Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26241 del 06/12/2011

Cassazione civile sez. II, 06/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 06/12/2011), n.26241

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.C. e C.M.C., rappresentati e difesi

per procura a margine del ricorso dagli Avvocati CAMICI GIAMMARIA e

Daniela Landini, elettivamente domiciliati presso lo studio

dell’Avvocato Camici in Roma, via Monte Zebio n. 30;

– ricorrenti –

contro

M.P., Me.Pa.At., M.V. e

S.G., rappresentati e difesi per procura in calce al

controricorso dall’Avvocato MAGNOLFI ALBERTO, elettivamente

domiciliati presso lo studio dell’Avvocato Ernesto Nicosia in Roma,

via Fabio Massimo n. 107;

– controricorrenti –

e

M.A.S., M.L., C.I.

M., C.V.M., G.O., G.

M.M., G.N., V.A. e V.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1165 della Corte di appello di Firenze,

depositata il 29 agosto 2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’8

novembre 2011 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

udite le difese svolte per i ricorrenti dall’Avv. Giammaria Camici;

udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 1990, M.G., premesso di essere comproprietaria, per la quota di 230/630, di alcuni immobili siti in frazione (OMISSIS), beni da lei posseduti in via esclusiva negli ultimi trent’anni, convenne in giudizio gli altri comproprietari, M.L., C.I.M., C.V.M., G.O., G.M.M., G.N., V.A., V.C., M.P., Me.Pa.At., M.V., M.A.S. e S.G., chiedendo che fosse accertato il suo acquisto dell’intera proprietà dei beni per intervenuta usucapione.

M.P., Me.Pa.At., M.V., M.A.S., e S.G. si costituirono in giudizio e si opposero alla domanda, mentre gli altri convenuti rimasero contumaci.

Il Tribunale di Prato accolse in parte la domanda, rigettandola solo relativamente ad un locale ad uso magazzino.

Interposto appello principale dai convenuti costituiti e appello incidentale da parte di C.C. e C.M.C., eredi di M.G., con sentenza n. 1165 del 29 agosto 2005 la Corte di appello di Firenze riformò la pronuncia di primo grado, rigettando in foto la domanda di usucapione. A sostegno di questa decisione, la Corte fiorentina affermò che gli istanti non avevano fornito la prova del loro possesso esclusivo ventennale degli immobili, dal momento che dagli atti di causa (in particolare dalla dichiarazione testimoniale resa da F.F. e da un certificato anagrafico) risultava provato, e la relativa circostanza non risultava contestata dalla parte attrice se non, tardivamente, in sede di comparsa conclusionale, che fino al 1972 essi erano stati abitati anche da M.D., padre degli odierni appellanti.

Per la cassazione di questa decisione, notificata il 23 novembre 2005, con atto notificato il 19 gennaio 2006, ricorrono C. C. e C.M.C., affidandosi a tre motivi.

M.P., Me.Pa.At., M.V. e S.G. resistono con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 189 c.p.c., e art. 345 c.p.c., comma 2, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, censura la sentenza impugnata per avere escluso la maturazione del termine ventennale di possesso esclusivo degli immobili da parte della attrice in ragione della circostanza che gli stessi erano stati occupati, fino al 1972, anno della sua morte, dal comproprietario M.D., tenendo conto, a tal fine, del certificato anagrafico a questi intestato, nonostante che esso fosse stato prodotto dagli appellanti soltanto con la memoria di replica e l’opposizione degli appellati.

Il secondo motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e artt. 190 e 359 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto che la circostanza sopra indicata, relativa all’occupazione degli immobili da parte del comproprietario M.D. fino al 1972, fosse pacifica, per non essere stata contestata dalla parte attrice, se non, tardivamente, con la comparsa conclusionale depositata nel giudizio di appello. Ad avviso dei ricorrenti, tale conclusione è errata sia perchè, nel regime anteriore alla novella processuale del 1990, il mero silenzio non poteva essere considerato equivalente alla mancata contestazione, sia per avere l’attrice impostato la propria domanda su fatti logicamente contrari ed incompatibili con la suddetta coabitazione, avendo sempre sostenuto, articolando anche richieste di prova sul punto, di avere posseduto i beni in via esclusiva per un trentennio. La Corte, inoltre, ha errato nel dichiarare tardiva e quindi inammissibile la contestazione esplicita della suddetta circostanza sollevata dagli attori nella comparsa conclusionale, tenuto conto che essa integrava una mera allegazione o difesa, come tale consentita, e non un’eccezione in senso proprio. I ricorrenti contestano infine l’affermazione della Corte secondo cui la circostanza suddetta risulterebbe anche dalla deposizione resa dalla teste F.F., dal momento che la teste, la cui deposizione il ricorso riproduce, mai l’avrebbe riferita.

I due motivi, che vanno trattati congiuntamente in ragione della loro chiara connessione obiettiva, non possono essere accolti.

Va premesso che la Corte territoriale ha respinto la domanda di usucapione fermandosi alla constatazione che l’attrice non aveva provato il requisito temporale del possesso, impregiudicata l’ulteriore questione, che pure la sentenza aveva indicato in premessa, che l’onere della prova a carico dell’attrice, vertendosi in una situazione di compossesso, non era limitato a dimostrare una semplice relazione di fatto con la cosa, ma si estendeva anche alla prova che il suo possesso esclusivo non era dipeso da mera tolleranza degli altri compossessori, ma si era attuato con modalità tali da essere incompatibile o inconciliabile con la possibilità di godimento del bene da parte degli altri.

II mancato riscontro del requisito temporale necessario per il perfezionarsi dell’usucapione è motivato dalla sentenza in ragione della circostanza che fino al 1972 l’immobile era abitato anche dal padre e quindi dante causa dei convenuti appellanti, M.D., proprietario per la quota di un terzo, mentre la domanda di usucapione era stata avanzata nel 1990, prima cioè del decorso del termine di vent’anni di cui all’art. 1158 c.c.. La Corte ha ritenuto che questa circostanza di fatto fosse da considerarsi provata in ragione delle seguenti considerazioni: perchè essa era stata data per pacifica dalle parti nel giudizio di primo grado ed era stata contestata, ma tardivamente, dagli attori soltanto con la comparsa conclusionale di appello; in quanto risultava dal certificato anagrafico di residenza di M.D.; perchè era stata riferita dalla teste F.F..

Tanto precisato, occorre evidenziare che dal percorso motivazionale della sentenza emerge chiaramente l’autonomia delle argomentazioni in forza delle quali il giudicante ha ritenuto provato il fatto ostativo al perfezionarsi dell’usucapione sopra menzionato. Gli elementi su cui tale giudizio si fonda appaiono sì convergenti in un’unica direzione, ma altresì indipendenti tra loro, dal punto di vista fattuale e logico, e, ciò che più rileva, in grado ciascuno di dimostrare il fatto rappresentato. La lettura della decisone impugnata dimostra che ciascuno di essi, indipendentemente dagli altri, costituisce, in altre parole, un mezzo in grado di sostenere, anche da solo, dal punto di vista dell’evidenza probatoria, la circostanza di fatto posta a base della decisione. Da tali considerazioni consegue che i motivi dedotti dai ricorrenti in tanto possono portare al risultato cui essi sono diretti, vale a dire la cassazione della sentenza impugnata, in quanto si ritengano fondate le censure in essi sollevate con riguardo a tutte le argomentazioni addotte dalla sentenza di appello a sostegno della conclusione accolta; laddove anche una di tali ragioni resista a censura, invece, la conclusione non può che essere nel senso della infondatezza del ricorso o, più esattamente, dell’inammissibilità delle altre censure per sopravvenuto difetto di interesse, atteso che il loro accoglimento non potrebbe mai portare al risultato che il ricorrente persegue. Costituisce orientamento assolutamente pacifico di questa Corte che qualora una sentenza ( o un capo di essa ) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario – per giungere alla cassazione della pronunzia – non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinchè si realizzi lo scopo stesso dell’impugnazione (Cass. 18 maggio 2005, n. 10420; Cass. 4 febbraio 2005, n. 2274; Cass. 26 maggio 2004, n. 10134).

Sulla base di tali considerazioni, i primi due motivi di ricorso vanno respinti in quanto l’affermazione della Corte di merito che ha ritenuto la circostanza della abitazione da parte di M.D. degli immobili de quibus in forza della dichiarazione resa dalla teste F.F. si sottrae alle censure contro di essa sollevate. Dalla lettura di questa testimonianza, riprodotta dal ricorrente in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso, emerge infatti che la teste aveva riferito che nel 1957, dopo la loro ristrutturazione, M.D. si era trasferito ed aveva occupato gli immobili per cui è causa. Ora, la circostanza riferita dalla teste appare di per sè sufficiente a giustificare la conclusione accolta dal giudice di merito, una volta che si tenga conto delle condizioni richieste dalla legge per il maturarsi dell’usucapione e del conseguente onere della prova che grava a carico del richiedente. Il fatto, invero, che l’immobile fosse stato occupato e goduto da altro comproprietario, escludeva in radice il presupposto del possesso esclusivo del bene posto dall’attrice a fondamento della sua pretesa. Nè, in contrario, vale l’osservazione dei ricorrenti secondo cui tale conclusione non era giustificabile, non avendo la teste mai precisato che il godimento del bene da parte di M.D. si fosse protratto fino al 1972, anno in cui era deceduto. Una volta dimostrato che un altro comproprietario aveva occupato e posseduto il bene, era infatti onere della parte che aveva proposto domanda di usucapione provare che l’occupazione di questi si era interrotta ed aveva avuto termine in data antecedente all’ultimo ventennio, sì da poter affermare che il suo possesso esclusivo si era protratto per il tempo utile per usucapire. La conclusione cui è giunta la Corte di appello, che ha ritenuto che da tale testimonianza risultasse la mancanza del requisito temporale richiesto dalla legge per il perfezionarsi dell’usucapione, appare pertanto corretta e resiste alla critica che le è stata rivolta.

I primi due motivi di ricorso vanno pertanto respinti, rimanendo le altre censure assorbite e prive di concreto interesse, considerato che la statuizione impugnata si regge ed è sostenuta da circostanze di fatto che emergono dalla prova testimoniale, che risulta valutata in modo corretto dal giudice a quo in ordine alle sue conseguenze ed ai suoi effetti giuridici nel presente giudizio.

II terzo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 1102 c.c., comma 2, artt. 1158 e 1164 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, lamentando che la Corte di merito abbia dichiarato infondata l’intera domanda sulla base della mera circostanza che gli immobili erano stati occupati da M.D.. Invero tale fatto giustificava il rigetto della domanda di usucapione in relazione alla quota di comproprietà riferibile a questi, ma non anche la richiesta fatta nei confronti delle quote di comproprietà riferibili ad altri comproprietari, che pertanto avrebbe dovuto essere esaminata.

Il mezzo è infondato.

Questa conclusione si impone in quanto i ricorrenti, in nessuna parte del ricorso, precisano di avere proposto domanda, in via subordinata, diretta ad ottenere la dichiarazione di acquisto di usucapione relativamente solo alla quota degli altri comproprietari rimasti contumaci nel giudizio. La considerazione, di per sè giuridicamente corretta, secondo cui è ammissibile l’usucapione della proprietà soltanto di una quota di un bene indiviso, lasciando impregiudicata la quota di altro comproprietario, non elimina infatti la necessità che una tale pretesa venga esplicitata mediante la formulazione di un’apposita e specifica domanda in giudizio. Nè in contrario può argomentarsi che tale richiesta sia compresa nella domanda di usucapione di tutte le altre quote, comportando una mera riduzione del petitum originario, una volta considerato che essa comporta anche una modifica del fatto costitutivo, che da una situazione di possesso esclusivo viene trasformato in quella di compossesso. A ciò si aggiunga che il ricorso nemmeno precisa quale sarebbe la quota o le quote degli altri comproprietari nei cui confronti dovrebbe essere dichiarato l’usucapione, sicchè la domanda appare indeterminata anche con riguardo al petitum immediato.

L’omessa statuizione sul punto da parte della Corte di appello appare pertanto corretta.

In conclusione, il ricorso è respinto.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo in favore degli intimati costituiti, seguono la soccombenza dei ricorrenti.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 2.700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

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