Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26243 del 22/11/2013


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Civile Ord. Sez. L Num. 26243 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: NOBILE VITTORIO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 20129-2011 proposto da:
I.N.P.S.
SOCIALE,

ISTITUTO NAZIONALE
C.F.

DELLA PREVIDENZA

in persona del

80078750587,

suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in
proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA
17,
2013
2711

presso

l’Avvocatura

Centrale

dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati SGROI ANTONINO,
MARITATO LELIO, D’ALOISIO CARLA, giusta delega in
atti;
– ricorrenti contro

Data pubblicazione: 22/11/2013

COVIM SOCIETA’ COOPERATIVA VITIVINICOLA DEI COLLI
METAURENSI a R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 01432550413, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE
N.74, presso lo studio (STUDIO LEGALE BDL),

ALBERTO, CINELLI MAURIZIO, giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

EQUITALIA MARCHE CONCESSIONARIA PER LA RISCOSSIONE
CONTRIBUTI PER LA PROVINCIA DI PESARO URBINO;
– intimata –

avverso la sentenza n. 479/2011 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depositata il 13/05/2011 R.G.N. 880/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/09/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;
udito l’Avvocato LELIO MARITATO;
udito l’Avvocato CURZIO CICALA per delega CARLO
ALBERTO NICOLINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

rappresentata e difesa dagli avvocati NICOLINI CARLO

ORDINANZA
R.G. 20129/2011
FATTO E DIRITTO

rigettava l’opposizione agli atti esecutivi promossa dalla COVIM Società coop.
a r.l. dei Colli Metaurensi avverso la cartella esattoriale notificata il 14-72006, con la quale l’INPS aveva preteso il pagamento di contributi e accessori
per il periodo 1-6-1998/16-5-2005, in relazione alla posizione di un lavoratore
licenziato in tronco e giudizialmente reintegrato ex art. 18 1. 300/70, con
conseguente accertamento del relativo debito contributivo del datore di lavoro.
Con la detta sentenza veniva altresì dichiarato il diritto dell’INPS al pagamento
di detti contributi ed accessori sulla base delle retribuzioni indicate nel verbale
di accertamento, ma con le aliquote agevolate di cui all’art. 9, c. 5, 1. n. 67/88,
esclusi i prescritti contributi per il periodo dal 1-6-1998 al 1-8-2000 e quelli
per i quali era stata dichiarata la decadenza ex art. 25 d lgs. n. 46/1999,
maturati nel periodo dal 2-1 -2004 al 31-12-2004.
L’INPS appellava la detta pronuncia chiedendone la riforma nel senso
dell’esclusione dell’applicazione delle tariffe agevolate, sul presupposto che le
stesse non competessero rispetto a retribuzioni dovute per effetto di condanna
giudiziale, cui non era corrisposta effettiva prestazione di lavoro, e della
dichiarata decadenza.
La cooperativa si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame
principale e proponendo appello incidentale in relazione alle parti in cui il
primo giudice: aveva ritenuto il potere di accertare il merito della pretesa
1

Con sentenza n. 340/2007 il Giudice del lavoro del Tribunale di Pesaro

previdenziale, anche sotto il profilo dell’efficace accertamento della
retribuzione presa a base per la determinazione quantitativa dei contributi;
aveva negato il difetto di legittimazione passiva rispetto all’obbligo
contributivo corrispondente ai periodi per i quali il ramo di azienda nel quale

comodato a terzi; aveva ritenuto applicabili le sanzioni civili e per di più nella
misura conseguente ad evasione contributiva; aveva infine dichiarato dovute
somme aggiuntive da ritenersi duplicate e interessi di mora calcolati anche su
tali importi.
La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza depositata il 13-5-2011, in
parziale riforma della sentenza appellata, confermata nel resto, dichiarava
altresì non dovute le somme aggiuntive e relativi interessi di cui alla cartella
di pagamento citata e condannava l’INPS alla restituzione delle somme
percepite in pagamento della cartella stessa e dichiarate non dovute, con
interessi legali dal 26-6-2007.
In sintesi, premesso che, a differenza di quanto sostenuto dalla
cooperativa, la sentenza appellata non aveva accolto l’opposizione agli atti
esecutivi concernente il difetto di motivazione della cartella di pagamento, la
Corte territoriale rilevava che presupposto per fruire dell’agevolazione di cui
all’art. 9 c. 5 1. n. 67/1988 è (oltre alla natura ed al luogo dell’attività svolta)
l’obbligo retributivo del datore di lavoro, e non già l’espletamento effettivo
della prestazione corrispettiva dovuta da parte del lavoratore.
La Corte di merito, poi, confermando nel resto la pronuncia di primo
grado, accoglieva il gravame in merito all’insussistenza del debito delle
sanzioni civili e dei relativi accessori, richiamando il principio enunciato da
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era inserito il lavoratore giudizialmente reintegrato era stato ceduto in

Cass. 1-4-2009 n. 7934 (affermato con riferimento all’art. 1, commi 217 e ss. 1.
n. 662/1996, e ritenuto “a maggior ragione” applicabile con riguardo all’art.
116 lett. b) 1. n. 388/2000) rilevando altresì che non poteva, in sostanza,
comunque ravvisarsi un’ipotesi di omesse registrazioni o denunce non

Per la cassazione di tale sentenza l’INPS, in proprio e quale procuratore
speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS (S.C.C.I.) s.p.a., ha
proposto ricorso con un unico complesso motivo.
La COVIM Soc. Coop. Cooperativa Vitivinicola dei colli Metaurensi in
liquidazione, ha resistito con controricorso.
La Equitalia Marche Due s.p.a. è rimasta intimata.
Ciò posto va rilevato che con l’unico motivo l’INPS ripropone la
questione della sussistenza dell’obbligo di pagamento delle sanzioni civili
connesse all’omissione contributiva ai sensi dell’art. 116 della legge n. 388 del
2000, per il periodo intercorso fra il licenziamento e la effettiva reintegra del
lavoratore, a seguito della sentenza dichiarativa di illegittimità del
licenziamento.
In sostanza l’istituto ricorrente rileva:
che l’art. 18 della 1. n. 300/1970, nel testo sostituito dalla legge n. 108 del
1990, “nel prevedere l’obbligo del pagamento della contribuzione
previdenziale, non parla di sanzioni civili,., ma da tale silenzio non può
discendere l’inesistenza di siffatto obbligo che.. .è conseguenza automatica
dell’inadempimento”;
che “dalla lettura del testo legislativo non è dato evincere alcuna
differenza di effetti della sentenza declaratoria di illegittimità del licenziamento
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conformi al vero.

non riscontrandosi alcun appiglio che possa far predicare che il valore
retroattivo della sentenza, con una fictio iuris di continuità del rapporto di
lavoro, operi solo ed esclusivamente con riguardo al rapporto di lavoro, mentre
il rapporto previdenziale si instaurerebbe solo successivamente alla decisione

che, “se così fosse, ne discenderebbe con riguardo al versante
previdenziale che il lavoratore non potrebbe godere di alcuna copertura
contributiva rispetto al lasso temporale intercorrente fra il suo licenziamento e
la sua effettiva reintegra e le somme versate a titolo di contribuzione in forza
della decisione dovrebbero essere accreditate solo su un mese, quello di
emanazione della sentenza di reintegra”, contro ogni ragionevole assetto di
interessi che, nelle intenzioni del legislatore, “avrebbe dovuto condurre alla
neutralità economica in capo al lavoratore del citato lasso temporale”;
che, peraltro, anche sul piano sistematico, “il giudice, nel momento in cui
emana l’ordine di facere e di dare in capo al datore di lavoro, nel condannare
quest’ultimo al pagamento della contribuzione previdenziale dovrà agganciare
tale obbligo nella sua determinazione nummaria all’art. 1 della legge n. 389 del
1989 (ovverosia a quella che è chiamata retribuzione virtuale), regola generale
del sistema previdenziale che può essere derogata solo da espressa regola
speciale (il che non è nel nostro caso), con tutte le conseguenze anche in ordine
alla automaticità delle sanzioni civili;
che, del resto, giacché “la sentenza di reintegra afferma che si è davanti ad
un inadempimento per colpa del datore di lavoro e gli effetti di tale dictum
sono tesi ad eliminare qualunque effetto sfavorevole connesso al
comportamento colposo dell’imprenditore”, “ne discende necessariamente che
4

del giudice”;

le sanzioni civili, nella misura dell’omissione dell’obbligo contributivo per
mancato pagamento a tempo debito della contribuzione, sono dovute,
costituendo una sanzione che l’ordinamento irroga per il comportamento
colposo del datore di lavoro”;

legittimità che afferma che il licenziamento illegittimo determina solo
un’interruzione di fatto del rapporto di lavoro, ma non incide sulla sua
continuità, assicurando la copertura retributiva e previdenziale (v. Cass.
69/2009, 4261/2005, 5639/2001), per cui i contributi sono dovuti
indipendentemente dall’erogazione della retribuzione (che nel detto periodo
non è corrisposta spettando al lavoratore solo il risarcimento del danno) e
vanno commisurati a quella che sarebbe stata la normale retribuzione
nell’intero periodo, anche se non coincidente con l’importo liquidato in
applicazione dei criteri di risarcimento fissati dalla legge (v. Cass. S.U.
15143/2007) e il datore di lavoro è tenuto a versare l’intera contribuzione
previdenziale, comprensiva della quota gravante sul lavoratore (v. Cass. n.
8800/2008);
che, infine, la soluzione accolta dalla Corte d’Appello farebbe conseguire
al datore di lavoro, inadempiente, l’utile costituito dall’avere goduto della
provvista economica delle somme dovute a titolo di contribuzione
previdenziale, in dispregio della regola civilistica che assegna al creditore la
naturale fruttuosità del denaro.
La società controricorrente, dal canto suo, premesso che nella fattispecie la
questione della debenza delle sanzioni civili può porsi solo per i residui periodi
per i quali la pretesa contributiva è stata confermata, in sostanza deduce che il
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che tale ricostruzione si inserisce nel quadro della giurisprudenza di

ricorso avversario non offre argomenti nuovi suscettibili di far modificare
l’orientamento espresso da Cass. 1-4-2009 n. 7934, al quale la sentenza
impugnata si è uniformata.
In particolare la società si riporta alle argomentazioni svolte nella detta

datore di lavoro in termini di “inadempimento colpevole”, rileva che le
sanzioni civili operano in presenza dei presupposti e delle condizioni di legge,
indipendentemente dal rilievo dello stato soggettivo dell’obbligato, di guisa che
se tali condizioni non sussistono (come affermato da Cass. n. 7934/2009 cit.) le
dette sanzioni non possono essere irrogate, indipendentemente da qualsiasi
giudizio di colpevolezza che si voglia attribuire al datore di lavoro (giudizio
che, peraltro, non essendo stato oggetto di accertamento di merito, neppure
potrebbe trovare ingresso in questa sede).
Orbene osserva il Collegio che questa Corte con la citata sentenza n. 7934
del 2009 ha affermato che “l’omissione contributiva del datore di lavoro nel
periodo compreso tra il licenziamento, dichiarato illegittimo, e la
reintegrazione non rientra in alcuna delle fattispecie di evasione o omissione
sanzionate dall’art. 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, applicabile “ratione temporis”, né alcuna sanzione può essere irrogata per
il ritardato versamento adducendo l’efficacia retroattiva che esplica la
reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo, atteso che il rapporto
assicurativo non è assistito dalla medesima “fictio iuris” che caratterizza il
rapporto di lavoro (che si considera, “de iure”, come mai interrotto). Ne
consegue che l’efficacia del licenziamento, costitutiva della cessazione del
rapporto di lavoro, determina, nei rapporti tra datore obbligato ed ente
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pronuncia di legittimità e, in merito alla asserita rilevanza della posizione del

previdenziale, l’impossibilità dei versamenti secondo le scadenze prefissate, e
l’obbligazione contributiva non può, quindi, rivivere, retroattivamente, al
momento della reintegra, sì da determinare la mora del debitore nei confronti
dell’ente previdenziale e l’irrogazione della sanzione per la relativa omissione

In particolare, premesso che il caso in esame rimaneva al di fuori di tutte
le fattispecie sanzionatorie di cui alla 1. n. 662 del 1996, art. 1, comma 217, che
presuppongono il mancato (o non esatto) pagamento dei contributi dovuti entro
il termine stabilito dalla legge, e considerato che il datore di lavoro non
avrebbe potuto versare per il lavoratore licenziato i contributi nel termine di
legge (avendo già denunciato all’Inps la cessazione del rapporto di lavoro per
licenziamento), la detta sentenza ha così argomentato:
“Non vi è dubbio infatti che il licenziamento abbia efficacia costitutiva, sia
tra le parti sia tra il datore e l’ente previdenziale, ossia valga a far cessare il
rapporto di lavoro, nel momento stesso in cui viene intimato (salvo il periodo
di preavviso, se lavorato). Nella specie il licenziamento fu dichiarato
successivamente illegittimo, ed il lavoratore fu reintegrato nel posto di lavoro,
con la conseguenza che, tra le parti, il rapporto di lavoro si doveva considerare
come mai interrotto de iure, ma analoga fictio iuris non è prevista per quanto
riguarda il rapporto assicurativo.
Sussiste, è vero, l’obbligo del datore al pagamento dei contributi per tutto
il periodo dalla cessazione del rapporto alla reintegra, come dispone la L. 11
maggio 1990, n. 108, art. 1, u.c., il quale però non fa alcun riferimento alle
sanzioni che vi si dovrebbero ricollegare. Si vuol dire cioè che – mentre tra
lavoratore e datore la reintegra esplica efficacia retroattiva sul rapporto di
7

contributiva.”

lavoro, facendo sì che dal giorno stesso del licenziamento permanga la
obbligazione retributiva, per cui il datore la pagherà al momento della reintegra
“per allora” ossia secondo le scadenze mensili o settimanali pattuite – una
simile “retroattività” non risulta invece normativamente prevista in relazione

della cessazione del rapporto di lavoro, per quanto riguarda i rapporti tra datore
obbligato ed ente previdenziale, il medesimo determina la impossibilità dei
versamenti secondo le scadenze prefissate, e detto obbligo non può
considerarsi rinascere, retroattivamente, al momento della reintegra, “per
allora”, sì da determinare la mora del datore nei confronti dell’ente
previdenziale.
Non è qui in discussione il principio consolidato, che va riaffermato, per
cui le somme aggiuntive sono dovute automaticamente in ogni caso di ritardo
nei versamenti contributivi, prescindendosi dal dolo ed anche dalla colpa
dell’obbligato, fungendo la sanzione da deterrente per la regolarità dei
versamenti, c’è invece che, in tali casi, l’obbligo contributivo non può sorgere
alla sua scadenza naturale per inesistenza del rapporto di lavoro, cui l’obbligo
contributivo è indissolubilmente legato, per cui nessuna sanzione si può
irrogare perché non esiste il ritardo nel versamento, non potendo questo
“rinascere” che al momento in cui si accerti la illegittimità del licenziamento e
quindi si ripristini il rapporto di lavoro.
Conclusivamente, nessuna sanzione può essere irrogata perché, al
momento della scadenza dell’obbligazione contributiva, questa era venuta
meno a causa della cessazione del rapporto di lavoro e non poteva risorgere che
al momento in cui il rapporto di lavoro veniva ripristinato.”
8

all’obbligo contributivo. Ed infatti, avendo il licenziamento valore costitutivo

Tale indirizzo è stato espressamente disatteso con la sentenza del 13-12012 n. 402, così massimata:
“La pronuncia d’illegittimità del licenziamento ha natura costitutiva ed
effetti retroattivi, che comportano la non interruzione, “de iure”, del rapporto di

lavoratore l’indennità sostitutiva di preavviso atteso che la consequenziale
obbligazione contributiva avrebbe dovuto essere assolta con riferimento
temporale al recesso datoriale comunque efficace. Ne consegue, altresì, che,
per l’omesso o tardivo versamento dei contributi, sono applicabili le sanzioni di
cui all’art. 1, comma 217, della legge n. 662 del 1996, con esclusione della
sanzione “una tantum” ove la denuncia spontanea sia intervenuta nei sei mesi
dal temine stabilito per il pagamento, senza che rilevi, a tal fine, il momento
della pronuncia giudiziale di annullamento del licenziamento salva la prevista
denuncia spontanea nei sei mesi dal termine stabilito per il relativo pagamento,
e non dalla suddetta pronuncia giudiziale di annullamento.”
In particolare tale pronuncia ha così argomentato:
“L’azione diretta ad invalidare il licenziamento perché privo di giusta
causa o giustificato motivo è da qualificarsi come azione di annullamento (cfr,
ex plurimis, Cass., nn. 5092/2001; 459/2011) e, pertanto, la sentenza
dichiarativa dell’illegittimità del licenziamento ha effettivamente natura
costitutiva. Tale sentenza, peraltro, ha effetti retroattivi, statuendo la debenza
(ora per allora) di somme dovute al lavoratore, alle quali va riconosciuta natura
non solo risarcitoria ma anche retributiva, con la conseguenza che l’attribuzione
patrimoniale, sopravvivendo il rapporto di lavoro e quello assicurativo, è
assoggettabile alla contribuzione previdenziale.
9

lavoro, assicurativo e previdenziale. Ne consegue che, in tale ipotesi, spetta al

Non può dunque condividersi l’assunto secondo cui il rapporto
assicurativo non sarebbe assistito dalla medesima fictio iuris che caratterizza il

kg

rapporto di lavoro, poiché proprio la previsione legislativa (L. n. 300 del 1970,
art. 18, comma 4, e successive modifiche) secondo cui la parte datoriale deve

momento del licenziamento al momento dell’effettiva reintegrazione”,
comporta la non interruzione de iure anche del rapporto assicurativo
previdenziale collegato a quello lavorativo (cfr, con riferimento alla ricorrenza
della tutela reale 1. n. 300 del 1970, ex art. 18, ex plurimis, Cass., SU, n.
11327/1991; Cass., nn. 2296/1986; 3688/1986; 3013/1989; 15621/2001).
Ciò premesso, poiché la sussistenza dell’obbligazione retributiva
costituisce il presupposto della corrispondente obbligazione contributiva,
quest’ultima sorge contestualmente alla ricorrenza della prima; ne discende,
pertanto, che i contributi sono da ritenersi “dovuti” ai fini dell’applicazione
della 1. n. 669 del 1996, art. 1, comma 217, fin dal momento in cui, in
conseguenza degli effetti retroattivi delle pronunce di annullamento del
licenziamento illegittimamente intimato, devono essere riconosciute al
lavoratore le spettanze economiche in relazione alle quali insorge
l’obbligazione contributiva (ricorrendo, pertanto, anche le omissioni
contemplate ai fini dell’applicabilità della sanzione una tantum di cui alla lett.
b) della norma suddetta).
La circostanza che, prima della sentenza dichiarativa dell’illegittimità del
licenziamento, il datore di lavoro non sarebbe abilitato al pagamento della
contribuzione non è dunque di per sé decisiva, una volta riconosciuto che

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essere condannata “al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal

anche il rapporto contributivo previdenziale – in forza della ricordata,fìctio iuris
– deve ritenersi sussistente fin dalla data dell’illegittimo licenziamento.”
In tale quadro, peraltro, sempre con riferimento alla legge n. 662/1996, la
sentenza n. 402 del 2012 ha affermato che l’applicabilità della norma di cui

anche che detta denuncia sia effettuata “comunque entro sei mesi dal termine
stabilito per il pagamento dei contributi o premi”, con la conseguenza che
“l’inapplicabilità della sanzione una tantum deve essere senz’altro esclusa
laddove la denuncia spontanea sia avvenuta oltre i sei mesi dal termine stabilito
per il pagamento dei contributi.”
Orbene, il Collegio osserva che le diverse premesse e gli argomenti di tali
contrastanti indirizzi risultano senz’altro proponibili anche con riferimento alla
disciplina che qui interessa e di cui all’art. 116 comma 8 della legge n. 388 del
2000, in relazione alla quale si pongono in sostanza le medesime questioni,
circa la applicabilità delle relative sanzioni civili, in ragione della
configurabilità o meno – nel periodo compreso tra il licenziamento dichiarato
illegittimo e l’ordine di reintegra – della fattispecie del “mancato pagamento
dei contributi entro il termine stabilito” e, più in generale, del “ritardo”
nell’adempimento dell’obbligazione contributiva (presupposto di entrambe le
ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell’art. art. 116, comma 8, citato).
Seppure, infatti, nel detto periodo, “il rapporto di lavoro è quiescente ma
non estinto” e “rimangono in vita il rapporto assicurativo previdenziale ed il
corrispondente obbligo del datore di lavoro di versare all’ente previdenziale i
contributi assicurativi”, per cui i contributi previdenziali sono dovuti
indipendentemente dalla erogazione della retribuzione e vanno commisurati a
11

all’art. 1, comma 217, lett. b), richiede oltre alla spontaneità della denuncia,

quella che sarebbe stata la normale retribuzione nell’intero periodo” (v. Cass.
S.U. 5-7-2007 n. 15143, che richiama Corte cost. n. 7 del 1986) e seppure il
datore di lavoro anche in tal caso, è tenuto pure al pagamento della quota a
carico del lavoratore (v. Cass. 4-4-2008 n. 8800, Cass. 17 marzo 2009 n. 6448),

essere sufficiente ad integrare, di per sé, alcuna delle fattispecie di cui all’art.
116, comma 8 della legge n. 388 del 2000 ( a)”mancato o ritardato pagamento
di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o
registrazioni obbligatorie”; b)”evasione connessa a registrazioni o denunce
obbligatorie omesse o non conformi al vero”, nel caso “cioè” “in cui il datore
di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta
i rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate”).
Peraltro, non può trascurarsi che (pur non trovando applicazione nel caso
di specie ratione temporis) il nuovo testo dell’art. 18 dello Statuto, introdotto
con la legge n. 92 del 2012, sul punto, mentre per i licenziamenti di cui al
primo comma si limita a disporre che “il datore di lavoro è condannato,
inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali”, per le ipotesi, invece, di cui al quarto comma (e per quelle
successive che rinviano al regime ivi previsto) specificamente dispone che “Il
datore di lavoro e’ condannato, altresì, al versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della
effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza
applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo
pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe
stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall’illegittimo licenziamento e
12

la semplice permanenza del rapporto assicurativo previdenziale potrebbe non

quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre
attivita’ lavorative. In quest’ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad
altra gestione previdenziale, essi sono imputati d’ufficio alla gestione
corrispondente all’attivita’ lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con

Tale specifica normativa differenziata, da ultimo introdotta per le ipotesi
previste dalla legge, non sembra però facilitare la soluzione del contrasto
evidenziato, attesa la non univocità degli argomenti che ne possono conseguire
in relazione alla disciplina pregressa, e considerata la sussistenza della
questione irrisolta circa la configurabilità (nel periodo dal licenziamento
all’ordine di reintegra) del presupposto stesso delle fattispecie di cui all’art.
116 comma 8 della legge n. 388/2000.
Non può d’altra parte sottacersi che l’estendere alla fattispecie da
scrutinare sanzioni particolarmente onerose con efficacia concretamente
retroattiva può far sorgere — stante il silenzio sul punto del legislatore, da
considerarsi del resto significativo in ragione del chiaro contenuto del già
ricordato comma quattro dell’art. 18 Stat. Lav. (come riscritto dalla legge n. 92
del 2012) — legittime riserve sulla sostenibilità di tale opinione alla stregua dei
principi generali del nostro ordinamento (cfr. al riguardo l’art. 11 delle Preleggi
nel suo combinato disposto con l’art. 25, comma 2, Cost.) anche in ragione del
fatto che una oscillante giurisprudenza scaturente da una legislazione
comunque lacunosa può costituire un condizionamento se non un vero e
proprio ostacolo all’esercizio dell’azione giudiziaria per la tutela dei propri
diritti.

13

addebito dei relativi costi al datore di lavoro.”

Pertanto ritiene il Collegio che sussistano le condizioni normative per la

,ad

rimessione degli atti al Primo Presidente perché valuti l’opportunità di
assegnare la trattazione del ricorso alla Sezioni Unite in virtù del rilevato
contrasto.

La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione
del ricorso alle Sezioni Unite ex art. 374, comma 2, c.p.c..
Così deciso in Roma addì 26 settembre 2013.

P.Q.M.

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