Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26236 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 22/09/2016, dep.19/12/2016),  n. 26236

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20426-2015 proposto da:

F.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZA

MATACERA, ATTILIO MATACERA giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 923/2014 V.G. della CORTE D’APPELLO di SALERNO

del 15/05/5015, depositata il 02/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato in data 18 aprile 2012, presso la Corte d’appello di Salerno, F.D., proponeva domanda di equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio iniziato dinnanzi al Tribunale di Catanzaro nel 2004, ancora pendente alla data della domanda.

La Corte d’appello di Salerno, rilevato che il procuratore del ricorrente, all’udienza del 27 settembre 2012, aveva dichiarato a verbale di produrre copia del ricorso notificato;

che effettivamente negli atti si rinveniva copia del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, corredato dall’annotazione dell’avvenuto deposito in udienza;

che tuttavia, il detto ricorso non risultava munito di alcuna relata di notificazione, nè evidenziava riscontri di un’attività di notificazione effettivamente eseguita all’amministrazione, escludeva che, nella specie, una notificazione fosse avvenuta.

Tanto premesso, la Corte adita riteneva che non potesse essere concesso alla parte un nuovo termine per poter procedere alla notificazione del ricorso e dichiarava, quindi, il ricorso improcedibile.

F. proponeva ricorso per cassazione. La Corte di cassazione con sentenza n. 19232 del 2014, accoglieva il secondo motivo del ricorso, cassava il decreto impugnato e rinviava la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione.

Riassunta la causa, la Corte di appello di Salerno, con decreto n. 416 del 2015, dichiarava l’avvenuta violazione da parte dello Stato italiano dell’art. 6 paragrafo 1 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, in relazione al processo, oggetto del procedimento per l’equa riparazione. Condannava il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 3.250,00 a titolo di riparazione del danno non patrimoniale e alle spese giudiziali, che liquidava per il giudizio di rinvio in Euro 500 per competenze professionali, Euro 76,48 per spese documentate, oltre il 15% di spese generali ed accessori come per legge e per il giudizio di legittimità in complessivi Euro 520,00, oltre le spese forfettarie nella misura del 15% e accessori, come per legge.

La cassazione di questo decreto è stata chiesta da F.D. con ricorso affidato a due motivi. Il Ministero della Giustizia in questa fase non ha svolto attività giudiziale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Con l’unico motivo di ricorso F. lamenta la violazione della L. n. 247 del 2012, art. 1, comma 3 e art. 13, comma 6 e del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4, comma 1 e 5 relativamente alla sola quantificazione delle competenze professionali per il giudizio di legittimità n. 24353/2013 RG., definito con la sentenza n. 19232 del 10 luglio 2014. Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale, nel liquidare i compensi relativi al giudizio di cassazione, non avrebbe applicato le tabelle di cui al D.M. n. 55 del 2014. La corretta liquidazione tenuto conto dello scaglione di valore compreso tra Euro 1.101,00 e Euro 5,200,00 e secondo i valori medio avrebbe dovuto essere nel suo totale di Euro 1.785,00 oltre accessori di legge.

1.1.= Il motivo è fondato.

Va qui precisato che la liquidazione delle spese relativa al giudizio di cassazione, conclusosi con la sentenza n. 19232 del 2014, va effettuata secondo le prescrizioni e le tabelle del D.M. (Giustizia) 10 marzo 2014, n. 55, posto che il giudizio di cassazione di cui si dice si è concluso il 10 luglio 2014 e il D.M.. n. 55 del 2014, art. 28 prevede che “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore” (cioè al 3 aprile 2014, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, come stabilito dall’art. 29 cit. decreto). Pertanto, tenuto conto della tabella A – Avvocati, richiamata dal D.M. n. 55 del 2014, del valore della controversia (pari ad Euro 3.250,00) e, quindi, dello scaglione di riferimento fino a Euro 5.200,00 per i giudizi dinanzi alla Corte di cassazione, spetterebbe al ricorrente la somma di Euro 675 per lo studio, Euro 740 per la fase introduttiva, Euro 370 per la fase decisoria, per un totale di Euro 1.785,00. Importo che, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1 (Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all’80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l’aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento) ad Euro 1.100,00.

In definitiva, il ricorso va accolto, il decreto impugnato va cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito rideterminando la liquidazione delle spese relative al giudizio di merito, che viene effettuata con il dispositivo.

Le spese del giudizio di legittimità, che, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico della parte soccombente, si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del giudizio di merito e del presente giudizio di legittimità che liquida: a) per il giudizio di merito in Euro 1.100,00 oltre accessori e spese forfettarie; b) per il presente giudizio di cassazione in Euro 700 per compensi, oltre spese generali ed accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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