Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26245 del 06/12/2011

Cassazione civile sez. II, 06/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 06/12/2011), n.26245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 513/2009 proposto da:

D.E. (OMISSIS), quale procuratore speciale di

F.N., S., M.G., G.,

elettivamente domiciliato in ROMA C/O STUDIO MORANDINI, VIA FLAMINIA

79, rappresentato e difeso dall’avvocato TRULIO ANTONIO;

– ricorrenti –

contro

C.R. (OMISSIS), M.P.

(OMISSIS), M.M. (OMISSIS), M.

F. (OMISSIS), gli ultimi tre quali eredi di M.

M. elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CHIANA 35/3/24,

presso lo studio dell’avvocato MAZZEI GIANCARLO, che li rappresenta e

difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3954/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 16/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/11/2011 dal Presidente Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA che illustra

la relazione ex art. 380 bis c.p.c.;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, nulla osserva in merito alla relazione esposta.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c., del seguente tenore: Promesso che:

Con atto di citazione notificato il 27 maggio 1993 la Nuova Later S. Andrea di Clemente Rocco e Malanga Michele s.n.c. contro il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Presidente del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi e relativo al pagamento in favore di D. E., quale procuratore degli eredi dell’ing. F.M., della somma di lire 107.508.000 a titolo di prestazioni professionali.

A fondamento della opposizione la società deduceva di non dovere alcun compenso, per varie ragioni.

Con sentenza in data 12 marzo 2002 il Tribunale si S. Angelo dei Lombardi, rigettava l’opposizione.

Contro tale decisione proponevano appello C.R., socio della Nuova Later S. Andrea di Clemente Rocco e Malanga Michele s.n.c., nonchè M.M., M.P. e M. F., nella qualità di eredi, dell’altro socio M. M..

La Corte di appello di Napoli, e on sentenza in data 16 dicembre 2007, accoglieva l’impugnazione.

I giudici di secondo grado premesso che Va preliminarmente affermata la legittimazione attiva degli odierni appellanti, essendo il C. stato socio ed essendo gli altri gli eredi dell’altro socio della Nuova Later S. Andrca, s.n.c. e, quindi, di una società di persone (quale è, per de finizione, ogni s.n.c.), nella quale i soci sono per legge responsabilì dei debiti sociali in modo solidale e illimitato e quindi interessati a contestare il debito della società e, d’altro canto, con la presenza in giudizio di tutti i soci, come nella specie, è come se fosse presente la società, ritenevano fondato nel merito l’appello.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione D. E., nella qualità, con tre motivi.

Resistono con controricorso C.R., M.M., M.P. e Ma.Fi..

Rilevato:

– che con il primo motivo i ricorrenti deducono che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto legittimati alla impugnazione C. R., M.M., M.P. e M. F.;

– che la doglianza appare fondata, alla luce della giurisprudenza di questa S.C., secondo la quale la sentenza pronunciata nei confronti di una società in nome collettivo – la quale, ancorchè priva di personalità giuridica, costituisce, in ragione della propria autonomia patrimoniale, un centro di imputazione di rapporti distinto da quello riferibile a ciascun socio e fonte di una propria capacità processuale – non fa stato noi confronti dei soci che non siano stati parte del relativo giudizi o e che, pertanto, non sono legittimari ad impugnare la sentenza stessa (cfr. sent. 28 luglio 1997 n. 7021; in senso sostanzialmente conforme cfr. sent. 15 marzo 1995 n. 30469);

– che nella specie, inoltre, M.M., M.P. e Ma.Fi. non risultano essere soci della Nuova Later S. Andrea di Clemente Rocco e Malanga Michele s.n.c., essendo semplicemente eredi di un socio defunto;

Ritenuto:

– che, pertanto, ha errato la Corte di appello nel non dichiarare inammissibile l’impugnazione, per cui la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, con decisione in camera di consiglio.

Ritenuto di condividere il contenuto della relazione in questiono, con conseguente accoglimento del primo motivo del ricorso, con assorbimento degli altri motivi, cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, condanna dei. resistenti in solido al pagamento delle spese processuali relative ai giudizi, di secondo grado (in relazione al quale non è stata depositata la nota spese) e di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri motivi; cassa senza rinvio la sentenza impugnata; condanna i resistenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di appello, che liquida in Euro 2.000,00 per onorari, Euro 1.000,00 per diritti di procuratore, Euro 200,00 per esborsi, nonchè al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella complessiva somma di Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

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