Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26240 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 23/11/2016, dep.19/12/2016),  n. 26240

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20522-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

PIERLUIGI DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO

LATTANZI, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 191/08/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA di

NAPOLI del 20/06/2012, depositata il 20/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Campania n. 191/2012/08, depositata il 20.9.2012, che aveva rigettato l’appello proposto dall’Ufficio contro la sentenza di primo grado con la quale era stato accolto il ricorso di M.L., medico convenzionato con il SSN, contro il diniego dell’istanza di rimborso di IRAP corrisposta dalla contribuente negli anni dal 2005 al 2008.

Secondo il giudice di appello non era sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione, non rilevando i compensi per lavoro dipendente erogati ad una segretaria dal professionista non accrescendo la capacità di guadagno.

L’Agenzia delle entrate contesta, sotto il profilo della violazione di legge – D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 – l’erroneità della decisione impugnata la quale aveva erroneamente escluso la valenza ai fini del requisito dell’autonoma organizzazione dei compensi per lavoro dipendente dai quali, per costante giurisprudenza di questa Corte, era possibile inferire l’esistenza di un’autonoma organizzazione.

La contribuente ha depositato controricorso eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per intempestività, applicandosi il termine breve d’impugnazione e nel merito chiedendo il rigetto del ricorso.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Premesso che ai fini dell’applicazione del termine di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c. introdotta dalla L. n. 69 del 2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all’originario termine annuale, rileva unicamente l’epoca di pendenza del ricorso in primo grado (Cass. n. 19969/2015) e che il ricorso per cassazione deve ritenersi tempestivo, risultando – come emerge dall’esame degli atti consentito a questa Corte in relazione al dedotto vizio processuale – quello di primo grado iniziato con il deposito dell’11.5.2009 e dunque in epoca precedente all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 – 4.7.2009 -, il motivo è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., n. 9451/2016) hanno di recente chiarito l’irrilevanza, ai fini della configurazione del requisito dell’autonoma organizzazione richiesta per la debenza dell’IRAP di una collaborazione fornita da un soggetto adibito a mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive, affermando il seguente principio di diritto: “A norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1 (nella versione vigente fino al 31/12/2003), ovvero all’art. 53, comma 1, (nella versione vigente dal 1/1/2004), è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod pleruarue accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate”.

Nell’affermare tale principio le S.U. hanno precisato che nessuna rilevanza può avere ai fini del requisito dell’autonoma organizzazione “…l’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico.” Ciò perchè “…Lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – “eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione” – non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore”.

Ora, la CTR ha escluso la rilevanza dei compensi versati dal contribuente alla dipendente svolgente mansioni di segretaria e, pertanto, si è pienamente uniformata al principio di diritto sopra rassegnato.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Ricorrono giusti motivi, in relazione all’intervento chiarificatore delle S.U., per compensare le spese del giudizio.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 23 novembre 2016.

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