Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26241 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 23/11/2016, dep.19/12/2016),  n. 26241

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22288-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA AUGUSTO

IMPERATORE 22, presso lo studio dell’avvocato GUIDO MARIA POTTINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI SCIARRINO giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 543/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO del 29/01/2015, depositata il 12/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, avverso la decisione della CTR Sicilia n. 543/01/15, la quale aveva rigettato l’appello proposto dall’Ufficio contro la sentenza della CTP di Palermo che aveva accolto il ricorso da P.N. avverso l’avviso di accertamento relativo ad IRPEF, IRAP e IVA riferito all’anno d’imposta 2005.

La CTR ha ritenuto che l’errore sull’indicazione del numero di partita IVA, relativa ad una diversa attività del contribuente rispetto a quella per la quale era stato emesso l’avviso di accertamento, la convocazione del contribuente in un giorno festivo, il cui differimento non poteva ritenersi automatico e la mancata allegazione da parte dell’Ufficio di validi elementi probatori, costituivano elementi convincenti della decisione di primo grado.

L’Agenzia delle entrate deduce, con il primo motivo di ricorso, la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Lamenta che la CTR ha aderito acriticamente alle tesi difensive di controparte e a quanto disposto dal giudice di primo grado di accertamento.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Ritiene che la CTR non si è pronunciata sull’irrilevanza della riconoscibilità dell’errore formale ai fini dell’annullamento dell’avviso di accertamento.

Il contribuente ha resistito con controricorso, insistendo per il rigetto del ricorso.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il primo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la nullità della sentenza, è infondato.

Questa Corte si è espressa in relazione alla violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, affermando che “In tema di processo tributario, è nulla, per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61, nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame” (Cass. n. 28113/2013).

Orbene, nel caso di specie la CTR non si è limitata ad aderire alla decisione di primo grado, invece specificando gli elementi sui quali ha fondato il rigetto dell’appello, direttamente correlati all’assenza di elementi probatori idonei a confermare che l’errore in ordine alla partita IVA indicata nell’accertamento fosse frutto di un mero refuso, a fronte delle imprecisioni riscontrate e nell’atto di accertamento pure specificamente prese in considerazione.

Il secondo motivo di ricorso, che prospetta il vizio di motivazione, è inammissibile non essendo stato indicato il fatto controverso e decisivo oggetto di controversia fra le parti che la CTR avrebbe omesso.

Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della parte controricorrente in Euro 4500,00 per compensi, Euro 100,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi ed oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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