Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26237 del 06/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 06/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 06/12/2011), n.26237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4009/2011 proposto da:

F.T. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MICHELE STEFANO DE ROSSI 13/B, presso lo studio

dell’avvocato MARIA ISABELLA EGEO, rappresentato e difeso

dall’avvocato FERRARI Francesco giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ENEL SERVIZIO ELETTRICO s.p.a. in persona del suo procuratore, nella

doppia qualità di procuratrice di ENEL DISTRUBAZIONE s.p.a. e di

beneficiaria del ramo di azienda s.p.a. della ENEL DISTRIBUZIONE,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,

presso lo studio dell’avvocato MANZI Luigi, che lo rappresenta e

difende giusta procra a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 385/2010 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME del

22/07/2010, depositata il 10/08/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2011 dal Consigliere relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato Manzi Luigi difensore delle controricorrenti che si

è riportato ai motivi, insistendo per il rigetto del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p. 1. Il Tribunale di Lamezia Terme, con sentenza del 10 agosto 2010, ha accolto – per quello che si sostiene nel ricorso – l’appello proposto dall’Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nocera Terinese, che aveva accolto la domanda di F.T., intesa ad ottenere il risarcimento del danno da responsabilità contrattuale derivato dall’avere dovuto sborsare le tasse postali per il pagamento delle bollette di energia elettrica, in conseguenza dell’inadempimento da parte dell’Enel alla Delib. 28 dicembre 1999, n. 200, art. 6, comma 4, con cui l’Autorità per L’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) aveva imposto agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica e, quindi, all’Enel, di “offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta”.

p. 2. L’appello dell’Enel si era articolato, per quanto interessa riferire ai fini della presente decisione, con l’assunto che nella specie l’art. 6, comma 4, non aveva avuto efficacia integrativa del contratto ed il Tribunale ha accolto tale motivo.

3. Avverso la decisione del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il F..

Ha resistito con controricorso l’Enel servizio Elettrico s.p.a.

(nella duplice qualità, giusta i riferimenti ai relativi atti notarili, di procuratrice speciale dell’Enel Distribuzione s.p.a. e di beneficiaria del ramo di azienda di quest’ultima costituito dal complesso di beni e rapporti, attività e passività relativi all’attività di vendita di energia elettrica a clienti finali).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce nullità del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4)”, adducendosi che il Tribunale, come risulterebbe dalla pagina due della sentenza avrebbe pronunciato sull’appello avverso una sentenza del Giudice di Pace di Filadelfia, anzichè su quello, proposto dal ricorrente avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nocera Terinese, che sarebbe stata oggetto dell’appello proposto inter partes.

p. 1.1. Il motivo è inammissibile, perchè omette l’indicazione specifica sia dell’atto di appello dell’Enel, là dove da esso dovrebbe evincersi quale sentenza era appellata, sia della sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Nocera Terinese.

In particolare: a) non si riproduce la parte dell’atto di appello, dalla quale si sarebbe evinto l’indicazione della sentenza impugnata e nemmeno si dice dove in questa sede di legittimità l’atto di appello sarebbe prodotto (ed in particolare se si intenda fare riferimento alla sua presenza nel fascicolo d’ufficio); b) non si dice se e dove la sentenza del detto Giudice di Pace sarebbe stata prodotta in questa sede.

In tal modo è violato l’art. 366 c.p.c., n. 6, nel senso in cui è applicabile all’indicazione degli atti processuali su cui si fonda il ricorso (si veda, recentemente, da ultimo, Cass. sez. un. n. 22726 del 2011).

p. 1.2. Il motivo sarebbe anche infondato, perchè l’indicazione della sentenza del Giudice di Pace di Filadelfia non è fatta nel corpo della motivazione (che tra l’altro, conforme alla certo non sagace riforma dell’art. 132 c.p.c., da ultimo fatta dal legislatore, omette l’esposizione del fatto), bensì solo nella indicazione del suo oggetto in senso all’epigrafe. Il che evidenzierebbe che si è in presenza di un mero errore materiale, come ha sostenuto la resistente.

p. 2. Con il secondo motivo si lamenta “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovverosia della L. 14 novembre 1995, n. 481, art. 1 e art. 2, comma 12, lett. h) e comma 37, art. 1196 c.c., art. 1339 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)” e vi si sostiene la tesi che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, la detta deliberazione abbia avuto effetti integrativi del contratto di utenza inter partes, onde il dedotto inadempimento sarebbe sussistito.

p. 3. Con il terzo motivo si impugna per violazione dell’art. 92 c.p.c. la sentenza là dove ha condannato alle spese dei due gradi il ricorrente e non ha invece operato la compensazione delle spese per giusti motivi, che sarebbero stati rappresentati dall’essere stato il ricorrente indotto in errore, nell’esercitare l’azione, dal fatto che la nota delibera dell’A.E.E.G. ha resistito alle impugnazione davanti alla giurisdizione amministrativa.

p. 4. Il secondo motivo è infondato al lume del precedente di cui alla decisione di questa Corte resa (a seguito dell’udienza dell’8 giugno 2011) con la sentenza n. 17786 del 2011 su un ricorso dell’Enel propositivo della stessa questione in una controversia di identico tenore, nonchè di numerosissime decisioni rese a seguito della stessa udienza dell’8 giugno 2001 su ricorsi proposti da utenti contro decisioni di tribunali che avevano rigettato domande come quella proposta dall’intimato.

Nella suddetta decisione (come nelle altre), alle cui ampie motivazioni il Collegio rinvia, si è anzitutto affermato il seguente principio di diritto: “Il potere normativo secondario (o, secondo una possibile qualificazione alternativa, di emanazione di atti amministrativi precettivi collettivi) dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera h), si può concretare anche nella previsione di prescrizioni che, attraverso l’integrazione del regolamento di servizio, di cui al comma 37 dello stesso art. 2, possono in via riflessa integrare, ai sensi dell’art. 1339 c.c., il contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge, ma alla duplice condizione che queste ultime siano meramente dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che la deroga venga comunque fatta dall’Autorità a tutela dell’interesse dell’utente o consumatore, restando, invece, esclusa – salvo che una previsione speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta – non la consenta – la deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e consumatore”.

Dopo di che, sempre con ampia motivazione alla quale nuovamente si rinvia, si è concluso che deve “escludersi che la prescrizione della Delib. A.E.E.G. n. 200 del 1999, art. 6, comma 4, abbia comportato la modifica o integrazione del regolamento di servizio del settore esistente all’epoca della sua adozione e, di riflesso, l’integrazione dei contratti di utenza ai sensi dell’art. 1339 c.c., di modo che l’azione di responsabilità per inadempimento contrattuale esercitata dalla parte attrice risulta priva di fondamento, perchè basata su una clausola contrattuale inesistente, perchè non risultava introdotta nel contratto di utenza.

La stessa decisione (lo si rileva per completezza), avuto riguardo al riferimento della sentenza allora impugnata ad una integrazione per effetto della deliberazione dell’A.E.E.G. anche ai sensi dell’art. 1374 c.c., ha ribadito che al riguardo valgono le stesse considerazioni svolte a proposito della inidoneità a svolgere la funzione di cui all’art. 1339 c.c., soggiungendo, altresì, che “Mette conto di osservare, tuttavia, che la pertinenza nella specie dell’istituto di cui all’art. 1374 c.c., sembrerebbe doversi escludere, poichè la norma postula l’integrazione del contratto con riguardo ad aspetti non regolati dalle parti e, quindi, svolge tradizionalmente una funzione suppletiva e non di imposizione di una disciplina imperativa, come accade per l’istituto di cui all’art. 1339 c.c.” e che “Nella logica del sistema di cui alla L. n. 481 del 1995, la previsione del potere di integrazione del contratto di utenza, esercitabile dall’A.E.E.G. nei sensi su indicati, è certamente espressione non di supplenza, ma di imposizione di un regolamento ritenuto autoritativamente dovuto”.

p. 4.1. Sulla base del citato precedente e di quelli identici formatisi a seguito dell’indicata udienza il secondo motivo dev’essere rigettato, perchè il dispositivo della sentenza impugnata appare corretto, mentre dev’essere fatto luogo solo a correzione della motivazione là dove essa ha ravvisato l’inidoneità in astratto delle deliberazioni dell’A.E.E.G. a determinare integrazione dei contratti di utenza in relazione alle modalità del pagamento.

Ciò in non diversa guisa da quanto questa Corte ha fatto nelle sentenze rese all’udienza dell’8 giugno 2011 sui ricorsi introdotti dagli utenti avverso decisioni che si basavano su identica motivazione, anzichè sulla concreta inidoneità della Delib. n. 200 del 1999 a svolgere l’efficacia integrativa.

p. 5. Il terzo motivo è inammissibile in base al seguente principio di diritto: “In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione” (Cass. sez. un. n. 14989 del 2005).

p. 6. Il primo ed il terzo motivo sono, dunque, dichiarati inammissibili. Il secondo è rigettato. Il ricorso è, quindi, rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro seicento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

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