Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26244 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 23/11/2016, dep.19/12/2016),  n. 26244

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22820-2015 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 24, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO CECI rappresentata e difesa dall’avvocato

FRANCESCO BAVASSO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ORDINE ARREDAMENTI DI B.O. SAS, AGENZIA DELLE ENTRATE

DIREZIONE PROVINCIALE COSENZA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1509/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO del 29/05/2014, depositata il 10/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Equitalia sud spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR della Calabria meglio indicata in epigrafe che, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla società Ordine Arredamenti di O.B. e c. s.a.s., ha annullato alcune intimazioni di pagamento alla stessa notificate, ritenendo che la società concessionaria aveva omesso di provare l’avvenuta previa notifica delle cartelle prodromiche, non risultando sufficiente il deposito degli avvisi di ricevimento delle stesse, occorrendo invece il deposito, a carico dell’ente anzidetto, delle cartelle anzidette medesime.

Le parti intimate non hanno depositato difese scritte.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione dell’art. 2697 c.c. e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4 e art. 49, è manifestamente fondato.

Ed invero, quanto alla mancata dimostrazione della previa notifica delle cartelle poste a base dell’iscrizione ipotecaria, occorre che secondo Cass. n. 12888/2015, nei giudizi in cui si contesti la notifica della cartella di pagamento, “non sussiste un onere, in capo all’agente (della riscossione), di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa” (cfr. Cass. n. 10326/2014); ciò perchè “La cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo. L’amministrazione non è quindi in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice”.

Secondo questa Corte la produzione dell’estratto di ruolo – unitamente alla relata di notifica – è idonea ad individuare univocamente gli elementi essenziali contenuti nella cartella, ivi compresa la notifica della stessa. Ciò perchè “L’estratto di ruolo è una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale: esso deve contenere tutti i dati essenziali per consentire al contribuente di identificare a quale pretesa dell’amministrazione esso si riferisca (e per consentire al contribuente di apprestare le sue difese e al giudice ove adito di verificare la fondatezza della pretesa creditoria o gli altri punti sollevati dall’opponente) perchè contiene tutti i dati necessari ad identificare in modo inequivoco la contribuente, ovvero nominativo, codice fiscale, data di nascita e domicilio fiscale; tutti i dati indispensabili necessari per individuare la natura e l’entità delle pretese iscritte a ruolo, ovvero il numero della cartella, l’importo dovuto, l’importo già riscosso e l’importo residuo, l’aggio, la descrizione del tributo, il codice e l’anno di riferimento del tributo, l’anno di iscrizione a ruolo, la data di esecutività del ruolo, gli estremi della notifica della cartella di pagamento, l’ente creditore (indicazioni obbligatoriamente previste dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, oltre che dal D.M. n. 321 del 1999, arti. 1 e 6)”.

In questa stessa direzione, Cass. n. 9246/2015 ha ritenuto che l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (così, Cass. n. 15315/14, ma anche Cass. n. 9111/12, nonchè, Cass. n. 20027/11, ove si precisa che “la prova dell’arrivo della raccomandata fa presumere, ex art. 1335 c.c., l’invio e la conoscenza dell’atto, spettando al destinatario l’onere eventuale di provare che il plico non conteneva l’avviso”, non operando tale presunzione ed invertendosi l’onere della prova soltanto se il mittente affermi di avere inserito più di un atto nello stesso plico ed il destinatario contesti tale circostanza; cfr., in tale ultimo senso anche Cass. ord. n. 20786/14). Si è così ritenuto che “in tema di notifica della cartella esattoriale D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione”.

I superiori principi, ribaditi di recente da Cass. n. 2790/2016, non sono stati rettamente applicati dal giudice di appello, il quale ha ritenuto che incombesse sulla parte concessionaria l’onere di depositare in giudizio non solo l’avviso di ricevimento della cartella, ma anche la copia della cartella medesima, senza invece considerare che, nel caso di specie, risultava proprio dalla sentenza impugnata che la concessionaria avesse prodotto gli estratti di ruolo e gli avvisi di ricevimento della concessionaria.

La CTR non ha, pertanto, fatto applicazione corretta dei principi sopra esposti.

La sentenza va quindi cassata, in accoglimento del ricorso, con rinvio ad altra sezione della CTR della Calabria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Calabria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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