Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26236 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 18/10/2018, (ud. 19/06/2018, dep. 18/10/2018), n.26236

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizio – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28537-2015 proposto da:

A.N.A.S. S.P.A., – AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. MONTEVERDI 16, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.E., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 16,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO CHIODETTI, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6231/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/12/2014 R.G.N. 10547/2010.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che con sentenza n. 6231/2014, depositata il 22 dicembre 2014, la Corte di appello di Roma ha respinto il gravame di A.N.A.S. S.p.A. e confermato la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale della medesima sede aveva dichiarato il diritto di I.E. al superiore inquadramento nel profilo di “operatore amministrativo” – posizione economica e organizzativa B1 a decorrere dall’1/10/2005 e cioè da quando l’Ufficio protocollo, cui il lavoratore era addetto dal 2003 (da ultimo quale “addetto tecnico o amministrativo” posizione B2), era stato oggetto di un processo di informatizzazione;

– che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società con due motivi, cui ha resistito il lavoratore con controricorso, assistito da memoria.

Rilevato:

che con i motivi proposti viene dedotto (1) il vizio di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. nonchè degli artt. 1362 c.c. e ss. in relazione alle declaratorie contrattuali di cui all’art. 74 contratto collettivo A.N.A.S. 2002-2005 (art. 360, n. 3) e (2) il vizio di motivazione omessa e/o apparente circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, n. 5): si duole la ricorrente, in sostanza, che il giudice di appello abbia ritenuto di respingere l’impugnazione sul rilievo che il processo di informatizzazione dell’ufficio avesse comportato automaticamente una maggiore professionalità da parte del lavoratore, con la conseguenza che le mansioni dal medesimo svolte dovevano essere riferite ad una qualifica superiore, senza avvedersi che con tale processo erano soltanto mutati gli strumenti e le modalità di effettuazione di un’attività che era rimasta identica (smistamento e inserimento della corrispondenza prima in un fascicolo cartaceo e poi con la semplice immissione dei dati in una maschera del programma informatico);

osservato:

che la ricorrente non censura specificamente quella parte di motivazione della sentenza impugnata in cui – riportate le declaratorie dei profili in comparazione – la Corte di appello ha rilevato come da quella relativa al profilo di “operatore amministrativo” emergesse con chiarezza “che le fattispecie ivi rubricate costituiscono ipotesi alternative per cui per il diritto all’inquadramento nel livello B1 non occorre lo svolgimento di tutte le mansioni ivi indicate ma solo di quelle previste da una di dette ipotesi” (p. 2); per concludere, alla luce delle attività concretamente svolte dal lavoratore, nel senso che “le mansioni di addetto all’Ufficio protocollo dopo la informatizzazione hanno richiesto una maggiore professionalità che ha comportato la capacità di utilizzo del sistema informatico richiedente non solo il semplice inserimento dati ma anche la interpretazione di eventuali messaggi di risposta, la gestione di operazioni di ricerca informazioni (v. oggetto e/o destinatario), la scannerizzazione di documentazione, la videoscrittura con l’uso di apparecchiature informatiche (che non necessariamente deve avere ad oggetto elaborati complessi o minute ma può consistere anche nella scrittura di dati), la verifica dei prodotti” (p. 3): e cioè hanno richiesto una professionalità corrispondente ai requisiti di cui alle lett. b) e c) della declaratoria di “operatore amministrativo”, là dove è indicato, nella prima di tali ipotesi, lo svolgimento di “attività di videoscrittura anche con l’uso di apparecchiature informatiche” e, nella seconda, lo svolgimento “sulla base di specifiche direttive” delle attività di colui che “immette i dati nel sistema con procedure interattive, interpreta i messaggi di risposta e gestisce operazioni di ricerca delle informazioni o trattamento testi, con conseguente verifica dei prodotti”;

– che in tal modo la Corte territoriale si è uniformata al consolidato principio, secondo il quale, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato, non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè dall’accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini (cfr., fra le molte, Cass. n. 5128/2007);

– che la censura di motivazione “omessa e/o apparente” risulta palesemente infondata, posto che, come ripetutamente precisato nella giurisprudenza di legittimità, tale vizio ricorre quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr., fra le molte, Cass. n. 9105/2017); mentre nella specie la Corte di appello ha dato ampiamente conto del percorso logico-giuridico che l’ha condotta a formulare le proprie conclusioni, secondo quanto si è già sopra evidenziato;

ritenuto:

conclusivamente che il ricorso deve essere respinto;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA