Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2624 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2019, (ud. 13/12/2018, dep. 30/01/2019), n.2624

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19094/2012 R.G. proposto da:

Romana Utensili s.a.s. di S.E., nonchè per i soci

L.A. e S.E., con l’avv. Rosa Viggiano e domicilio eletto

presso il suo studio in Roma, alla via degli Scipioni n. 268/a;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per il

Lazio, – Sez. 06 n. 155/06/11 depositata in data 14/06/2011 e non

notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre

2018 dal Consigliere Dott. Fracanzani Marcello Maria;

Fatto

RILEVATO

La controversia ha ad oggetto un accertamento di plusvalenza per cessione d’azienda.

L’Ufficio afferma di aver fatto recapitare invito al contraddittorio (ed esibizione documenti), cui è seguita la mancata comparizione dei contribuenti che ha giustificato l’avvio della procedura induttiva, con conseguente notifica dell’accertamento.

La CTP ha accolto il ricorso di parte contribuente, perchè manca l’invito al contraddittorio; donde appella l’Ufficio, avvalendosi della possibilità di produrre documenti in secondo grado e deposita l’invito notificato per compiuta giacenza presso l’ufficio postale. La CTR accoglie l’appello non ostante rilevi il numero discordante tra raccomandata ed avviso di ricevimento esibito. Nel merito, ritiene non superata la prova presuntiva del maggior reddito da ripartirsi fra i soci, in proporzione alla partecipazione, a prescindere dall’effettiva percezione.

Ricorre la contribuente con quattro motivi di gravame, mentre l’Avvocatura produce memoria con cui si riserva l’intervento in discussione.

Diritto

CONSIDERATO

Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39; D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 5 e art. 55, in combinato disposto con il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 61 e art. 2697 c.c., in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nel particolare contesta i presupposti dell’accertamento induttivo, poichè non sarebbe arrivata la richiesta di rendere chiarimenti ed esibire documenti, la cui mancata ottemperanza ha fatto scaturire l’accertamento de quo.

Il motivo è fondato ed assorbente, perchè dagli atti emerge non esservi proprio certezza (nè motivazione) sulla consegna della richiesta di esibizione e/o invito al contraddittorio: la stressa CTR, infatti, dà atto non esservi corrispondenza fra il numero di raccomandata che sarebbe stata recapitata e, poi, trattenuta fino alla compiuta giacenza, con il numero dell’avviso di ricevimento che a quella raccomandata dovrebbe riferirsi. Su tale circostanza la CTR non si è concentrata come era doveroso, ritenendo ininfluente la coerenza fra la numerazione di raccomandata ed avviso di ricevimento (cfr. p. 3, ultimo capoverso e inizio di pag. 4).

Il motivo è pertanto fondato e merita accoglimento.

Possono essere ritenuti assorbiti gli altri motivi, il secondo ed il terzo perchè attinenti a diversi profili della medesima questione circa la mancata consegna dell’invito ed il quarto perchè relativo a diversi profili attinenti all’accertamento d’imposta che presuppongono comunque la regolarità procedurale dell’induzione.

In definita il ricorso è fondato, la sentenza dev’essere cassata e, non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti, può essere definita nel merito con l’accoglimento del ricorso originario della parte contribuente.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente. Condanna l’Agenzia delle entrate a rifondere le spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in Euro 1.300, oltre ad Euro 200 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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