Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26238 del 19/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 22/09/2016, dep.19/12/2016),  n. 26238

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3773-2016 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI 36,

presso lo studio dell’avvocato ATTILIO COTRONEO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato DOMENICO POLIMENI giusta procura a

margine del ricorso;

– intimato –

avverso il decreto n. 730/12 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositato il 04/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato Antonino Pellicanò difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti insistendo per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 23 maggio 2012 C.A. adiva la Corte di Appello di Catanzaro, chiedendo l’accertamento della violazione dell’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e l’accoglimento della domanda di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 per l’irragionevole durata del processo fallimentare, all’epoca del ricorso, ancora pendente nel quale è stato coinvolto dal 3 giugno 1994, data di deposito dell’istanza di insinuazione al passivo, innanzi al Tribunale di Reggio Calabria per l’ammissione in via privilegiata del suo credito di lavoro al passivo del fallimento della ditta (OMISSIS) srl.

Si costituiva il Ministero della giustizia che contestava la domanda.

La Corte di appello di Catanzaro, con decreto depositato il 4 luglio 2015, accoglieva il ricorso e compensava per la metà le spese del giudizio, posto che la parte resistente non si era opposta per il riconoscimento dell’indennizzo.

La cassazione di questo decreto è stata chiesta da C.A. con ricorso affidato a tre motivi, illustrati con memoria.

Il Ministero della Giustizia in questa fase non ha svolto alcuna attività giudiziale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo di ricorso C. lamenta la violazione del D.M. n. 55 del 2014, artt. 1, 2, 4, 5, 11, 28 e 29 in relazione agli artt. 24, 36 e 111 Cost. nonchè della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e segg. e degli artt. 6 e 35 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, liquidazione spese giudiziali difforme dal D.M. n. 55 del 2014 Vanificazione equa riparazione. Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale nel liquidare i compensi relativi al giudizio di cassazione non avrebbe applicato le tabelle di cui al D.M. n. 55 del 2014. La corretta liquidazione, tenuto conto dello scaglione di valore compreso tra Euro 5.200,01 e Euro 26.000,00 e secondo i valori medi, avrebbe dovuto essere nel suo totale pari ad Euro 5.532,00, oltre accessori di legge.

1.1.= Il motivo è fondato.

Va qui precisato che la liquidazione delle spese relative al giudizio di equa riparazione conclusosi con il decreto impugnato depositato il 4 luglio 2015 e assunto nella Camera di Consiglio della Corte di Catanzaro il 26 marzo 2015 andava effettuata, con l’applicazione del D.M. n. 55 del 2014, posto che tale D.M. all’art. 28 prevede che “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore” (cioè al 3 aprile 2014, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, come stabilito dall’art. 29 cit. decreto). La Corte distrettuale cui la causa andrà rinviata nel liquidare le spese di che trattasi dovrà, anche, valutare se ricorrono gli estremi per l’applicazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1.

2.- Il ricorrente lamenta ancora:

a) Con il secondo motivo la violazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1 e art. 92 c.p.c., comma 2 per avere la corte compensato parzialmente le spese richiamando la vecchia formula dei giusti motivi ravvisati in una non meglio specificata “posizione difensiva” assunta dall’Amministrazione”.

b) con il terzo motivo, la violazione degli artt. 3 e 24 Cost. e della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6 della convenzione europea dei diritti dell’uomo. Compensazione spese giudiziali, vanificazione equità della riparazione e del diritto di difesa.

2.1.= I motivi da trattare congiuntamente per la loro stretta connessione – sono da accogliere.

Per effetto del richiamo operato dalla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4, nel giudizio per l’equa riparazione della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo trovano applicazione le norme del codice di rito (Cass. n. 23789 del 2004; Cass. n. 14053 del 2007) e a norma dell’art. 92 c.p.c. il giudice può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate in motivazione.

Nella specie, la Corte di merito ha motivato la compensazione delle spese processuali, facendo riferimento alla posizione difensiva assunta da parte dell’Amministrazione e detta argomentazione non può giustificare la esposta regolazione, permanendo, comunque, una sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta anche sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (v., per tutte, Cass. n. 5598 del 2010).

In definitiva, il ricorso va accolto e, conseguentemente, il decreto impugnato va cassato, la causa va rinviata alla Corte di appello di Catanzaro in altra composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per la liquidazione dalle spese del presente giudizio di cassazione alla Corte di Appello di Catanzaro in altra composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA