Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26243 del 28/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/09/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 28/09/2021), n.26243

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30552-2019 proposto da:

S.A., T.F., elettivamente domiciliati presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA,

rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCO TULUI;

– ricorrenti –

contro

SU NURAXI SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 378/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 26/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Nell’estate del 2010, il Tribunale di Cagliati ha emesso, dietro ricorso della s.r.l. Su Nuraxi (come all’epoca diversamente denominata), decreto ingiuntivo nei confronti di S.A. e di T.F., quali avallanti di una serie di vaglia cambiari emessi dalla s.r.l. Centro Distribuzione Ittico Sardegna.

2. – Gli ingiunti hanno presentato opposizione avanti al Tribunale di Cagliari. Che, con sentenza n. 2882/2017, l’ha accolta.

3. – La s.r.l. Su Nuraxi ha proposto appello avanti alla Corte di Cagliari. Questa, con sentenza depositata in data 26 aprile 2019, l’ha parzialmente accolta, condannando i signori S. e T. al “pagamento dell’importo di Euro 54.141,45 con gli interessi dalle singole scadenze al saldo”.

4. – Nel suo percorso motivazionale, la sentenza ha rilevato, prima di tutto, che con il decreto ingiuntivo era stata azionata la sola azione cartolare, sì che – in relazione all’eccezione di prescrizione sollevata in primo grado dagli opponenti e accolta dal giudice – doveva senz’altro farsi riferimento alla norma dell’art. 94 legge cambiaria, comma 2, che stabilisce la prescrizione triennale di tale azione, come decorrente dalla data di scadenza dei titoli.

Posta questa constatazione, la Corte territoriale ha poi rilevato che l’istanza di insinuazione nel passivo fallimentare della società emittente i vaglia cambiari, che era stata presentata dalla Su Nuraxi, non valeva a interrompere il corso della prescrizione nei confronti degli avvallanti (ma solo nei confronti del fallito emittente). Era invece da ritenere idonea per questo riguardo la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo – si è inoltre aggiunto -, con la conseguenza che la prescrizione invocata dagli opponenti, e poi appellanti, era intervenuta solo per i titoli scaduti entro il 16 luglio 2007, e non anche per quelli scaduti successivamente.

5. – Avverso questo provvedimento hanno presentato ricorso per cassazione S.A. e T.F., articolandolo in tre motivi.

6. – L’intimata s.r.l. Su Nuraxi non ha svolto difese nel presente grado del giudizio.

7. – I resistenti hanno anche depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

8. – Con il primo motivo di ricorso, si assume la violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 50 legge cambiaria e degli artt. 1186 e 2935 c.c.. Ad avviso dei ricorrenti, “il fallimento del debitore principale ha senz’altro determinato la decadenza del beneficio del termine sia in capo al medesimo debitore, sia in capo agli avallanti”. Dalla data della dichiarazione di fallimento, dunque, corre la prescrizione per tutti i vaglia avallati dai ricorrenti, a prescindere dalla scadenza indicata sul titolo.

Con il secondo motivo di ricorso, si assume la violazione degli artt. 1236 e 1239 c.c. e dell’art. 37legge cambiaria, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 I ricorrenti osservano che, dopo avere presentato la domanda di insinuazione al passivo fallimentare dell’emittente i vaglia, la Su Nuraxi vi ha poi rinunciato. Questa rinuncia all’azione comporta – si afferma rinuncia al credito.

Il terzo motivo assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 1949,19501955 c.c. e dell’art. 37 legge camb., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Ad avviso dei ricorrenti, la rinuncia all’insinuazione, che è stata formulata dalla s.r.l. Su Nuraxi, ha “irreversibilmente compromesso i diritti degli avallanti avendo causato l’impossibilità giuridica di questi ultimi di surrogarsi nell’insinuazione”.

9. – Il ricorso è inammissibile.

Il corpo del medesimo non risulta inglobare, infatti, il tenore testuale delle eccezioni che si assumono sollevate nel giudizio di merito, che non sono state prese in considerazione dalla Corte di Appello e che hanno formato oggetto dei motivi di ricorso. Sì che non può ritenersi rispettato il requisito della necessaria autosufficienza del ricorso, che pure è richiesto dalla norma dell’art. 366 c.p.c..

Non può ritenersi sufficiente, per questo riguardo, il richiamo che il ricorso fa alla decisione del primo grado (a pag. 3 s. del ricorso). Nei fatti, questo richiamo consiste nel riferire quanto segue: “l’opposizione è fondata per le medesime ragioni di fatto e di diritto addotte dagli opponenti”; “le motivazioni non potrebbero che essere parafrasate per essere poste a giustificazione della fondatezza delle eccezioni relative: a) alla prescrizione dell’azione cambiaria, b) alla non automatica estensibilità dell’obbligo di garanzia degli avallanti al rapporto causale, in difetto di espressa previsione hi senso contrario qui assente; c) alla mancanza di piena prova circa l’effettiva sussistenza del sottostante credito azionato”.

Come si vede, non vengono qui indicate quali siano le ragioni che in ipotesi sosterrebbero, nello specifico, l’eccezione di prescrizione (primo motivo). Ne’ vengono riportate le eccezioni attinenti all’estinzione per rinuncia del credito azionato (secondo motivo) né quella afferente all’assunta violazione, da parte del creditore garantito dagli avalli, delle norme di legge poste a protezione del fideiussore.

10. – Non ha luogo provvedere alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità, stante la mancata costituzione dell’intimato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA