Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26241 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 18/10/2018, (ud. 20/06/2018, dep. 18/10/2018), n.26241

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11353-2013 proposto da:

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO e MAURO RICCI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO

CAVALLINI 12, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PAOLOZZI, che

lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9269/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/12/2012, R.G.N. 9443/2011.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. l’I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma, del 5 dicembre 2012, che ha confermato la decisione di primo grado, che aveva riconosciuto il diritto di G.V. al ripristino della pensione per ciechi civili assoluti, nonostante egli fosse titolare di reddito da lavoro superiore ai limiti di legge;

2. G.V. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. l’ente di previdenza, con i due motivi di ricorso, deduce la violazione della L. n. 153 del 1969, art. 68 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, artt. 6 e 8, convertito, con modificazioni, in L. 11 novembre 1983, n. 638, dell’art. 12 preleggi nonchè della L. 10 febbraio 1962, n. 66, art. 1 della L. 27 maggio 1970, n. 382, artt. 1 e 5, del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, artt. 5 e 6 convertito in L. 16 aprile 1974, n. 114, della L. 29 febbraio 1980, n. 33, art. 14-septies nell’interpretazione autentica data dalla L. 8 ottobre 1984, n. 660, art. 1;

4. assume l’INPS che alla stregua delle richiamate disposizioni la pensione di invalidità non reversibile di cui alla L. n. 66 del 1962 spetta ai ciechi civili sempre che il beneficiario non possegga redditi assoggettabili all’imposta sul reddito delle persone fisiche in un ammontare superiore ai limiti previsti dalle predette disposizioni;

5. ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso;

6. costituisce consolidato principio di legittimità che la pensione ex lege n. 66 del 1992 per i ciechi civili, non reversibile, erogata dall’I.N.P.S., della quale va ribadita la natura assistenziale (ex art. 38 Cost., comma 1), è riconosciuta a condizione della permanenza, in capo al beneficiario, dello stato di bisogno economico, sicchè l’erogazione della prestazione cessa al superamento del limite di reddito previsto per la pensione di inabilità di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12 di conversione del D.L. n. 5 del 1971, dovendosi ritenere inapplicabili sia la L. n. 153 del 1969, art. 68 (previsto per la pensione di invalidità erogata dall’INPS), sia il D.L. n. 463 del 1983, art. 8, comma 1-bis, convertito, con modificazioni, in L. n. 638 del 1983, che consentono l’erogazione della pensione INPS in favore dei ciechi che abbiano recuperato la capacità lavorativa, trattandosi di norme di stretta interpretazione, intese a favorire il reinserimento del pensionato cieco nel mondo del lavoro senza che subisca la perdita della pensione e il cui fondamento si rinviene nella diversa disposizione di cui all’art. 38 Cost., comma 2, e, dunque, insuscettibili di applicazione analogica (v., fra le tante, Cass. 9 maggio 2018, n. 11174; Cass. 3 agosto 2016, n. 16133; Cass. 28 settembre 2015, n. 19150; Cass. 25 ottobre 2013, n. 24192);

7. la giurisprudenza successiva a Cass. 18 settembre 2012, n. 15646 ha, dunque, superato, con innumerevoli decisioni, l’orientamento di segno contrario evocato dalla parte intimata;

8. la sentenza impugnata, che non si è conformata ai predetti principi, dev’essere cassata e, non ricorrendo la necessità di ulteriori accertamenti, stante la pacifica insussistenza del requisito reddituale, la Corte, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., rigetta la domanda;

9. il consolidarsi del principio sopra riportato in epoca successiva al deposito del ricorso per cassazione, sussistendo, in precedenza, pronunce di segno contrario (v. Cass. n. 15646 del 2012 cit.), giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda; compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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