Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26237 del 18/11/2020

Cassazione civile sez. I, 18/11/2020, (ud. 09/10/2020, dep. 18/11/2020), n.26237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35459/2018 proposto da:

J.O., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Mazzini, 8,

presso lo studio dell’avvocato Fachile Salvatore, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Fachile Carmela;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 05/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/10/2020 da Dott. CAPRIOLI MAURA;

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 12/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/10/2020 da Dott. CAPRIOLI MAURA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

Con ricorso al Tribunale di Roma J.O. proponeva impugnazione avverso il provvedimento con il quale la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma aveva respinto la sua domanda di protezione internazionale.

Chiedeva in via principale il riconoscimento dello status di “rifugiato”, in via subordinata il riconoscimento della protezione sussidiaria ed in via ulteriormente subordinata il riconoscimento della protezione umanitaria.

Con decreto nr. 16128/2018 il Tribunale, disposta la riunione per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva fra il procedimento di protezione internazionale promosso con rito camerale e quella di protezione umanitaria ex art. 702 bis c.p.c., rigettava la domanda,sia sotto il profilo della protezione internazionale rilevando come non fosse stato allegato alcun timore di una persecuzione individuale per motivi previsti dalla Convenzione di Ginevra, sia con riferimento alle altre misure invocate.

In particolare riteneva che difettassero le condizioni soggettive del ricorrente in quanto la minaccia proveniva dai familiari ed infine evidenziava che non era state documentate particolari condizioni di vulnerabilità per motivi personali o di salute che consentono di accordare la protezione umanitaria.

Avverso tale provvedimento J.O. propone ricorso per cassazione affidato a 4 motivi.

Nessuno si è costituito per l’intimato Ministero degli Interni.

Con il primo motivo si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti con riferimento all’esistenza di un regime penale, quale emerso dalle prodotte prova documentali, che espone il richiedente protezione sussidiaria a pene sproporzionate ed al rischio di subire trattamenti inumane degradanti.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, per non aver adeguatamente valutato le prove richieste che avrebbero condotto a confermare gli assunti del ricorrente e per non aver attivato i poteri ufficiosi per una conoscenza della situazione giuridica e sociale del Gambia.

Si lamenta che il Tribunale, fronte di una narrazione coerente e credibile, non abbia in alcun modo cercato di approfondire le ragioni che avevano indotto il richiedente a non rivolgersi alle autorità di polizia.

Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 46 del 2017, art. 3, comma 1, lett. c e d, letto in combinato disposto con l’art. 273 c.p., comma 1, in quanto il Tribunale, ha ritenuto di applicare il rito camerale, oltre che alle domande di accertamento dello status di rifugiato e del diritto alla protezione sussidiaria, anche a quella di accertamento del diritto della protezione umanitaria, nonostante la diversità dei presupposti costitutivi delle domande. Deduce il ricorrente che, al contrario, il rito camerale deve essere applicato esclusivamente alle controversie relative all’accertamento del diritto alla protezione internazionale e sussidiaria, mentre quelle di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, possono essere introdotte con atto di citazione o con ricorso ex art. 702 c.p.c. e devono essere decise dal giudice monocratico.

Con il quarto motivo si denuncia della violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti con riferimento al percorso di integrazione sociale del richiedente la protezione umanitaria.

Si lamenta in specie una non adeguata considerazione da parte del Collegio di varia documentazione che ove attentamente valutata avrebbe portato alla concessione della protezione umanitaria.

Il primo motivo è inammissibile perchè non pertinente e focalizzato sulla reale ratio decidendi della sentenza impugnata.

Il Tribunale ha fondato in via principale la propria decisione negativa sul fatto che la minaccia proveniva da connazionali e che la persecuzione non proveniva da autorità statuali o da organismi esercitanti un controllo di fatto sul territorio. In tal caso occorreva la dimostrazione della non volontà o dell’incapacità da parte delle autorità statuali di assicurare congrua protezione contro la minaccia proveniente da agente privato, mentre il ricorrente non ha neppure dedotto di essersi rivolto alle forze dell’ordine per ottenere tutela contro la temuta vendetta.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile.

Il Tribunale ha rilevato che in assenza di un conflitto armato in corso o di una situazione indiscriminata che mette a rischio la vita della popolazione, assume particolare valenza la situazione personale del richiedente asilo, il quale deve rappresentare una minaccia alla vita individuale che si ricolleghi alla situazione esistente nel suo Paese.

Circostanza questa che difettava nel caso concreto non avendo il ricorrente indicato di essere interessato in modo specifico per la propria vita o per la propria sicurezza connesso alla situazione del Paese.

La critica in realtà, sotto le spoglie dell’asserita violazione di legge, cerca di sovvertire la valutazione dei fatti apprezzati dal collegio non censurabile in questa sede.

La doglianza, predicando i rischi di soggezione a un sistema giudiziario privo di garanzie, intende nella sostanza proporre una diversa lettura dei fatti di causa e si traduce in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito.

Giova ricordare che, in tema di ricorso per cassazione, la deduzione avente ad oggetto la persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione ed è, pertanto, inammissibile ove trovi applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione novellata dal D.L. n. 83 del 2012, conv., con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012 (cfr. anche Sez. 6, Ordinanza n. 11863 del 15/05/2018).

Il terzo motivo è privo di fondamento.

Osserva il collegio che il rito previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, con le peculiarità che lo connotano – composizione collegiale della sezione specializzata, procedura camerale e non reclamabilità del decreto – ha un ambito di applicabilità espressamente limitato alle controversie di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 e a quelle relative all’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’Unità Dublino.

Invece, qualora sia stata proposta in giudizio la sola domanda di protezione umanitaria, prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella L. n. 132 del 2018 – che, introducendo nel D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 ter, ha stabilito che le controversie di cui al D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 1, lett. d) e d bis), convertito con modificazioni nella L. n. 46 del 2017, sono regolate dal rito sommario di cognizione da proporsi davanti al Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, che giudica in composizione collegiale e pronuncia con ordinanza non appellabile, ma ricorribile per cassazione – la competenza per materia, ai sensi del citato D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 1, lett. d) e D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 4, va attribuita alla sezione specializzata del tribunale in composizione monocratica, che giudica secondo il rito ordinario del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica di cui agli artt. 281-bis c.p.c. e segg., o, ricorrendone i presupposti, secondo il procedimento sommario di cognizione, di cui agli artt. 702-bis c.p.c. e segg. e pronuncia con provvedimento (sentenza o ordinanza) impugnabile in appello. Tuttavia, qualora le azioni dirette ad ottenere le protezioni internazionali tipiche (status di rifugiato e protezione sussidiaria) e le azioni volte al riconoscimento di quella atipica (protezione umanitaria) siano state contestualmente proposte con un unico ricorso, si applica per tutte le domande il rito camerale di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, davanti alla sezione specializzata del Tribunale in composizione collegiale, in ragione della connessione esistente tra dette domande e della prevalenza della composizione collegiale del tribunale in forza del disposto dell’art. 281 nonies c.p.c., tenuto altresì conto del carattere unitario dell’accertamento dei presupposti dei vari tipi di tutela della notizia accessoria (art. 3 c.p.c.) della domanda di protezione umanitaria dell’esigenza di evitare contrasto di giudicati e del principio della ragionevole durata del processo. Infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che il sistema della protezione internazionale secondo il regime antecedente alla diversa disciplina introdotta dal D.L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella L. n. 132 del 2018, se pur articolato in una pluralità di strumenti di tutela (stato di rifugiato, protezione sussidiaria e protezione umanitaria) ha un fondamento unitario, in quanto riguarda situazioni “tutte riconducibili alla categoria dei diritti umani fondamentali” (Cass. S.U. n. 19393/2009) sulla base della identità di natura delle situazioni giuridiche dedotte, con la conseguenza che con la domanda di protezione internazionale, ancorchè indistinta, il richiedente ha diritto all’esame delle condizioni di riconoscimento sia dello stato di rifugiato e della protezione sussidiaria, che del permesso sostenuto da ragioni umanitarie o da obblighi internazionali o costituzionali (Cass. n. 6880/2011). Si è quindi coerentemente affermato che, alla stregua del sistema normativo sopraindicato, il diritto di asilo è stato “interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, adottata in attuazione della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, e di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6″ (Cass. n. 10686/2012).

E’ appena il caso di osservare che il rito camerale ex art. 737 c.p.c., previsto per la trattazione di controversie in materia di diritti e di “status”, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza (sia perchè tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perchè in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte) e pertanto non sussiste alcuna lesione del diritto di difesa e tantomeno l’illegittima compressione del diritto di proporre appello (Sez. 1 -, Sentenza n. 17717 del 05/07/2018) non essendo il doppio grado di giudizio principio costituzionalmente tutelato, tenuto anche conto che la definizione del giudizio con decreto non reclamabile si rende necessaria per soddisfare esigenze di celerità e che il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione (Cass. n. 27700/2018).

A non diverse conclusioni deve pervenirsi nel caso in cui, come nella fattispecie in esame, il richiedente abbia separatamente ma contemporaneamente proposto davanti al tribunale due distinti ricorsi, uno da trattarsi con rito camerale collegiale per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o la protezione sussidiaria e l’altro da trattarsi con rito monocratico ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., per conseguire il riconoscimento della protezione umanitaria (v. la sentenza impugnata, pag. 2, e il ricorso per cassazione, pag. 3). Infatti, il fondamento unitario dell’accertamento, comunque basato sull’allegazione dei medesimi fatti, e il carattere residuale della domanda di riconoscimento della protezione umanitaria rispetto a quelle relative allo status di rifugiato e al riconoscimento della protezione sussidiaria (Cass. n. 4139/2011; n. 26887/2013; n. 23604/2017) comportano come conseguenza previa riunione dei relativi giudizi, l’applicazione del rito camerale di cui agli artt. 737 c.p.c. e segg., espressamente previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, inserito dal D.L. n. 13 del 2017, convertito con modificazioni nella L. n. 46 del 2017, per le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti della Commissione territoriale e di quella nazionale in tema di status di rifugiato e di protezione sussidiaria, anche ai provvedimenti concernenti le richiesta di protezione umanitaria, tenuto altresì conto, oltre che delle ragioni in precedenza svolte, anche della considerazione che fondamentali esigenze di rispetto del principio di ragionevole durata dei giudizi di cui all’art. 111 Cost., impedisce la cognizione separata di situazioni giuridiche tra loro strettamente connesse.

Deve pertanto concludersi, alla stregua di quanto fin qui osservato, per la infondatezza della censura mossa dal ricorrente alla decisione del Tribunale di Roma che ha ritenuto di applicare il rito camerale, oltre che alle domande di accertamento del diritto al riconoscimento dello status di rifugiato e alla protezione sussidiaria, anche a quella di accertamento del diritto della protezione umanitaria, previa riunione dei ricorsi per ragioni di connessione, impropriamente qualificata nella specie, dal primo giudice, come continenza.(Cass. 2019 nr. 14804).

Quanto alla protezione umanitaria (quarto motivo), la deduzione svolta, oltre a risultare in contrasto con l’accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito (che non sarebbe in questa sede censurabile), è comunque priva di decisività, giacchè l’accertamento della vulnerabilità, rilevante per il riconoscimento della invocato diritto, va condotto prendendo in considerazione elementi legati alla vicenda personale del richiedente, apprezzata nella sua individualità e concretezza, e non la situazione del paese d’origine di detto soggetto in termini del tutto generali ed astratti (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455).

Il quarto motivo difetta poi di specificità in quanto non viene allegato il percorso di integrazione nel paese di destinazione, presupposti necessari su cui si fonda la protezione umanitaria.

L’orientamento di questa Corte (inaugurato da Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, seguita, tra varie, da Cass. 19 aprile 2019, n. 11110 e da Cass. n. 12082/19/) assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale.

Le generiche condizioni di povertà del soggetto, rapportate alla situazione di povertà del Paese di provenienza non rientrano nel numero delle circostanze che giustificano la protezione umanitaria, in assenza delle condizioni di vulnerabilità, nel caso di specie neppure specificamente allegate, contemplate dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 (Cassazione civile sez. I, 06/12/2018, n. 31670)

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

Nessuna determinazione in punto spese stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA