Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26237 del 19/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 22/09/2016, dep.19/12/2016),  n. 26237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 905-2016 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TORINO 95,

presso lo studio dell’avvocato MARIAROSA CALABRETTA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCO GIAMPA’ giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 401/2013 R.G. della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 21/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 25 marzo 2010 presso la Corte d’appello di Salerno, M.A. ha proposto, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale sofferto a causa della non ragionevole durata di un giudizio civile, iniziato dinnanzi al Tribunale di Catanzaro con citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificata il 7 giugno 1994, e pendente in cassazione a seguito di ricorso notificato il 9 luglio 2009. L’adita Corte d’appello ha dichiarato il ricorso inammissibile, accogliendo in tal senso l’eccezione formalizzata dalla difesa erariale, sul rilievo che il ricorrente non aveva dimostrato l’attuale pendenza del giudizio presupposto, essendo a tal fine insufficiente la copia del ricorso per cassazione a lui notificata prodotta in allegato alla domanda, in assenza della attestazione dell’avvenuto deposito del ricorso stesso presso la cancelleria della Corte di cassazione.

Per la cassazione di questo decreto M.A. proponeva ricorso sulla base di due motivi; l’intimata Amministrazione ha resistito con controricorso.

La Corte di cassazione con sentenza n. 6744 del 2013 accoglieva il ricorso, cassava il decreto impugnato e rinviava, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione.

Riassunto il giudizio la Corte di appello di Salerno accoglieva la domanda di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 proposta da M. e, per l’effetto, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di M. della somma di Euro 7.917,00, oltre interessi, a far data dalla presentazione del ricorso al soddisfo, dichiarava compensate le spese del giudizio. Secondo la Corte distrettuale, le spese giudiziali andavano compensate, la parte resistente, essendo rimasta contumace, non aveva sollevato alcuna contestazione.

La cassazione di questo decreto è stata chiesta da M.A. con ricorso affidato a due motivi. Il Ministero della Giustizia in questa fase non ha svolto attività giudiziale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo di ricorso M.A. lamenta la violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Secondo il ricorrente, la motivazione della Corte territoriale, in base alla quale le spese sarebbero totalmente compensate in considerazione del comportamento processuale del Ministero che, restando contumace, non si è opposto all’accoglimento della domanda, non sarebbe logicamente, nè giuridicamente accettabile e, comunque, non sarebbe una grave e/o eccezionale ragione cui farebbe riferimento l’art. 92 c.p.c. così come modificato dalla L. n. 69 del 2009.

1.1.= Il motivo è fondato. Come già affermato da questa Corte in più occasioni e, comunque, con la sentenza n. 23632 del 2013: “anche a prescindere dall’insufficienza della motivazione adottata dalla Corte di appello, è comunque assorbente rilevare che la mancata opposizione alla domanda da parte della Amministrazione non giustifica, di per sè, la compensazione allorchè, come nella specie, la parte sia stata costretta ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del diritto.

2.= Con il secondo motivo il ricorrente lamenta un’ulteriore violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, secondo il ricorrente, nonostante, la Corte di cassazione con al sentenza n. 6744 del 2013 aveva demandato alla Corte di Appello di Salerno il compito di provvedere alla liquidazione delle spese relative al giudizio di cassazione la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto di dover compensare anche le spese relative al procedimento celebrato davanti alla Corte di cassazione senza fornire alcun valido motivo e nonostante l’attuale ricorrente fosse vittorioso nel giudizio di cassazione.

2.1.= Il motivo è fondato.

E’ ius recptum che il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di Cassazione anche perchè provveda sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l’appello, e sulle spese dell’intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all’esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato. Nel caso in esame, come è del tutto evidente la Corte distrettuale ha provveduto a liquidare le spese del giudizio di rinvio, ma ha omesso, di provvedere, e avrebbe dovuto, anche in ottemperanza a quanto disposto dalla Corte di Cassazione a liquidare le spese del giudizio di cassazione, posto che, comunque, la ricorrente nel giudizio di rinvio è risultata vittoriosa.

Ed è appena il caso di evidenziare che, nell’ipotesi in cui il giudice di rinvio omette la condanna del soccombente al pagamento delle spese del pregresso giudizio di Cassazione, omettendone la liquidazione sussiste il vizio di omessa pronuncia, per cui non è lecito il ricorso alla procedura di correzione della sentenza, ma il ricorso per la cassazione della sentenza.

In definitiva, il ricorso va accolto, il decreto impugnato va cassato e la causa rinviata anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Salerno in altra composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte di Appello di Salerno in altra composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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