Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2624 del 02/02/2018


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 2624 Anno 2018
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore:
DOLMETTA
ANGELO
Ha fatto
seguito
l’appello ALDO
di Sara
Gallo, a cui hanno resistito i detti
Data pubblicazione: 02/02/2018
coniugi.
Con sentenza del 12 dicembre 2013, la Corte di Appello di Bologna
ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, accertando la
sussistenza di una società di fatto tra la Gallo e il Berti e altresì

liquidazione della quota sociale di spettanza della Gallo, nonché alle
spese del doppio grado di giudizio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.- I motivi del ricorso principale enunciano i vizi qui di seguito
richiamati.
Il primo motivo assume: «violazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ.
per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di
discussione tra le parti, influente sulla qualificazione del rapporto
societario e cioè la titolarità effettiva, in capo ad Ameris Camellini,
dell’Agenzia Leader e di tutti i relativi rapporti d’impresa, comprovati
dalla documentazione prodotta in giudizio rilevante ai fini della
configurazione del rapporto societario intercorrente tra Ameris
Camellini e Sara Gallo; documentazione tra l’altro non valutata, con
violazione dell’art. 116 cod. proc. civ.».
Il secondo motivo assume: «nullità della sentenza per vizio di
ultrapetizione, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione
al disposto di cui all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., non avendo
l’appellante Sara Gallo chiesto al liquidazione della quota della
società di fatto, disposta invece dalla Corte di Appello».

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condannando quest’ultimo al pagamento di una somma a saldo della

Il terzo motivo assume: «violazione e falsa applicazione dell’art. 91
cod. pro. civ. per mancata osservanza del principio di soccombenza,
stante il rigetto di diverse domande del’attrice appellante».
4.- I motivi del ricorso incidentale espongono i vizi qui in appresso
richiamati.

di diritto, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., degli artt. 111 Cost., 115,
116, 132, 161 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 12 e 16
d. Igs. n. 5/2003 in relazione all’eccepita nullità della sentenza di
primo grado – Omessa pronuncia ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ.».
Il secondo motivo assume: «violazione o falsa applicazione di norme
di diritto ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. con riferimento al secondo
motivo di appello in relazione alla valutazione delle prove».
Il terzo motivo assume: «violazione e/o falsa applicazione dei
principi di diritto e della norma di cui all’art. 2043 cod. civ. ex art.
360 n. 3 cod. proc. civ., con riferimento alla sussistenza del nesso di
causalità ed esistenza del danno; omesso esame di fatto decisivo per
il giudizio ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ.».
5.- Nel richiamarsi al vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., il
primo motivo del ricorso principale si sostanzia nel rilevare che la
documentazione prodotta nei precedenti gradi di giudizio, come pure
le allegazioni dell’attrice, indicano che «titolare dell’impresa»,
condotta in società con Sara Gallo, era Ameris Camellini, «la quale
anche ai terzi appariva tale».
Il motivo è inammissibile.
Lo stesso non risulta rientrare nei canoni del novellato art. 360 n. 5
cod. proc. civ., così come elaborati dalla giurisprudenza di questa
Corte (cfr., in specie, Cass. SS. UU., 7 aprile 2014, n. 8053), ma
mira a una rivalutazione delle risultanze probatorie.
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Il primo motivo assume: «violazione o falsa applicazione dei principi

D’altro canto, la sentenza impugnata ha preso in considerazione la
documentazione prodotta, piuttosto ritenendo la stessa dimostrativa
solo di una «intestazione» formale di Ameris Camellini, in diverso
modo avendo ritenuto raggiunto la prova dell’esistenza di un
rapporto societario esclusivo tra Carlo Berti e Sara Gallo (per il

6.-

Il secondo motivo del ricorso principale denunzia vizio di

ultrapetizione, affermando che l’attrice Gallo non ha mai formulato
domanda di liquidazione della sua quota societaria.
Il motivo è infondato.
La Corte ha interpretato la domanda formulata da Sara Gallo al fine
di ottenere il pagamento di quanto dovutole a seguito dello
scioglimento del rapporto sociale, secondo quanto agevolmente si
desume, del resto, dal tenore complessivo della domanda stessa
(come trascritta nella sentenza impugnata, p. 2). Non vi è, dunque,
vizio di ultrapetizione, ma qualificazione della domanda come intesa
(anche) alla liquidazione della quota, oltre che al risarcimento del
danno.
7.- Il terzo motivo del ricorso principale riguarda la liquidazione delle
spese stabilita dalla sentenza impugnata.
Lo stesso afferma che la decisione di condannare integralmente
l’avv. Berti al pagamento delle spese di entrambi i gradi viola la
disposizione dell’art. 91 cod. proc. civ., in quanto «diverse domande
spiegate dall’attrice» Gallo «sono state respinte».
Il motivo è infondato.
Non vi è, infatti, violazione del principio di soccombenza nei confronti
dell’avv. Berti; la decisione è supportata da una sufficiente
motivazione, che risulta desumibile dalle stesse ragioni della
decisione in ordine alla compensazione tra la Camellini e la Gallo.
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mezzo, in particolare, di deposizioni testimoniali).

D’altro canto, il motivo rimane nel generico, fermandosi alla
notazione che talune pretese della Gallo sono state respinte, senza
nemmeno prendere in considerazione quanto assunto in giudizio dal
detto avv. Berti.
8.- Il primo motivo del ricorso incidentale viene in buona sostanza a

doglianza che il ricorrente incidentale – allora, nelle vesti di
appellante – aveva diretto nei confronti del fatto che il giudice di
primo grado non aveva «dato conto delle ragioni del mancato
ingresso della fase istruttoria».
Il motivo è inammissibile.
Lo è, prima di ogni altra cosa, per difetto di interesse. L’istruttoria è
stata comunque svolta in sede di appello; la causa non avrebbe in
ogni caso essere rimessa al primo giudice.
9.- Anche il secondo motivo del ricorso incidentale rimprovera alla
sentenza impugnata di avere disatteso la doglianza che il ricorrente
aveva svolto nei confronti della sentenza di primo grado, per non
aveva quest’ultima riconosciuto la «valenza, quanto meno di
principio di prova scritta, di tutta la documentazione prodotta, né il
valore confessorio delle numerose dichiarazioni di parte convenuta,
né le omesse contestazioni equivalenti ad ammissione».
Il motivo è inammissibile. Come si evince dalla stessa sua
prospettazione, il medesimo è inteso a ottenere una nuova
valutazione del materiale probatorio.
Va aggiunto – in relazione alla richiesta di «correzione della
motivazioni», che il ricorrente effettua là dove assume una «errata
valutazione formale del gravame» – che la correzione della
motivazione, di cui all’ultimo comma dell’art. 384 cod. proc. civ., non
può essere richiesta dalla parte vittoriosa.
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rilevare che erroneamente la Corte di Appello ha disatteso la

10.- Il terzo motivo del ricorso incidentale contesta la rilevazione
della sentenza impugnata, secondo cui «non sono stati acquisiti
sufficienti elementi di giudizio per escludere con certezza che la
società sia stata sciolta per comune volontà dei soci a seguito
dell’insanabile contrasto venutosi tra loro a creare». Ad avviso del

mostrano nette il contrario.
Il motivo è inammissibile, sia per difetto di autosufficienza (non
venendo riprodotti i testi degli invocati documenti), sia perché risulta
intesa a una rivalutazione del materiale probatorio.
D’altro canto, appare senz’altro ragionevole la rilevazione svolta
della Corte territoriale in punto di non significatività della circostanza
per cui, «successivamente alla “rottura” dei rapporti tra le parti, fu
cambiata la serratura dei locali dell’Agenzia … senza darne una copia
alla Gallo»; come pure di quella, secondo cui l’«Agenzia Leader fu
trasferita presso altra sede».
11.- In conclusione, va respinto il ricorso principale e va dichiarato
inammissibile il ricorso incidentale.
Le spese, di conseguenza, vanno compensate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello
incidentale. Compensa le spese del giudizio di legittimità in ragione
della reciproca soccombenza.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002 dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di
entrambe le parti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
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ricorrente, le prove testimoniali e documentali addotte al riguardo

pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1

bis dello

stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione
civile, addì 28 settembre 2017.

Il Funzionario Giudi
Dott.ssa Fabrizja BA

Il Consigliere Estensore

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