Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26243 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 23/11/2016, dep.19/12/2016),  n. 26243

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22540-2015 proposto da:

ANGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CENTOCANALI SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato

MARGHERITA CAPORALI giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

EQUITALIA CENTRO SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 349/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE del 05/02/2015, depositata il 19/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso in cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della CTR Toscana n. 349/13/2015, depositata il 19 febbraio 2015, la quale aveva rigettato l’appello dell’Ufficio contro la decisione della CTP di Arezzo che avevo accolto il ricorso della Centocanali SRL avverso la cartella di pagamento relativa ad IVA e IRAP. La CTR ha ritenuto che l’appello non fosse meritevole di accoglimento in quanto la cartella di pagamento doveva essere preceduta da un avviso di irregolarità.

L’Ufficio deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, L. n. 212 del 2000, art. 5, L. n. 311 del 2004, art. 412, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Erroneamente la CTR ha ritenuto che la cartella di pagamento dovesse essere preceduta, a pena di nullità, dall’avviso di irregolarità in quanto il mancato inoltro non determina la nullità dell’iscrizione a ruolo ma, comportando una mera irregolarità, ha come unico effetto quello dell’inapplicabilità delle sanzioni.

La Centocanali s.r.l. ha resistito con controricorso, insistendo per il rigetto del ricorso, inoltre depositando memoria. Nessuna difesa scritta ha depositato Equitalia Centro spa.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il motivo di ricorso è fondato.

La CTR ha ritenuto che la cartella di pagamento fosse affetta da nullità sulla base della circostanza che l’Ufficio avrebbe dovuto comunicare le rettifiche apportate con l’indicazione dei motivi che giustificavano la rettifica stessa.

Tuttavia, questa Corte si è espressa nel senso che “in tema di imposte sui redditi, è legittima la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell’esito della liquidazione, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, comma 3, (nel testo in vigore ratione temporis”), sia perchè la norma non prevede alcuna sanzione, in termini di nullità, per il suo inadempimento, sia perchè tale comunicazione, avendo la funzione di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, è un adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell’interessato ed esula, quindi, dall’ambito dell’esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti dell’emittenda cartella di pagamento”. (Cass. nn. 17396 /2010, 26361/2010, 20431/2014).

Non costituisce, pertanto, motivo di nullità della cartella di pagamento, l’omissione della comunicazione al contribuente dell’esito dei controlli automatici disposti sulle dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta sui redditi o di quella sul valore aggiunto” – Cass. n. 3366/2013.

In conclusione, la CTR non si è conformata a tali principi, poichè avrebbe dovuto considerare che nonostante la mancata comunicazione dell’avviso bonario, l’interessato avrebbe comunque potuto pagare, per estinguere la pretesa fiscale, con riduzione della sanzione, una volta ricevuta la notifica della cartella – cfr. Cass. n. 3366/2013.

Sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Toscana anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Toscana anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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