Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26235 del 22/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 26235 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: MASSERA MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso 6932-2008 proposto da:
MEGAS TRADE S.R.L.

22106730415

in persona del

Presidente p.t. SALTARELLI GIUSEPPE, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO, 56 , presso lo
studio dell’avvocato BONACCIO GIOVANNI, rappresentata
e difesa dall’avvocato VALENTINI ALDO giusta delega in
2013

atti;
– ricorrenti –

1968
contro

DESSENA MAURIZIO;
– intimato –

1

Data pubblicazione: 22/11/2013

avverso la sentenza n. 293/2007 del TRIBUNALE di
URBINO, depositata il 19/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. MAURIZIO
MAS SERA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per
l’improcedibilità del ricorso;

2

udito l’Avvocato MARCELLO PIZZI per delega;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

.1 – Con sentenza in data 31 gennaio 2005 il Giudice di
Pace di Macerata Feltria accolse la domanda proposta da
Maurizio Dessena e condannò la Megas Trade S.r.l. a
pagargli E. 132,06 a titolo di risarcimento danni

fornitura di metano per uso domestico.
.2 – Con sentenza in data 12 – 19 novembre 2007 il
Tribunale di Urbino respinse il gravame della soccombente,
che condannò al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale osservò per quanto interessa: la notifica
dell’atto di appello era regolare e comunque l’appellato si
era costituito; la controversia rientrava nella
giurisdizione del giudice ordinario; il Dessena aveva
stipulato un unico contratto di fornitura e l’omessa
informazione sulla possibilità di stipularne due
risparmiando su di uno l’aliquota IVA costituiva violazione
dell’art. 2 legge 291/98 e del D.lvo 42/02; sussisteva,
dunque responsabilità precontrattuale della società; il
relativo danno non poteva essere determinato nel suo
preciso ammontare e, quindi, doveva essere liquidato
equitativamente.
.3 – Avverso la suddetta sentenza la Megas Trade S.r.l. ha
proposto ricorso per cassazione affidato a dieci motivi,
illustrati con successiva memoria.
Il Dessena non ha espletato attività difensiva.
3

conseguenti all’indebita corresponsione dell’IVA sulle

MOTIVI DELLA DECISIONE

.1. – Osserva preliminarmente la Corte che la stessa
società ricorrente riferisce che la sentenza di primo grado
le è stata notificata in data 14 gennaio 2008 (e infatti ha
provveduto a notificare al Dessena il ricorso per

.2.- L’art. 369, comma I, c.p.c. stabilisce che il ricorso
deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a
pena d’improcedibilità, nel termine di giorni venti
dall’ultima notificazione alle parti contro cui è proposto,
mentre il coma II aggiunge che col ricorso debbono essere
depositati, sempre a pena di improcedibilità, alcuni atti e
documenti, tra cui al n. 2 indica la copia autentica della
sentenza o della decisione impugnata “con la relazione di
notificazione, se questa è avvenuta”.
Questa Corte ha ripetutamente affermato (confronta, per
tutte, la recente Cass. Sez. III, n. 6706 del 2013) che,
nel giudizio di cassazione, qualora risulti che la sentenza
impugnata è stata notificata al ricorrente (ai fini del
decorso del termine breve per l’impugnazione di cui
all’art. 325, secondo comma, c.p.c.), la Suprema Corte deve
preliminarmente accertare se costui abbia ottemperato
all’onere, previsto dall’art. 369, secondo comma, numero 2,
c.p.c., di depositare la copia autentica della sentenza
impugnata e la relativa relata di notificazione entro il
termine fissato dal primo comma del medesimo art. 369
4

cassazione il 6 marzo 2008)

c.p.c., verifica cui essa è tenuta indipendentemente dal
riscontro dell’osservanza del termine per proporre
impugnazione, atteso che l’accertamento di una eventuale
causa di improcedibilità del ricorso, quale quella
indicata, precede l’accertamento relativo alla sussistenza

.3. – Ne consegue che la produzione – nel termine predetto
– di copia autentica della sentenza impugnata priva della
relazione di notificazione della medesima determina
l’improcedibilità del ricorso.
Non luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio di
cassazione, non avendone l’intimato sostenute.
P.Q.M.

Dichiara il ricorso improcedibile. Nulla spese.
Roma 22.10.2013.

di una causa di inammissibilità dello stesso.

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