Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26235 del 19/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 22/09/2016, dep.19/12/2016),  n. 26235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20402-2015 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE

DELLE BELLE ARTI 8, il proprio studio, rappresentato e difeso da se

stesso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 385/2011 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositato il 22/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato P.A. difensore di se stesso

(ricorrente) che si riporta agli scritti ed insiste per

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.A., con ricorso, chiedeva alla Corte di Appello di Reggio Calabria la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di un’equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole, previsto dall’art. 6, par. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata in Italia con la L. n. 848 del 1955, in relazione all’eccessiva durata di una causa in materia di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, riassunta davanti al Tributane di Messina con ricorso del 10 aprile 2002, dall’INPS nei confronti di esso ricorrente, causa definita in primo grado con sentenza del 7 ottobre 2003 e in appello con sentenza depositata il 19 gennaio 2010.

Si costituiva il Ministero della Giustizia chiedendo il rigetto del ricorso perchè inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto.

La Corte di Appello di Reggio Calabria con decreto 385 del 2011, accoglieva il ricorso e per l’effetto condannava il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 1.504,11, a titolo di danno non patrimoniale oltre interessi dalla data di notifica del ricorso fino al soddisfo. Compensava tra le parti per metà le spese processuali. Secondo la Corte di Reggio Calabria sussisteva la violazione della durata ragionevole del processo pari a mesi 6 e giorni 2. Calcolava l’entità del danno, applicando i parametri individuati dalla Corte Europea e come specificati dalla stessa Corte di Cassazione. La riduzione dell’importo liquidato rispetto a quello domandato era ragione sufficiente per compensare la metà delle spese del giudizio.

La cassazione di questo decreto è stata chiesta dall’avv. P.A., con ricorso affidato ad un motivo illustrato con memoria. Il Ministero della Giustizia in questa fase non ha svolto attività giudiziale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Con l’unico motivo di ricorso l’avv. P. lamenta l’illegittimità, violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, applicabile ratione temporis: Travisamento dei fatti. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, secondo i criteri fissati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nella recentissima sentenza n. 14477 del 2015 (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).

Secondo il ricorrente, la motivazione della Corte territoriale in base alla quale la riduzione dell’importo liquidato rispetto a quello domandato, giustifica la compensazione parziale delle spese del procedimento, sarebbe illegittima, in quanto frutto di una errata lettura e di un vero e proprio travisamento del contenuto nel ricorso introduttivo, posto che il ricorrente non aveva mai quantificato, in termini monetari, la propria domanda di equa riparazione.

1.1.= Il motivo è fondato. Pur tralasciando il profilo relativo al preteso travisamento del contenuto del ricorso, tuttavia, la decisione della Corte di appello di Reggio Calabria non ha applicato correttamente la normativa di cui all’art. 92 c.p.c., così come è stato denunciato.

Va qui osservato che l’accoglimento parziale della domanda, che legittima la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, si verifica allorchè il giudice ritenga fondata solo una o più delle varie domande proposte, ovvero accolga l’unica domanda limitatamente a uno o a taluno dei suoi capi, ovvero, ancora, l’accolga in misura inferiore all’ammontare preteso (cfr. Cass. nn. 21684/13 e 22381/09). Tale ultima ipotesi non si verifica nel procedimento d’equa riparazione ex lege n. 89 del 2001, allorchè il giudice liquidi una somma inferiore al richiesto perchè detto procedimento è connotato, causa dell’assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, dal potere del giudice d’individuare in maniera autonoma l’indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono (come al dominio, così anche) alla previsione della parte. Quest’ultima, nel precisare l’ammontare della somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale, non completa il petitum della domanda tematizzandola sotto il profilo quantitativo, ma sollecita (a prescindere dalle espressioni adoperate) l’esercizio di un potere di liquidazione interamente ufficioso.

Il decreto impugnato va, dunque, cassato in relazione al motivo accolto. Non necessari ulteriori accertamenti, va emessa sentenza sostitutiva, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, seconda ipotesi, escludendo la parziale compensazione delle spese del grado di merito. Le spese del giudizio di legittimità, che, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico della parte soccombente, si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, elide la compensazione delle spese, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che vengono liquidate in Euro 700, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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