Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2624 del 05/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 2624 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: BANDINI GIANFRANCO

SENTENZA
sul ricorso 832-2009 proposto da:
ARIASI MARIA, BAIGUERA GIOVANNI ELIA, BERTONI FIORELLA
brtf1152h65b157v, BERTUETTI TIZIANA, BONETTI RENATO,
BORLINI FRANCO, BRIGONI FLAVIO, BUSI GIULIANA, CERQUI
GIUSEPPE, CUSSOLOTTO CLAUDIA, FAPPANI DOSOLINA,FORGANNI
ROSARIO, GHISALBERTI ANTONIO, GOFFI GABRIELLA, LONGHI

2013

FULVIA, MARTINAZZOLI MARIANNA, MARZI MARIO, MONDOLO

3160

WALTER, MORO FIORENZO, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA DELLA CAMILLUCCIA

785,

presso lo studio

dell’avvocato CHIOLA CLAUDIO, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GORLANI INNOCENZO,

Data pubblicazione: 05/02/2014

,r

,

giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

REGIONE LOMBARDIA,
b

in persona delPresidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE
CLODIO 32, presso lo studio dell’avvocato LIDIA
CIABATTINI, rappresentatA e difesA dall’avvocato TOSI
PAOLO, giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 524/2007 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 29/12/2007 r.g.n. 140/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
..

. I é

udienza del 07/11/2013 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO
BANDINI;
udito l’Avvocato CHIOLA CLAUDIO;
udito l’Avvocato BRIGATO MARCO per delega TOSI PAOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI, che ha concluso per:
estinzione per i conciliati, per Martinazzoli rigetto.

———

‘ 4.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli odierni ricorrenti, tutti ex dipendenti della Regione Lombardia sino
al 31.12.2001 e quindi passati alle dipendenze della Provincia di

condannare al pagamento in loro favore dell’indennità di anzianità
prevista dall’art. 16 legge Regione Lombardia n. 38/81 e già
maturata alla cessazione del rapporto di lavoro con la convenuta; il
Giudice adito rigettò la domanda.
Con sentenza del 20 – 29.12.2007, la Corte d’Appello di Brescia
rigettò il gravame proposto dai lavoratori avverso la pronuncia di
prime cure, ritenendo l’inammissibilità della domanda dei ricorrenti
ancora in servizio presso altra amministrazione e, per quelli cessati
dal servizio, l’avvenuta abrogazione della normativa su cui la pretesa
era fondata.
Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale Bertoni Fiorella,
Bonetti Renato, Bertuetti Tiziana, Fappani Dosolina, Cerqui
Giuseppe, Busi Giuliana, Brigoni Flavio, Goffi Gabriella, Cussolotto
Claudia, Longhi Fulvia, Ghisalberti Antonio, Borlini Franco, Mondolo
Walter, Martinazzoli Marianna, Marzi Mario, Baiguera Giovanni Elia,
Forganni Rosario, Ariasi Maria e Moro Fiorenzo hanno proposto
ricorso per cassazione fondato su sei motivi e illustrato con memoria.
L’intimata Regione Lombardia ha resistito con controricorso,
illustrato con memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3

Brescia, convennero in giudizio la Regione Lombardia, per sentirla

1. Con la memoria illustrativa i ricorrenti hanno fatto presente che,
ri
nelle more,
more, con l’eccezione di Martinazzoli I,irr-à, sono addivenuti ad

accordo transattivo con la Regione Lombardia, in virtù del quale
l’Amministrazione si è definitivamente impegnata ad erogare loro le
somme dovute a titolo di indennità integrativa per il periodo
antecedente al 30 maggio 2000 e a decorrere dall’inizio del rapporto
di servizio; hanno quindi chiesto la declaratoria di cessazione della
materia del contendere.
La Regione Lombardia, con la memoria illustrativa, ha confermato la
dedotta conciliazione.
1.1 In base a quanto dichiarato e concluso dalla difesa dei ricorrenti,
con la conferma della contro-ricorrente, deve ritenersi essere stato
effettivamente raggiunto un accordo transattivo concernente la
controversia de qua, con intervenuta definitiva conciliazione.
Tale conciliazione si appalesa idonea a dimostrare l’intervenuta
cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione e
il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti che
hanno concluso l’accordo a proseguire il processo.
Alla cessazione della materia del contendere consegue la
declaratoria d’inammissibilità del ricorso, in quanto l’interesse ad
agire (e, quindi, anche ad impugnare), deve sussistere non solo nel
momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel
momento della decisione in relazione alla quale, e in base alla

4

una composizione stragiudiziale della vicenda, sottoscrivendo un

domanda originariamente formulata, va valutata la sussistenza di
tale interesse (cfr, Cass., SU, n. 25278/2006).

ravvisano giusti motivi per compensare integralmente le spese del
giudizio di cassazione.
2. Quanto segue riguarda quindi esclusivamente la posizione della
ricorrente Martinazzoli !

iii3

rl’ ”’1.4:’-“‘ c\- –

Con il primo motivo, denunciando violazione di norma di legge (art.
16 legge Regione Lombardia n. 38/81), la ricorrente si duole che la
Corte territoriale abbia ritenuto che il diritto alla percezione del
trattamento, in effetti avente natura di retribuzione differita e già
maturato, divenisse esigibile alla data di cessazione del rapporto, ma
soltanto in forza della normativa esistente in quel momento.
Con il secondo motivo, denunciando violazione di plurime norme di
legge (artt. 36 legge Regione Lombardia n. 16/96 e 7 legge Regione
Lombardia n. 19/2004), la ricorrente si duole che la Corte territoriale
non abbia considerato che l’art. 7 legge Regione Lombardia n.
19/2004 non aveva abrogato un trattamento, ma aveva situato
temporalmente l’abrogazione di una norma, ciò non avendo
comportato il venir meno del diritto perfezionatosi sino al 30.5.2000,
di cui essi ricorrenti erano rimasti titolari anche dopo tale data,
ancorché il trattamento non fosse più soggetto ad ulteriore
accrescimento.
Con il terzo motivo, denunciando violazione di norma di legge (art.

5

Tenuto conto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, si

1987 cc), la ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto
che la Regione Lombardia potesse disporre, mediante interventi

trattamento maturato sino al 30.5.2000.
Con il quarto motivo, denunciando violazione di norma di legge (art.
3 legge Regione Lombardia n. 2/99), la ricorrente si duole che la
Corte territoriale abbia ritenuto che “il diritto all’indennità fine servizio
(…) è esigibile solo alla cessazione del rapporto di servizio”,
trascurando di considerare che con la norma regionale rubricata era
stata prevista la corresponsione dell’indennità al momento
dell’effettivo trasferimento nei ruoli degli enti locali (nel caso di specie
il 31.12.2001) del personale già ivi distaccato.
Con il quinto motivo, denunciando violazione di norma di legge (art.
16 legge Regione Lombardia n. 38/81), la ricorrente si duole che la
Corte territoriale non abbia considerato che fra le cause di
risoluzione del rapporto con la Regione Lombardia, con conseguente
insorgenza del diritto alla percezione del trattamento maturato,
rientrava anche il trasferimento del dipendente presso altro ente.
Con il sesto motivo, denunciando violazione di norma di legge (art.
100 cpc), la ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia
ritenuto l’interesse ad agire dei dipendenti non ancora in pensione in
relazione alla domanda di accertamento dell’esistenza del proprio
diritto.
3. Giova ricordare il quadro delle disposizioni di legge regionale

normativi che ne negassero retroattivamente l’esistenza, del diritto al

rilevanti ai fini della decisione.
La legge Regione Lombardia 7 luglio 1981, n. 38 (recante

economico dei dipendenti regionali in attuazione dell’accordo relativo
al contratto nazionale 1979/81 per il personale delle regioni a statuto
ordinario”)

nell’art. 16, concernente, secondo la rubrica

la

“Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale
regionale” ha previsto nei primi due commi che:
“In attesa della modifica delle norme che regolano in campo
nazionale l’indennità di fine servizio per il personale regionale, la
Regione assicura ai propri dipendenti, per ogni anno di servizio, un
..

trattamento previdenziale (indennità di anzianità) pari a un
dodicesimo dell’ottanta per cento dell’ultima retribuzione annua lorda,
quale allo stesso fine l’ordinamento dell’Inadel – istituto nazionale
assistenza dipendenti enti locali – prende a base per il calcolo
dell’indennità premio di servizio.
La Regione pone a suo carico la eventuale differenza fra la somma
lorda spettante secondo quanto previsto dal comma precedente
(assunta a minuendo) e quella lorda (assunta a sottraendo)
corrisposta a titolo di indennità premio di servizio, di indennità di
buonuscita, di indennità di anzianità, o di altro analogo titolo, dalla
stessa regione e dall’ente presso il quale è instaurato il rapporto
previdenziale”.
La legge Regione Lombardia 10 marzo 1995, n. 10 (recante

7

“Disposizioni sull’ordinamento, sullo stato giuridico e sul trattamento

”Revisione dell’ordinamento del personale regionale”)

all’art. 32,

comma 1, ha abrogato, fra le altre, l’intera legge Regione 7 luglio

Successivamente, tuttavia, con la legge Regione Lombardia 23 luglio
1996, n. 16, art. 36, comma 5, (recante “Ordinamento della struttura
organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale”) è

stabilito che

stato

“Gli effetti abrogativi delle disposizioni relative

all’omogeneizzazione del trattamento previdenziale del personale
regionale decorrono dalla data di modifica delle norme che regolano
in campo nazionale l’indennità di fine servizio”.

Infine, la legge Regione Lombardia 3 agosto 2004, n. 19, art. 7,
comma 12, ha disposto che: “Il comma 5 dell’articolo 36 della legge
regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura
organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale), che prevede
che gli effetti abrogativi delle disposizioni relative
all’omogeneizzazione del trattamento previdenziale del personale
decorrono dalla data di modifica delle norme che regolano in campo
nazionale l’indennità di fine servizio, si interpreta nel senso che la
modifica è riferita all’approvazione a livello nazionale della nuova
disciplina del trattamento di fine servizio indipendentemente dalla
istituzione dei fondi pensione e dall’esercizio delle opzioni da parte
dei dipendenti regionali previsti dalla legge 449/97. Il trattamento di
previdenza di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge regionale 7
luglio 1981, n. 38 (Disposizioni sull’ordinamento, sullo stato giuridico

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1981, n. 38.

e sul trattamento economico dei dipendenti regionali in attuazione
dell’accordo relativo al contratto nazionale 1979/81 per il personale

30 maggio 2000, data di entrata in vigore del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 maggio 2000, n. 111”.
4. Le questioni sollevate con i primi tre motivi di ricorso, da

esaminarsi congiuntamente siccome fra loro strettamente connessi,
consistono nello stabilire se l’abrogazione del trattamento in parola
abbia effetto retroattivo, con la conseguenza che i dipendenti
regionali cessati dal servizio successivamente al 30 maggio 2000
non avrebbero più diritto allo stesso o se, invece, la retroattività
debba essere esclusa, con la conseguenza, per i dipendenti, della
conservazione del diritto al trattamento già maturato sino alla data
anzidetta, senza tuttavia alcun accrescimento dello stesso per il
periodo successivo.
Dette questioni sono già state reiteratamente vagliate dalla
giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, di questa Corte (cfr, Cass.,
SU, nn. 9133/2010; 9134/2010; 9135/2010; 4907/2010; 4906/2010;
Cass., nn. 18503/2008; 18502/2008; 18501/2008), che le ha risolte
sulla base dei principi secondo cui il trattamento di fine rapporto dei
dipendenti pubblici, di cui al dpcm 20 dicembre 1999, ha sostituito, a
decorrere dalla sua entrata in vigore (30 maggio 2000), l’indennità di
anzianità prevista in favore dei dipendenti regionali dagli artt. da 16 a

9

delle Regioni a statuto ordinario) è abrogato quindi a far tempo dal

18 della legge Regione Lombardia n. 38/81, avendo entrambi gli
emolumenti natura retributiva (sia pure con funzione previdenziale),

di irretroattività della legge, delle esigenze di omogeneizzazione del
trattamento di previdenza del personale regionale perseguite dalla
legge regionale disciplinatrice dell’indennità di anzianità, in attesa
della modifica delle norme che regolano l’indennità di fine servizio,
nonché della coerenza sistematica con il criterio del pro rata
introdotto dalla nuova disciplina in relazione ai diversi trattamenti l’efficacia retroattiva dell’abrogazione della normativa regionale; con
la conseguenza che, per il periodo successivo alla data dalla quale
opera l’effetto abrogativo, i dipendenti regionali non hanno più diritto
al trattamento integrativo accordato dalla citata legge regionale n.
38/81, mentre mantengono il diritto maturato nel periodo precedente.
Ritiene il Collegio che tale orientamento ermeneutico, non
contraddetto da pronunce di legittimità di diverso segno e da ritenersi
ormai consolidato, debba essere qui ulteriormente seguito, non
essendo state svolte contrastanti ragioni che già non siano state
condivisibilmente vagliate, attraverso la puntuale disamina della
normativa regionale e nazionale di riferimento, dalle precedenti
decisioni di questa Corte; dal che discende, nei limiti indicati, la
fondatezza delle censure all’esame.
5. Anche il quarto e il quinto mezzo, siccome fra loro strettamente
connessi, vanno esaminati congiuntamente.

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e dovendosi escludersi – sulla base, oltre che del generale principio

La norma regionale invocata (art. 3, comma 13, legge Regione
Lombardia n. 2/99) prevede che “Fatte salve le determinazioni

indennità di fine rapporto, al personale regionale distaccato è
liquidata, al momento dell’effettivo trasferimento nei ruoli degli enti
locali, l’integrazione regionale corrisposta ai sensi dell’art. 36, comma
5, della Lr. 23 luglio 1996, n. 16”; quest’ultima norma, già ricordata,
concerne appunto il trattamento che qui ne occupa.
Osserva il Collegio che sia sotto il profilo letterale, che sistematico,
deve escludersi l’applicabilità della normativa suddetta per il periodo
successivo al 30.5.2000.
Infatti l’inciso iniziale, in funzione di locuzione congiuntiva, ha valore
di “a meno che” ed introduce una frase eccettuativa esplicita, ossia
la sopravvenienza di

“determinazioni nazionali modificative del

sistema previdenziale in materia di indennità di fine rapporto”; vale a
dire di un evento che il già ricordato art. 7, comma 12, legge Regione
Lombardia 3 agosto 2004, n. 19, di interpretazione autentica proprio
dell’art. 36, comma 5, della legge Regione Lombardia 23 luglio 1996,
n. 16, ha individuato temporalmente nella suddetta data del
30.5.2000; i motivi all’esame non possono essere quindi accolti,
restando confermato che l’esigibilità del maturato insorge con il
collocamento a riposo del lavoratore.

6. Alla luce dei principi testé ricordati risulta inoltre evidente
l’interesse, concreto ed attuale, dei lavoratori ancora in servizio alle

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nazionali modificative del sistema previdenziale in materia di

dipendenze di altra amministrazione a proporre l’azione di mero
accertamento avente ad oggetto le quote annuali del trattamento in

maturate alla data della sua abrogazione del 30 maggio 2000),
ancorché le quote stesse non siano ancora esigibili e, come tali, non
possano formare oggetto di azione di condanna (cfr, ex plurimis,
Cass., SU, n. 11945/1990; Cass., nn. 7081/1990; 4329/1992;
6046/2000; 20516/2004); pertanto anche il sesto motivo appare
fondato.
7. In definitiva il ricorso di Martinazzoli ~deve essere accolto nei
limiti già indicati; per l’effetto la sentenza impugnata va cassata entro
gli stessi limiti, con rinvio al Giudice designato in dispositivo, che
procederà a nuovo esame conformandosi agli enunciati principi di
diritto e provvederà altresì sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo, il secondo, il terzo e il sesto motivo del
il ..
ricorso di Martinazzoli f 1 – ; rigetta gli altri; cassa la sentenza
impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le
spese, alla Corte d’Appello di Milano; dichiara inammissibile il ricorso
proposto dagli altri ricorrenti e compensa le spese.
Così deciso in Roma il 7 novembre 2013.

questione (di cui alla ridetta legge Regione Lombardia n. 38/81, già

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