale esteriorizzazione, non incidente sul contenuto sostanziale della decisione (Cass. n. 6768/1994).

Ed infatti, questa Corte ha ritenuto in modo costante che nell’ordinario giudizio di cognizione, l’esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione, nella parte in cui la medesima riveli l’effettiva volontà del giudice. Ne consegue che va ritenuta prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del “dictum” giudiziale (Cass. n. 17910/2015; Cass n. 15088/2015).

Orbene, nella specie è evidente che il giudice di appello ha commesso un mero errore materiale emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c., in quanto la CTR ha, in motivazione, espresso le ragioni a favore della tesi della tardività della domanda di rimborso avanzata il 21 luglio 2005 dal contribuente, oltre il termine di 48 mesi dalla corresponsione delle somme al suddetto. Il giudice di appello, pertanto, riteneva in motivazione condivisibili le argomentazioni espresse dall’ufficio in appello contro la decisione di primo grado che aveva invece agganciato il termine di decadenza dalla ordinanza della Corte di giustizia del 2008. A fronte di tale motivazione il rigetto dell’appello in dispositivo è chiaramente frutto di errore materiale.

Ciò che esclude il vizio della sentenza prospettato dalla parte ricorrente.

In conclusione, deve ritenersi, diversamente da quanto ritenuto dalla parte ricorrente, che nel caso di specie fosse chiaramente evincibile dalla sentenza di merito che la CTR volesse accogliere l’appello promosso dall’Ufficio.

Il ricorso va quindi rigettato.

Nulla sulle spese.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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