Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2624 del 01/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 01/02/2017, (ud. 09/11/2016, dep.01/02/2017),  n. 2624

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29843-2014 proposto da:

B.D.C. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA BALDUINA 187, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

AGAMENNONE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARIA CRISTINA BERGAMINI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MANIFATTURA COTTO TUSCANIA S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 11, presso lo studio dell’avvocato

SILVIA CANALI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

MARIA ROSA PUGNAGHI, STEFANO CAVAZZUTI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 610/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 22/07/2014 R.G.N. 172/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2016 dal Consigliere Dott. PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI;

udito l’Avvocato BERGAMINI MARIA CRISTINA;

udito l’Avvocato CAVAZZUTI STEFANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza 22 luglio 2014, la Corte d’appello di Bologna rigettava le domande di B.D.C. di impugnazione del licenziamento per giusta causa intimatogli con lettera del 22 marzo 2007 da Manifattura Cotto Tuscania s.p.a. e di conseguenti condanne reintegratoria e risarcitoria: così riformando, in accoglimento dell’appello della seconda, la sentenza in parte non definitiva di primo grado, che aveva accertato l’illegittimità del licenziamento e condannato la società datrice alla reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro e al risarcimento del danno in misura di cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, disponendo il prosieguo del giudizio per le ulteriori domande di condanna al risarcimento del danno da demansionamento e di pagamento di differenze retributive. In esito a critico e argomentato scrutinio delle risultanze istruttorie, la Corte territoriale escludeva il demansionamento lamentato dal lavoratore; sicchè, stimava illegittimo il suo rifiuto di svolgere le nuove mansioni assegnategli di responsabile dell’area amministrativa e dell’area commerciale dell’Europa dell’Est, nè inconsistenti nè tanto meno inesistenti (come invece ritenuto dal Tribunale) e pertanto insanabilmente contrario (per la sua manifestazione addirittura plateale con l’abbandono del posto di lavoro) agli interessi datoriali: con la conseguente legittimità del licenziamento intimato, per irrimediabile rottura del vincolo fiduciario tra le parti.

Con atto notificato il 9 dicembre 2014, B.D.C. ricorre per cassazione con quattro motivi, illustrati da memoria ai sensi all’art. 378 c.p.c., cui resiste Manifattura Cotto Tuscania s.p.a. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente deduce l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, quale l’effettivo conferimento al lavoratore delle mansioni di responsabile commerciale dell’Europa dell’Est, in quanto soltanto genericamente propostegli e mai concretamente affidate, in assenza di prove al riguardo.

Con il secondo, il ricorrente deduce l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, quale l’inversione temporale delle due violazioni contestate di rifiuto di mansioni assegnate e la sua incidenza sul decorso del tempo dall’affidamento di quelle presso l’ufficio amministrativo, avvenuto prima e non dopo quello delle mansioni riguardanti il mercato estero.

Con il terzo, il ricorrente deduce l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, quale la propria sostituzione nelle precedenti mansioni dalla dipendente F.S. con la correlativa vacanza del suo posto in amministrazione, alla cui copertura ben avrebbe potuto egli stesso essere destinato, senza necessità di alcuna riorganizzazione interna, pertanto ingiustificata.

Con il quarto, il ricorrente deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per nullità della sentenza, sotto il profilo di ultrapetizione, per il fondamento del ragionamento decisorio anche sul plateale abbandono del posto di lavoro, in realtà non valutabile in quanto non contenuto nella lettera di contestazione disciplinare, nè in alcun atto della società.

Il primo motivo, relativo ad omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, quale l’effettivo conferimento al lavoratore delle mansioni di responsabile commerciale dell’Europa dell’Est, è inammissibile.

Esso denuncia non già l’esame di un fatto storico, in effetti compiuto dalla Corte territoriale (per le argomentate ragioni esposte nella prima parte di pg. 6 della sentenza: di puntuale disamina dell’affidamento delle mansioni in oggetto in un mercato sviluppante un fatturato incidente per il 7% su quello complessivo della società datrice e suscettibile di incremento, in particolare riferimento alla Russia, nell’intenzione della predetta, con citazione sul punto di deposizione testimoniale e valutazione positiva della loro esistenza, rifiutata dal lavoratore “non… successivamente all’effettivo espletamento di tali mansioni, bensì sulla base di una valutazione astratta ex ante”), ma piuttosto della sua valutazione probatoria, effettivo oggetto di contestazione.

Sicchè, il mezzo è incompatibile con il novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, in quanto relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (nel senso che, qualora esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie: con la conseguente preclusione nel giudizio di cassazione dell’accertamento dei fatti ovvero della loro valutazione a fini istruttori (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 26 giugno 2015, n. 13189; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439).

Il secondo motivo, relativo ad omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, quale l’inversione temporale delle due violazioni contestate di rifiuto di mansioni assegnate e la sua incidenza sul decorso del tempo dall’affidamento di quelle presso l’ufficio amministrativo, è inammissibile.

La circostanza dedotta è irrilevante, assolutamente non decisiva, per la palese convergenza della doglianza, non già sull’omesso esame di un fatto alla base della contestazione disciplinare, in realtà scrutinato (conferimento al lavoratore di mansioni di responsabile di area amministrativa) nei limiti della brevissima esperienza fattane (un giorno e mezzo: periodo sostanzialmente coincidente con quello rivendicato, al penultimo capoverso di pg. 27 del ricorso, di tre giorni lavorativi, pure indimostrato), quanto piuttosto sulla valutazione datane (di impossibilità del lavoratore di effettivo apprezzamento delle mansioni affidategli, anche per l’improvvisa piccola riorganizzazione aziendale conseguente all’esigenza di mutamento delle mansioni di B., con valutazione di non decisività dell’iniziale disorientamento del predetto per l’affidamento di compiti elementari): come in particolare evidente dalla critica di quanto “ritenuto” dalla Corte territoriale (ultimo capoverso di pg. 27 del ricorso), a differenza del Tribunale (primo capoverso di pg. 28 del ricorso) e dalla contrapposizione interpretativa della parte in ordine alla ravvisata esistenza delle suddette ragioni organizzative (secondo capoverso di pg. 32 del ricorso).

Sicchè, anch’esso, come il precedente mezzo, è incompatibile con novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il terzo motivo, relativo ad omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, quale la sostituzione nelle precedenti mansioni del lavoratore dalla dipendente F.S. con la correlativa vacanza del suo posto in amministrazione, che ben avrebbe potuto essere coperto dal primo, è parimenti inammissibile.

Qui neppure si tratta di omesso esame di un fatto storico, ma di una mera ipotesi valutativa, pertanto eccentrica rispetto alla prospettiva devolutiva correttamente esperibile, per le ragioni dette, con il novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Anche il quarto motivo, relativo a violazione dell’art. 112 c.p.c., per nullità della sentenza, sotto il profilo di ultrapetizione, per il fondamento del ragionamento decisorio anche sul plateale abbandono del posto di lavoro, è inammissibile.

Esso non configura l’error in procedendo denunciato, che sussiste nel superamento del limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicchè il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass. 24 settembre 2015, n. 18868; Cass. 24 marzo 2011, n. 6757). Non sussistendo invece violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, fissato dall’art. 112 c.p.c., qualora il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti o in applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall’istante, purchè restino immutati il petitum e la causa petendi e la statuizione trovi corrispondenza nei fatti di causa e si basi su elementi di fatto ritualmente acquisiti in giudizio ed oggetto di contraddittorio (Cass. 4 febbraio 2016, n. 2209).

Nel caso di specie, vi è pieno rispetto del principio di corrispondenza, per l’emissione di una pronuncia coerente con la domanda di impugnazione di licenziamento (petitum), in base a dedotta ragione disciplinare (causa petendi): e l’elemento denunciato riguarda un dato di fatto ritualmente acquisito in giudizio e oggetto di contraddittorio (la mancata ripresentazione al lavoro non giustificata, correttamente qualificata come abbandono del posto), accertato come “non contestato e comunque provato” (al quarto alinea di pg. 7 della sentenza) ed oggetto di concorrente valutazione nell’ambito della causa petendi e del petitum formulati dalla parte.

Dalle superiori argomentazioni discende coerente l’inammissibilità del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna B.D.C. alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2017

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