Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26239 del 18/11/2020

Cassazione civile sez. I, 18/11/2020, (ud. 13/10/2020, dep. 18/11/2020), n.26239

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6123/2019 proposto da:

M.M., rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe

Briganti, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., domiciliato per

legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei

Portoghesi, 12;

– intimato –

avverso il decreto n. 147/2019 del Tribunale di Ancona, Sezione

specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale

e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, depositato

il 06/01/2019.

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia,

nella Camera di consiglio del 13/10/2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Ancona, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con il decreto in epigrafe indicato ha rigettato l’impugnazione proposta da M.M. avverso la decisione della competente Commissione territoriale di rigetto della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

Il tribunale ha ritenuto la non credibilità del racconto del richiedente e la insussistenza dei presupposti di riconoscimento di ogni forma di protezione.

M.M. ricorre per la cassazione dell’indicato decreto con quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente – originario della città di (OMISSIS) – che nel racconto reso alla competente Commissione territoriale aveva dichiarato di aver abbandonato il proprio Paese dopo che in seguito ad attentato il gruppo terroristico di (OMISSIS) sterminava la sua famiglia nella città di (OMISSIS) – fa valere la nullità del decreto impugnato per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, lett. a) e comma 13, nonchè degli artt. 737, 135 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2 e art. 111 Cost., comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Il ricorrente denuncia l’assenza di motivazione, in merito alle ragioni della ritenuta non verosimiglianza delle affermazioni rese alla luce delle critiche che erano state rivolte alla decisione della commissione territoriale e dei documenti in atti.

Tanto sarebbe valso, quanto al rigetto della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, relativamente alle condizioni del paese di origine. Poichè il richiedente aveva riferito di aver abbandonato il proprio paese per l’attentato in esito al quale la sua famiglia era stata sterminata, e tanto nella incapacità delle istituzioni locali di fornirgli protezione, il tribunale aveva omesso di motivare sui rischi conseguenti al rientro in ragione del contesto del Paese di origine e del sistema istituzionale del Niger, incapace di fornire tutela adeguata ed effettiva come accertato su fonti aggiornate.

Il giudizio sulla non credibilità del racconto era nei suoi contenuti in insanabile contraddizione perchè il tribunale aveva ritenuto da un canto la credibilità del richiedente quanto al rappresentato timore persecutorio, per poi apprezzare la non verosimiglianza dell’episodio sull’attentato terroristico per mero richiamo alla decisione della Commissione territoriale senza riferimento, invece, ai contenuti del racconto che era circostanziato sul punto.

Quanto alla protezione umanitaria sarebbe mancata l’effettiva valutazione comparativa (Cass. 4455/2018); il tribunale non aveva valutato criticamente la vicenda narrata dal richiedente in rapporto alle condizioni del paese di origine. In Mancanza della videoregistrazione del colloquio dinanzi alla Commissione, sarebbe stato necessario l’espletamento del libero interrogatorio del richiedente davanti al tribunale e l’audizione intervenuta all’udienza del 8.11.2018 avrebbe dovuto essere effettiva e quindi svolgere la funzione di valutare le dichiarazioni del primo in tutte i risvolti, anche non verbali, e avrebbe dovuto tenersi dinnanzi al collegio decidente nella medesima composizione.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e relativo alle circostanze e alle fonti normative indicate nel primo motivo di ricorso.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 2 Cost., art. 10 Cost., comma 3, art. 32 Cost., L. n. 881 del 1977, art. 11,D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, 10, 13, 27, 32, art. 35 bis, comma 11, lett. a), dell’art. 16 della direttiva Europea n. 32 del 2013, degli artt. 2,3 – anche in relazione all’art. 115 c.p.c. -D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5, 6, 7,14, D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19.

Il tribunale avrebbe dovuto valutare la credibilità del richiedente D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, in composizione collegiale apprezzando nella loro globalità tutte le dichiarazioni rese nel rispetto del principio di collaborazione istruttoria. Si reiterano le censure indicate nel primo motivo sulla necessità dell’audizione del ricorrente nelle forme di un interrogatorio libero e della valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione in ragione di fonti aggiornate.

4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali, dell’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dell’art. 46 dea direttiva Europea n. 32 del 2013, nella valorizzata violazione del principio di effettività del ricorso in seguito alla inosservanza del dovere di cooperazione istruttoria.

5. I motivi, che si prestano ad un trattazione congiunta perchè connessi e finanche propositivi di critiche reiterate, sono infondati.

6. In via preliminare vanno apprezzati i motivi di rilievo processuale.

6.1 Sulla questione in rito relativa all’audizione del richiedente protezione davanti al giudice del merito, recentemente questa Corte di cassazione ha affermato, all’esito di pubblica udienza, il seguente principio di diritto: “Nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinnanzi alla Commissione Territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) quest’ultimo nel ricorso non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile” (Cass. 18 settembre 2020 n. 21584).

Ribadita l’insussistenza dell’obbligo per il giudice dell’audizione del richiedente, in continuità con Cass. 17717 del 2018, si è valorizzata l’utilità dello svolgimento dell’incombente davanti al giudice a fronte di novità fattuali (nei termini, vd. anche: Cass. n. 27073 del 23/10/2019) contenute nel ricorso giurisdizionale e non coperte da quanto dichiarato dal richiedente nel corso del colloquio dinanzi alla commissione territoriale o, ancora, di chiarimenti e precisazioni, la cui esigenza insorga da valutazioni del giudicante o da sollecitazioni dello stesso richiedente.

A fronte dell’indicato principio le critiche con cui il ricorrente fa valere la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, sono generiche in quanto per esse si lamenta come non soddisfatto il giudizio sulla credibilità del dichiarante nell’assolta funzione, in concreto ed invece avuta, di mero adempimento burocratico nonostante la disposta ed espletata audizione davanti al tribunale.

Il ricorrente non ha infatti dedotto di aver sollecitato l’audizione al giudice del merito con la precisazione degli aspetti in ordine ai quali egli intendeva fornire chiarimenti nè poi ha censurato le motivazioni di non credibilità delle dichiarazioni rese, nella parte in cui il giudice ne rileva contraddizioni ed incoerenze, in quanto non chiarite.

Il ricorrente nel denunciare dell’assolto incombente istruttorio il puro formalismo non ne fa poi valere la consistenza nell’asserita inutilità in concreto dal medesimo avuta.

Il giudice del merito all’esito dell’audizione ha infatti apprezzato, nella successiva fase decisoria, come contraddittorie e quindi non credibili le dichiarazioni rese dal richiedente.

A fronte di un siffatto giudizio, esito di un modello processuale in cui con il rinnovarsi del colloquio in fase giurisdizionale si amplia la platea di allegazione e prova destinata a sostenere la valutazione di merito sulla credibilità del racconto, quanto residua è una critica sulla motivazione che come tale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere condotta sulla decisività di circostanze dichiarate ed obliterate o, ancora, male intese per un percorso logico perplesso ed incomprensibile (sui contenuti del vizio di motivazione: Cass., n. 3340 del 05/02/2019).

Si tratta di contenuti che sfuggono al proposto motivo.

6.2. Quanto alla denunciata audizione del dichiarante davanti al solo relatore e non dinanzi a tutti i componenti del collegio giudicante, ferma l’applicabilità alla materia delle norme sul rito camerale di cui agli artt. 737 c.p.c. e segg., come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 1, vero è che l’atto “istruttorio” può essere assunto anche da un giudice singolo, componente del collegio, senza che tanto si ponga in violazione del principio di immnutabilità del collegio giudicante, volto ad assicurare che i giudici che pronunciano la sentenza siano gli stessi che hanno assistito alla discussione.

Il principio di immutabilità del collegio – destinato ad operare anche nei procedimenti in Camera di consiglio – trova applicazione soltanto una volta che abbia avuto inizio la fase di discussione, in quanto solo da questo momento è vietata la deliberazione da parte di un collegio composto diversamente da quello che ha assistito alla discussione (Cass. 15325/2020 p. 8).

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, in difetto di esplicite norme contrarie, il principio generale, secondo cui un giudice può essere delegato dal collegio alla raccolta di elementi probatori da sottoporre; successivamente, alla piena valutazione dell’organo collegiale, trova applicazione anche nelle ipotesi di procedimento camerale applicato a diritti soggettivi per quelle ragioni di celerità e sommarietà delle indagini proprie di tale particolare tipo di procedimento (Cass., Sez. Un., 19 giugno 1996, n. 5629; vd. in motivazione Cass. n. 15325 cit., ibidem).

In via conclusiva le censure d’indole processuale sono infondate e tanto, nella non univocità della critica, sia che con queste il ricorrente abbia denunciato la mancata audizione del ricorrente per difetto di una “specifica esaustiva indagine” sia che egli abbia censurato il fatto che l’audizione non sia avvenuta dinanzi al collegio.

7. Sulle ulteriori censure.

7.1. Quanto al vizio motivazionale previsto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nei consolidati approdi interpretativi di questa Corte di cassazione, è quella che pur graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 (da ultimo: Cass. n. 13248 del 30/06/2020), come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, nè alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.

7.1.1. Il tribunale ha svolto una valutazione di non credibilità del racconto e nel far ciò ha condiviso la valutazione espressa dalla Commissione evidenziando il carattere non circostanziato della vicenda e la contraddittorietà delle dichiarazioni (il richiedente non è stato in grado di circostanziare la vicenda su fatti essenziali e determinanti l’espatrio” come la stessa aggressione a carico dei familiari nei pressi di (OMISSIS) e inoltre le dichiarazioni sono apparse affette da incoerenza interna con riguardo al trasferimento ad (OMISSIS) ad opera della polizia ed alla circostanza che il migrante abbia abbandonato il paese senza tentare di ricontattare la madre) così operando un chiaro riferimento a quanto narrato dal richiedente per poi escludere il riconoscimento dello status di rifugiato ed il danno grave richiesto per la protezione sussidiaria, sulla base di fonti aggiornate solo genericamente contrastate sul punto in ricorso.

Più esattamente il tribunale considera le condizioni integrative dello status di rifugiato (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. d) e D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8) e della protezione sussidiaria (D.lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g)) sub specie Gel danno grave (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b)), per escludere che il timore persecutorio rappresentato dal richiedente abbia i connotati richiesti per l’accesso alle indicate forme di protezione o comunque integri un “danno grave”.

I giudici di merito si sono espressi nella valutazione di fonti aggiornate nel senso che in Niger le autorità civili hanno mantenuto un efficace controllo sulle forze di sicurezza nei limiti del rischio presente “nella media dei Paesi monitorati nell’area saheliana”, escludendo il “danno grave” in ragione in difetto di episodi specifici.

Quanto alla protezione umanitaria il tribunale pone in comparazione la situazione del paese di rimpatrio che non comporta per il richiedente l’impossibilità di “soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili di vita personale in caso di rimpatrio” (p. 8) e quella goduta in Italia per quindi escludere la concedibilità del rimedio.

Il complessivo impianto motivatorio esclude che esso si collochi al di sotto del cd. minimo costituzionale, essendo chiaro il costante riferimento alle prove ed in particolare alle condizioni del paese di origine ed al racconto reso dal dichiarante.

Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati” è stato condivisibilmente interpretato da questa Corte nel senso che l’obbligo di acquisizione delle informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti nella richiesta di protezione internazionale, non potendo per contro il cittadino straniero lamentarsi della mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi riferita a circostanze non dedotte, ai fini del riconoscimento della protezione (cfr. Cass. n. 30105 del 2018, in motivazione, Cass. n. 9842 del 2019; più recentemente: Cass. n. 9188 del 2020).

7.2. Quanto all’ulteriore denunciato vizio motivazionale, la censura è infondata.

Il “fatto” la cui omessa valutazione integra il novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è da intendersi riferito ad un preciso accadimento storico-naturalistico principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo e che, se esaminata, avrebbe determinato un esito diverso della controversia; nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare i “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).

La censura sul fatto omesso decisivo non può consistere, come tale, in una critica diretta alla rivalutazione di fatti storici accertati dal giudice del merito (Cass. SU n. 34476 del 27/12/2019; Cass. n. 27072 del 2019).

7.3. Quanto al dovere dell’Autorità Giudiziaria di cooperazione istruttoria, e, quindi, di acquisizione officiosa degli elementi istruttori necessari D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 3, esso è comunque circoscritto alla verifica della situazione oggettiva del Paese di origine e non alle individuali condizioni del soggetto richiedente.

Il giudice non può essere in tal modo chiamato a supplire a deficienze probatorie concernenti la situazione personale del richiedente medesimo, dovendo a tal riguardo soltanto effettuare la verifica di credibilità prevista nel suo complesso del D.Lgs. n. 251 del 2007, citato art. 3, comma 5 e alla apprezzata non credibilità del racconto si accompagna la non individualizzazione del rischio dedotto che è presupposto della protezione internazionale ed umanitaria.

Restano poi ferme quanto al rilievo dell’audizione del richiedente le valutazioni sopra svolte sui termini e contenuti di ingresso della stessa nel giudizio di merito.

8. Il ricorso, conclusivamente infondato, va rigettato.

Nulla sulle spese non avendo l’Amministrazione intimata articolato difese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2020

 

 

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