Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26245 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 23/11/2016, dep.19/12/2016),  n. 26245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23056-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.V.I.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 175/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CAMOBASSO del 22/05/2014, depositata il 10/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR Molise indicata in epigrafe che, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato l’impugnazione proposta dall’ufficio, ritenendo la nullità della cartella notificata a S.V.I., relativa ad IVA per l’anno 2005 in relazione all’accertata violazione dei principi espressi dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 2 che impongono la comunicazione del previo avviso bonario in caso di irrogazione di sanzioni. L’Agenzia prospetta la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, commi 2 e 5. Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il ricorso è manifestamente fondato, essendo ferma la giurisprudenza di questa Corte nel ritenere che rispetto alle cartelle di pagamento messe ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis la previa comunicazione dell’avviso bonario è condizione di validità della cartella unicamente per le ipotesi di incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione e sugli importi reclamati dall’Ufficio – Cass. n. 5740/2016 e Cass. n. 20431/2014, con specifico riferimento al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, nonchè Cass. n. 8342/2012, Cass. n. 15584/2014; Cass. n. 12023/2015 – quest’ultima con specifico riferimento alle sanzioni-.

In conclusione, la CTR non si è uniformata ai superiori principi. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Molise anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR del Molise anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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