Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26246 del 16/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/10/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 16/10/2019), n.26246

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2370-2018 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIANNA

DIONIGI 43, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA MANCINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE FINO;

– ricorrente –

contro

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI 12,

presso lo studio dell’avvocato MARIA BEATRICE D’IPPOLITO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 225/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 31/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

MARIA CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.G. intimò sfratto per morosità a B.I., davanti al Tribunale di Brindisi, in relazione ad un locale adibito ad uso commerciale, per mancato pagamento di parte del canone del mese di luglio 2013 e dei canoni per il periodo dal settembre 2013 a febbraio 2014, oltre che per il pagamento dell’imposta di registro e dell’aggiornamento del canone.

La conduttrice non comparve all’udienza di convalida, per cui il Tribunale pronunciò l’ordinanza di convalida di sfratto.

2. La pronuncia è stata impugnata dalla conduttrice soccombente e la Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 31 luglio 2017, ha accolto l’appello, ha dichiarato la nullità dell’ordinanza di convalida, ha rimesso le parti davanti al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c. ed ha condannato il D. al pagamento delle spese del grado.

Ha osservato la Corte territoriale che, se lo sfratto per morosità viene intimato in assenza delle condizioni di legge, avverso l’ordinanza di convalida è esperibile l’appello e non il rimedio dell’opposizione tardiva. Nella specie, risultava violata la previsione dell’art. 660 c.p.c., comma 4, perchè tra il giorno della notificazione dell’intimazione e quello dell’udienza non era stato concesso il termine di venti giorni liberi, per cui il Tribunale avrebbe dovuto disporre il rinnovo della notifica dell’atto di citazione. Inoltre, poichè la notificazione non era avvenuta a mani proprie, a norma dell’art. 660, u.c., cit., sussisteva l’obbligo per l’ufficiale giudiziario di dare avviso della notifica all’intimato a mezzo di lettera raccomandata, adempimento che nel caso in esame non aveva avuto luogo.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Lecce propone ricorso B.M. con atto affidato ad un solo motivo.

Resiste D.G. con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione degli artt. 663 e 665 c.p.c. e omesso esame di un punto decisivo.

Osserva la ricorrente che la sentenza dovrebbe essere cassata perchè la Corte d’appello, una volta dichiarata la nullità dell’ordinanza di convalida, avrebbe dovuto decidere il merito della causa, occupandosi dell’esistenza o meno della contestata morosità. Pur trattandosi di omessa pronuncia su domanda del locatore, sussisterebbe ugualmente l’interesse della ricorrente a dedurre il vizio, potendo ella ottenere un provvedimento di merito eventualmente favorevole.

1.1. Il motivo non è fondato.

1.2. Si rileva, innanzitutto, che la decisione impugnata è irrevocabile, siccome non fatta oggetto di ricorso sul punto, nella parte in cui ha ritenuto che l’impugnazione esperibile avverso l’ordinanza di convalida fosse, nella specie, l’appello e non l’opposizione tardiva di cui all’art. 668 codice di rito.

Tanto premesso, il Collegio osserva che costituisce affermazione pacifica nella giurisprudenza di questa Corte – alla quale si intende dare ulteriore continuità – quella per cui per proporre impugnazione occorre avervi interesse (art. 100 c.p.c.), interesse che si fonda sul principio della soccombenza.

Nel caso in esame, l’odierna ricorrente ha ottenuto in appello una pronuncia che ha riconosciuto la nullità dell’ordinanza di convalida emessa in primo grado, in base alla nullità della notifica dell’atto di citazione. Ora, la pronuncia caducatoria emessa in appello vede l’odierna ricorrente comunque non soccombente; nè può il suo interesse dedursi dalla pretesa di ottenere una pronuncia eventualmente favorevole in ordine all’esistenza o meno dell’inadempimento. Nessun interesse sostanziale, quindi, può derivare alla ricorrente dal fatto che la causa sia stata rimessa al giudice di primo grado o sia stata decisa nel merito in grado di appello, posto che il merito della domanda dovrà essere esaminato in quella sede.

1.3. Si impongono, poi, due ulteriori considerazioni.

La prima è che la sentenza impugnata – con un’affermazione che nel ricorso non è in alcun modo contestata – ha osservato che proprio la parte appellante, cioè l’odierna ricorrente, aveva espressamente chiesto con il primo motivo che la causa fosse rimessa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c., per cui non è chiaro di cosa la medesima possa oggi dolersi.

La seconda è che la giurisprudenza richiamata nella memoria non è conferente rispetto al caso in esame. Il principio enunciato dalla sentenza 11 novembre 2010, n. 22914, infatti, riguarda il caso in cui sia dichiarata in appello la nullità della citazione introduttiva, ipotesi nella quale il giudice di secondo grado è tenuto, appunto, a decidere la causa nel merito. Ma nel caso in esame, al contrario, è stata dichiarata dalla Corte d’appello la nullità della notifica della citazione introduttiva, ipotesi che comporta di per sè, come effetto necessitato, la rimessione al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, codice di rito.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

In considerazione del contenuto del ricorso, avente evidenti finalità dilatorie in relazione ad una sentenza di appello totalmente favorevole alla ricorrente, la Corte ritiene sussistenti gli estremi di una condanna per responsabilità aggravata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3.

Sussistono, inoltre, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 6.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge, oltre Euro 3.000 ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2019

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