Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26239 del 16/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/10/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 16/10/2019), n.26239

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19994-2018 proposto da:

B. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

B.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PANAMA N. 86, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE. CAMMAROTO, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato VALERIO BARTOCCI;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE 02438750586, MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI 97099470581, REGIONE LAZIO;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza N. R.G. 30438/2017

del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 22/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

GRASSO;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DR. CARMELO SGROI che visti gli artt.

42,380 ter c.p.c., chiede che la Corte di cassazione, in camera di

consiglio, in accoglimento dell’istanza di regolamento di

competenza, dichiari la competenza del Tribunale di Roma, con le

conseguenze di legge.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che con provvedimento depositato il 22/5/2018 il “Tribunale di Roma, chiamato a decidere sull’opposizione proposta da B.S. e dalla s.r.l. B. nei confronti del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, del Comune di Roma e della Regione Lazio, declinava la propria competenza in favore del Giudice di pace;

ritenuto che avverso la statuizione di cui sopra B.S. e la s.r.l. B. propongono istanza di regolamento di competenza e che le controparti sono rimaste intimate;

ritenuto che i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 22, del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, e art. 7 c.p.c., in quanto la sanzione prevista per il più grave illecito amministrativo contestato è nel massimo fissata in Euro 18.000,00 (dovendosi, inoltre, tenere conto dell’ulteriore sanzione prevista per l’addebito, del pari contestato, di cui agli artt. 3, 10 bis e 14 del medesimo corpo normativo), con la conseguenza che, superato l’importo di Euro 15.493,00, a mente della L. n. 150 del 2011, art. 6, comma 5, lett. a), richiamato dalla L. n. 689 del 1981, art. 22, u.c., la competenza si appartiene al tribunale e non al giudice di pace;

considerato che il ricorso è fondato, in quanto:

– la decisione non è conforme a diritto, avendo violato il criterio legale di attribuzione della competenza, secondo il quale per la determinazione del valore della controversia ai fini dell’attribuzione al giudice di pace della competenza per l’opposizione alle sanzioni amministrative pecuniarie di valore fino a Euro 15.493, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 5, lett. a), occorre avere riguardo al massimo edittale della sanzione prevista per ciascuna violazione, non rilevando, tuttavia, che il provvedimento sanzionatorio abbia ad oggetto una pluralità di contestazioni e che, per effetto della sommatoria di relativi importi, venga superato il suddetto limite di valore (Sez. 6, n. 20191, 31/7/2018, Rv. 630293);

– nel caso in esame, poichè la sanzione edittale massima per la più grave delle contestate violazioni (D.Lgs. n. 109 del 1992, art. 18, siccome modificato dal D.Lgs. n. 68 del 2000, art. 18 e successivamente dal D.Lgs. n. 181 del 2003) era fissata in Euro 18.000,00 (oggi la materia risulta regolata dal D.Lgs. n. 231 del 2017), la violazione è conclamata; quindi, cassata l’ordinanza impugnata, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale, davanti al quale rimette le parti, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie l’istanza di regolamento, cassa l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al quale dispone la riassunzione della causa nel termine di legge; spese al merito.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2019

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