Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26239 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 03/11/2016, dep.19/12/2016),  n. 26239

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – rel. Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7060-2016 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIAN

PIO PAPA giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato LUIGI DE BIASE giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 22036/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, emessa il 10/06/2016 e depositata il 28/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ULIANA ARMANO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

E’ stata depositata la seguente:

Il relatore, cons. Uliana Armano:

esaminati gli atti, osserva:

1. Con atto notificato il 17-3-2016 C.L. ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4 avverso la sentenza di questa Corte n. 22036/15.

1.1. La sentenza di cui si chiede la revocazione ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto da C.L. nei confronti T.A. avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto da C.L.; questa Corte ha dichiarato improcedibilità ricorso in considerazione della violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 in quanto il ricorso, contenente un unico motivo,si fondava sul contenuto e sul tenore della relata di notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, di una certificazione di residenza storica, dei quali atti il ricorrente non riproduceva nè direttamente nè indirettamente il contenuto, ma nemmeno indicava dove tali documenti ove prodotti eventualmente in copia fossero esaminabile nel giudizio di legittimità”. Resiste con controricorso T.A. deducendo l’inammissibilità dell’istanza di revocazione.

3. Il ricorso, che va trattato in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 380 bis c.p.c. e art. 390 bis c.p.c., comma 2, non appare suscettibile di superare il preventivo vaglio di ammissibilità.

4. Secondo il ricorrente la sentenza dichiarativa dell’improcedibilità sarebbe stata determinata da un errore di fatto, in quanto la mancanza del fascicolo d’ufficio non trasmesso dalla corte d’appello competente ha precluso l’esame dei motivi indicati e trattati attentamente negli scritti difensivi”.

5. E’ noto che l’errore revocatorio consiste nella percezione, in contrasto con gli atti e le risultanze di causa, di una falsa realtà documentale, in conseguenza della quale il giudice si sia indotto ad affermare l’esistenza di un fatto o di una dichiarazione che, invece, incontrastabilmente non risulta dai documenti di causa (ex plurimis Cass. 20 febbraio 2006, n. 3652; Cass. 11 aprile 2001, n. 5369). In particolare l’errore di fatto previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, – idoneo a costituire motivo di revocazione delle sentenze di Cassazione ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. – deve consistere, al pari dell’errore revocatorio imputabile al giudice di merito, nell’affermazione o supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata in base al tenore degli atti o dei documenti di causa; deve essere decisivo, nel senso che deve esistere un necessario nesso di causalità tra l’erronea supposizione e la decisione resa; non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; deve infine presentare i caratteri della evidenza ed obiettività (Cass. 28 febbraio 2007, n. 4640).

L’errore revocatorio deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali ovvero in una critica del ragionamento del giudice sul piano logico – giuridico.

6. Nel caso all’esame la parte non addebita a questo giudice di legittimità alcuna svista su dati di fatto, portati al suo esame, produttiva dell’affermazione o della negazione di elementi decisivi per la soluzione della questione proposta, ma sembra volere suggerire soluzioni giuridiche diverse da quella adottate.

Infatti questa Corte ha dichiarato la improcedibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 in quanto la parte non aveva riprodotto in ricorso nè aveva indicato dove i documenti posti a base dell’impugnazione potevano essere consultati; di conseguenza anche se fosse stato presente il fascicolo d’ufficio la Corte non era stata messa in grado, secondo la previsione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, di provvedere alla consultazione dei documenti.

La relazione è stata comunicata alle parti.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Il Collegio riunito in camera di consiglio condivide la ragioni in fatto ed in diritto esposte nella relazione e dichiara inammissibile il ricorso. Spese alla soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 4.200,00,di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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