Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26240 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 18/10/2018, (ud. 20/06/2018, dep. 18/10/2018), n.26240

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10095/2013 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI e EMANUELA CAPANNOLO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

e contro

L.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2392/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 03/05/2012, R.G.N. 7714/2010.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza in data 3 maggio 2013 la Corte di Appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado, di accoglimento della domanda proposta dall’attuale intimato, cieco civile assoluto, per la corresponsione, da parte dell’Inps, dell’indennità di accompagnamento nella misura spettante ai grandi invalidi di guerra; 2. avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’INPS, affidato a due motivi, al quale l’intimato non ha opposto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

3. con i motivi di ricorso l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e della L. n. 406 del 1968, art. 1,L. n. 682 del 1979, art. 1,D.P.R. n. 834 del 1981, art. 1,L. n. 656 del 1986, artt. 1, 2 e 3, L. n. 508 del 1988, art. 2, L. n. 342 del 1989, art. 1, legge n. 429 del 1991, art. 1, D.P.R. n. 915 del 1978 e delle relative tabelle come sostituite con quelle di cui alla L. n. 656 del 1986, in quanto l’ente aveva sempre corrisposto le somme dovute nella misura fissata dai decreti ministeriali annualmente emessi ed era errato il riferimento, per i ciechi civili, alla tabella E, lett. A-bis introdotta dalla L. n. 656 del 1986;

4. ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso in applicazione del principio processuale della ragione più liquida (desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.) che consente al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una o più questioni pregiudiziali (v. Cass., Sez. U, 8 maggio 2014, n. 9936);

5. come affermato da questa Corte (v., fra le più recenti, Cass. 12 dicembre 2017, n. 29769 e la giurisprudenza ivi richiamata), l’equiparazione dell’indennità di accompagnamento goduta dai ciechi civili a quella prevista per i grandi invalidi di guerra investe esclusivamente la misura della indennità stessa e le relative modalità di adeguamento automatico, e non comporta l’estensione ai ciechi civili dell’intero complesso delle misure di assistenza predisposte a favore degli invalidi di guerra, che comprendono l’assegno integrativo sostitutivo della prestazione di accompagnatori militari, di cui al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, art. 6, senza che tale mancata estensione realizzi una ingiustificata disparità di trattamento, in considerazione di quanto affermato dalla Corte Costituzionale (ordinanza n. 487 del 1988) sulla differenziazione di situazioni tra gli invalidi civili e quelli di guerra, da ravvisare nella obiettiva diversità dei presupposti che sono alla base del fatto invalidante, scaturente, nel secondo caso, da eventi bellici, che comportano anche un elemento risarcitorio, estraneo all’ipotesi della invalidità civile;

6. la previsione di una equiparazione, sia per la misura base che per l’adeguamento automatico è del tutto conforme alle previsioni di cui alla L. n. 429 del 1991, stesso art. 1, comma 2;

7. è stato inoltre di recente precisato (Cass. n. 29769 del 2017 cit.) che al fine di garantire la corretta determinazione dell’indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti (la quale, come già detto, deve corrispondere alla misura prevista per l’indennità di assistenza ed accompagnamento spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta per causa di guerra) occorra applicare la Tabella E, lett. A), n. 1 la quale prevede le “Alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente” e non quella di cui lett. A-bis, n. 1, la quale considera i soggetti che hanno subito “La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani”;

8. l’applicazione della tabella E, lett. A), n. 1 risulta testualmente dalla L. n. 429 del 1991, art. 1, comma 1 che richiama l’indennità spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra e dalla L. n. 508 del 1988, art. 2, comma 2, che, ai fini dell’importo spettante a ciechi civili assoluti, richiama quello “dell’indennità di accompagnamento percepita dai ciechi di guerra ascritti alla tabella E, lett. A, n. 1 allegata alla legge medesima” (ovvero alla L. 6 ottobre 1986 n. 656);

9. non v’è dubbio, pertanto, che per la L. n. 429 del 1991, art. 1, comma 1, che rinvia alla L. 6 ottobre 1986, n. 656, art. 3,la misura dell’indennità di assistenza ed accompagnamento cui commisurare quella di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti sia soltanto quella stabilita dalla lett. A), n. 1 e non altro;

10. sulla base di tali considerazioni, poichè risulta che la sentenza impugnata non si sia attenuta ai predetti principi avendo applicato la tabella E, lett. A bis, n. 1, la medesima va cassata ed il ricorso, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, va deciso nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto dell’originaria domanda;

11. le spese dell’intero processo vengono compensate poichè solo in epoca recente la Corte di legittimità si è pronunciata sulle questioni oggetto di causa.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda; dichiara compensate le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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