Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26238 del 16/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/10/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 16/10/2019), n.26238

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22612-2018 proposto da:

G.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI

CARRACCI N. 1, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO VICERE’, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRUNELLO DE ROSA;

– ricorrente –

contro

G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIANO

22, presso lo studio dell’avvocato LUIGI INFANTE, rappresentato e

difeso dagli avvocati GIOVANNI PIZZOCCARO, SILVANA BERNOCCHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 827/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 14/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

GRASSE).

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che con la sentenza di cui in epigrafe la Corte d’appello di Brescia, rigettò l’impugnazione proposta da G.M.R. avverso la decisione di primo grado, la quale aveva disatteso la domanda dalla medesima avanzata nei confronti del fratello G.C., con la quale, sul presupposto che quest’ultimo avesse eretto parte del proprio fabbricato sul cortile comune, ne aveva chiesto la demolizione;

ritenuto che avverso la statuizione d’appello la G. ricorre sulla base di due motivi, ulteriormente illustrati, che il fratello C. resiste con controricorso e che entrambe le parti hanno depositata memoria;

ritenuto che con il primo motivo la ricorrente denunzia “violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dell’accordo divisionale”, assumendo, in sintesi, che la sentenza impugnata aveva erroneamente letto le valutazioni del CM, giungendo alla non condivisibile conclusione che i due fratelli avessero inteso frazionare l’immobile salvaguardando le maggiori dimensioni (rispetto al preesistente) del fabbricato ristrutturato dal resistente, che avessero, in definitiva, inteso adeguarsi alle dimensioni indicate nel progetto edilizio presentato al Comune, senza che di ciò vi fosse prova, non potendosi essa rinvenire nel fatto che la ricorrente aveva firmato il predetto progetto;

ritenuto che con il secondo motivo la G. lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1102, c.c., adducendo non essere consentito dalla norma in parola l’uso escludente della cosa comune da parte di uno dei comunisti;

considerato che il primo motivo è inammissibile per una pluralità di convergenti ragioni:

a) questa Corte ha già avuto modo di precisare che il giudizio di cassazione è un giudiziO a critica vincolata, delimitato e circoscritto dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito; ne consegue che il motivo (o i motivi, il che è lo stesso) del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., (ex multis, Sez. 5, n. 19959, 22/9/2014); il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi; pertanto, pur non essendo decisivo il testuale e corretto riferimento a una delle cinque previsioni di legge, è tuttavia indispensabile che il motivo individui con chiarezza il vizio prospettato nel rispetto della tassativa griglia normativa (cfr., da ultimo Sez. 2, n. 17470/2018);

b) nel caso al vaglio il motivo, presenta una struttura atipica, promiscua e confusa, essendo diretto a censurare, piuttosto che gli specifici vizi di cui s’è detto, i singoli passaggi decisionali della statuizione impugnata, sul modello dell’atto d’appello, mostrando in intreccio inestricabile di pretese, nonchè di prospettate violazioni, indissolubilmente compenetrate con il fatto;

Ric. 2018 n. 22612 sez. M2 – ud. 16-05-2019

c) manca del tutto la indicazione delle norme pretesamente violate, in alcun modo identificabili attraverso una lettura, pur mirata, della doglianza, tesa a un improprio riesame critico delle valutazioni del Giudice d’appello e, sul punto, questa Corte (Sez. 3, n. 3997, 18/3/2003) ha già avuto modo di precisare che ove gli argomenti addotti dal ricorrente non consentono, nel loro insieme, di individuare le norme o il principio di diritto che si assumono violati, la doglianza non è scrutinabile;

d) da quanto sopra deriva che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito (Sez. 6, n. 11603, 14/5/2018, Rv. 648533);

e) critica che, nella specie, si risolve in un’inammissibile istanza di riesame della motivazione, ben al di fuori dell’ipotesi prevista dal n. 5 dell’art. 360, c.p.c. vigente;

considerato che il secondo motivo è, all’evidenza, inammissibile, stante che la dedotta violazione presuppone un accertamento fattuale diverso e alternativo rispetto a quello effettuato dal Giudice del merito;

considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate;

considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;

considerato che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in giuro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2019

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