Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26239 del 22/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 26239 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: SPIRITO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso 8998-2010 proposto da:
CRISANTE CATERINA CRSCRN77B66G482A,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 9, presso lo
studio dell’avvocato NUZZO MARIO, rappresentata e
difesa dall’avvocato NISII LINO giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2013
1973

CARIGE ASSICURAZIONI S.P.A. 01677750158 in persona del
Sig.

GIANCARLO D’ALBERTO nella sua qualità di

procuratore speciale, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA CAIO MARIO N. 27, presso lo studio///17

1

Data pubblicazione: 22/11/2013

dell’avvocato MAGNI FRANCESCO ALESSANDRO, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

ZELASCHI

LEONELLO,

DI

PASQUALE

VALERIA

– intimati –

Nonché da:
DI

PASQUALE

VALERIA

DPSVLR42A63F585K,

ZELASCHI

LEONELLO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
TORQUATO TARAMELLI 5, presso lo studio dell’avvocato
MASSIGNANI GIANNI, rappresentati e difesi
dall’avvocato MASSIGNANI LUCIO giusta delega in atti;
– ricorrenti incidentali contro

CRISANTE CATERINA CRSCRN77B66G482A,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 9, presso lo
studio dell’avvocato NUZZO MARIO, rappresentata e
difesa dall’avvocato NISII LINO giusta delega in atti;
– controricorrente all’incidentale nonchè contro

CARIGE ASSICURAZIONI S.P.A. 01677750158, LIBBI CARLO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 195/2009 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 01/04/2009, R.G.N.
891/2005;

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DPSVLR42A63F585K, LIBBI CARLO;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. ANGELO
SPIRITO;
udito l’Avvocato SERGIO BLASI per delega;
udito l’Avvocato LUCIO MASSIGNANI;

Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale assorbito il ricorso
incidentale;

3

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

R.G. 8998/10

Svolgimento del processo

Nell’incidente occorso tra la vettura guidata dal Libbi (di
sua proprietà ed assicurata presso la Norditalia Ass.ni

alla persona la Crisante, trasportata sul ciclomotore. Il
Tribunale di Teramo dichiarò improcedibile la domanda proposta dai genitori dell’infortunata contro il Nibbi e la
sua Compagnia, mentre dichiarò inammissibile la domanda dagli stessi proposta contro i genitori della Zelaschi.
Per quanto ancora interessa, la Corte d’appello di L’Aquila
ha confermato nel merito la prima sentenza, ritenendo:
quanto al Nibbi, che non sia provata la sua responsabilità,
ossia che egli abbia violato il segnale semaforico posto
all’incrocio dove avvenne l’incidente; quanto alla Zelaschi, che non sia stato neppure allegato l’illecito a lei
imputabile, essendosi limitati gli attori a dedurre il mancato rispetto del codice della strada per aver trasportato
sul ciclomotore altra persona nonostante fosse vietato.
Quanto a quest’ultimo profilo, i giudici d’appello hanno
rilavato il difetto di efficienza causale tra la suddetta
violazione ed il danno lamentato.
Propone ricorso per cassazione la Crisante attraverso sei
motivi. Rispondono con controricorso la Carige Ass.ni spa
ed i genitori della Zelaschi (Zelaschi Lionello e Di Pa-

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spa) ed il ciclomotore guidato dalla Zelaschi subì lesioni

R. G. 8998/10

squale Valeria), i quali ultimi propongono anche ricorso
incidentale condizionato svolto in tre motivi. La Crisante
risponde con controricorso al ricorso incidentale condizionato.

Il primo motivo (violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, l ° comma, n. 4 c.p.c.) si rivolge verso
i punti della sentenza in cui s’afferma che la vittima ha
dedotto a fondamento della responsabilità del Libbi la disposizione dell’art. 2043 c.c. e che la stessa non ha neppure allegato quale sia l’illecito imputabile alla Zelaschi. La ricorrente contesta l’esatta interpretazione della
domanda e propende per un’interpretazione che riconduca il
giudizio nell’ambito della disposizione dell’art. 2054 c.c.
Il secondo motivo (violazione artt. 2043, 2054, 1223, 2056,
2697 c.c.) sostiene che, inquadrata la responsabilità
nell’area d’applicazione della disposizione di cui all’art.
2054 c.c., avrebbe dovuto essere il conducente a fornire la
prova del proprio esonero da responsabilità.
Il terzo motivo censura il vizio della motivazione in relazione alle testimonianze assunte ed alla valutazione che ne
ha fatto il giudice nell’escludere (in ragione della contraddittorietà delle testimonianze stesse) la responsabilità del Libbi nell’attraversamento dell’incrocio con il segnale semaforico rosso.

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Motivi della decisione

R.G. 8998/10

Il quarto motivo censura il vizio della motivazione della
sentenza nel punto in cui afferma il difetto causale tra la
violazione della norma del codice della strada che proibisce il trasporto di altra persona sul ciclomotore e

lettura di due testimonianze il giudice avrebbe dovuto
trarre il nesso causale tra il comportamento della conduttrice del ciclomotore ed il danno verificatosi.
Il quinto motivo censura la contraddittorietà tra i punti
della sentenza in cui per un verso si ritiene sprovvista di
prova la dedotta responsabilità del Libbi e, per altro verso, manchi la prova del nesso causale tra il comportamento
della Zelaschi e l’evento dannoso.
Il sesto motivo censura la violazione di legge nel punto
della sentenza in cui s’afferma che la condotta della danneggiata, che ha disatteso il divieto di essere trasportata
su un ciclomotore, costituisce l’antefatto e la concausa
dell’evento.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono
in parte inammissibili ed in parte infondati.
Occorre in primo luogo osservare che lo sviluppo dei motivi
costituisce frutto di una lettura del tutto personale degli
atti di causa e della sentenza stessa, volutamente diretta
a sovvertire gli stessi ambiti entro i quali s’è svolto il
dibattito processuale e s’è risolta la pronunzia impugnata.

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l’evento dannoso. Si sostiene che, invece, attraverso la

R.G. 8998/10

Innanzitutto, occorre osservare che l’interpretazione della
domanda è compito esclusivo del giudice di merito, non censurabile in cassazione se congruamente e logicamente motivato. L’errata interpretazione non si risolve, comunque, in

primo motivo. Più in particolare, in questo caso il giudice, lungi dall’interpretare la domanda, si limita ad enunciare che la responsabilità del Libbi (cfr. pag. 8 della
sentenza) è dedotta dalla danneggiata nell’ambito della
clausola generale della responsabilità aquiliana. Invano la
ricorrente, trascrivendo alcuni brani della citazione, tenta di trasferire il dibattito nell’ambito normativo della
disposizione dell’art. 2054 c.c. Disposizione, questa, che
istituisce una presunzione (fino a prova contraria) di corresponsabilità tra i conducenti dei veicoli venuti a scontrarsi, ma che non configura una responsabilità oggettiva
dei conducenti per l’evento verificatosi. Nel senso che,
nel caso in cui non si riesca a provare l’esclusiva responsabilità di uno solo dei conducenti o la sua maggiore responsabilità nella produzione del sinistro, la legge consente di presumere che ognuno di essi abbia ugualmente concorso alla produzione dell’evento.
Nella specie, invece, il giudice, per un verso, accerta che
la contraddittorietà tra le testimonianze non consente di
affermare che il conducente dell’autovettura abbia attra-

Cons. S

to est.

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un vizio del procedimento, quale è quello lamentato nel

R.G. 8998/10

versato l’incrocio con il segnale semaforico rosso e, per
altro verso, constata che la danneggiata non ha neppure dedotto quale sia il comportamento illecito addebitabile alla
Zelaschi.

ta nella sfera d’applicazione della disposizione del secondo comma dell’art. 2054 c.c., la quale, come s’è visto, ha
tutt’altra finalità.
Per il resto, non è ravvisabile alcun vizio nella motivazione resa dalla sentenza impugnata, la quale compie
un’attenta valutazione delle testimonianze assunte, per
concludere in ordine alla mancata prova della responsabilità del conducente dell’autovettura.
Quanto, poi, alla responsabilità della conducente del ciclomotore, la sentenza s’adegua al consolidato principio in
ragione del quale l’inosservanza di una norma di circolazione stradale, pur comportando responsabilità sotto altro
titolo per l’infrazione commessa, non è di per sé sufficiente a determinare la responsabilità civile per l’evento
dannoso, ove questo non sia ricollegabile eziologicamente
alla trasgressione medesima

(tra le varie, cfr. Cass. 21

gennaio 1995, n. 699). Principio dal quale la sentenza deduce che la violazione della disposizione che vieta il trasporto di altre persone sul ciclomotore non è in diretto
collegamento causale con l’evento prod ttosi. Intendendo,

Con

est.

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Situazione, questa, che non può essere certamente ricondot-

RG. 8998/ 10

così, dire che questa violazione non può consolidare la
responsabilità della conducente del ciclomotore per il danno verificatosi a carico di colei che è stata illegittimamente trasportata.

tenza spiega, poi, che l’argomento, se fosse valido, potrebbe essere ribaltato contro la vittima, nel senso che
avendo violato anch’ella la stessa disposizione potrebbe
essere considerata autrice del suo stesso danno.
In conclusione, il ricorso principale deve essere respinto,
con conseguente assorbimento di quello incidentale condizionato. La ricorrente principale deve essere condannata a
rivalere i controricorrenti delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.
Per questi motivi

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito
l’incidentale condizionato. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida
in favore di ciascuna delle parti controricorrenti in complessivi C 3200,00, di cui C 3000,00 per onorario, oltre
spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2013

Il Presidente

Soltanto per corroborare iperbolicamente l’assunto, la sen-

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