Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26235 del 18/11/2020

Cassazione civile sez. II, 18/11/2020, (ud. 09/10/2020, dep. 18/11/2020), n.26235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stufano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24453/2019 proposto da:

O.S., elettivamente domiciliato in Neviano (Lecce) via

Angelo De Martina n. 20, presso lo studio dell’avv.to NICOLETTA

MARIA MAURO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 02/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/10/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Il Tribunale di Lecce, con decreto pubblicato il 2 luglio 2019, respingeva il ricorso proposto da O.S., cittadino della (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva, a sua volta, rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. Il richiedente in sede di audizione dinanzi la commissione territoriale aveva riferito di aver lasciato il proprio paese perchè si era rifiutato di aderire ad un gruppo segreto, del quale faceva parte anche il suo datore di lavoro, e di aver ricevuto minacce che lo avevano indotto a fuggire.

Il Tribunale riteneva non necessario procedere all’audizione del richiedente formulata in modo solo generico e senza l’indicazione di specifiche circostanze di fatto modificative o aggiuntive rispetto a quanto rappresentato dinanzi alla commissione territoriale.

Il Tribunale rigettava la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in quanto i fatti narrati dal richiedente, oltre a non essere credibili, non attenevano a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale. Il Tribunale rigettava anche la domanda di protezione sussidiaria per gli stessi motivi, in quanto il racconto oltre a non essere credibile non rientrava tra le ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

L’inattendibilità del racconto, valutato ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e l’assenza di ulteriori riscontri probatori, rendevano non accoglibile l’istanza di protezione, non sussistendo elementi sui quali concretamente basare una decisione in senso positivo.

Quanto alla protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), doveva evidenziarsi che mancavano i presupposti connessi alla situazione di conflitto o instabilità interna e, in ogni caso, la situazione generale della Nigeria non presentava una situazione generalizzata di violenza indiscriminata come risultante dalle fonti internazionali.

Con riferimento alla protezione umanitaria il Tribunale evidenziava che doveva confermarsi l’insussistenza di una condizione di vulnerabilità, tenuto conto della condizione personale del ricorrente che non aveva documentato alcuna integrazione sul territorio dello Stato e la febbre di Lassa non era un fattore sufficiente per determinare la condizione di elevata vulnerabilità.

3. O.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di un motivo di ricorso.

4. Il Ministero dell’interno si è costituito con controricorso.

5. Il ricorrente, in prossimità dell’udienza, ha depositato memoria illustrativa con la quale ha insistito nelle proprie richieste.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. L’unico motivo di ricorso è così rubricato: con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione di norme processuali in riferimento al combinato disposto di cui al D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 1, lett. d) e comma 4, nullità della decisione.

Il ricorrente lamenta la violazione della suddetta norma processuale che prevede che allorchè sia posta solo domanda di protezione umanitaria il procedimento sia soggetto al rito ordinario di competenza della sezione specializzata in composizione monocratica.

Dunque, il ricorrente sarebbe stato privato della possibilità di ricorrere alla Corte d’Appello e dunque vi sarebbe nullità del provvedimento.

1.1 Il motivo è inammissibile.

Nel provvedimento impugnato si legge che il ricorrente aveva proposto ricorso avverso il provvedimento della commissione territoriale di Lecce concludendo in via principale per il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine per la protezione sussidiaria o per la trasmissione degli atti al questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il ricorrente asserisce di aver chiesto solo la protezione umanitaria ma il dato è smentito dal provvedimento impugnato e il ricorso è anche privo di specificità non indicando neanche un elemento che possa confermare l’assunto di aver impugnato il provvedimento solo in relazione alla domanda di protezione umanitaria.

In ogni caso il collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto: “In base alla disciplina previgente al D.L. n. 113 del 2018 (conv. con modif. in L. n. 132 del 2018), il ricorso alla sezione di tribunale specializzata in materia di immigrazione, proposto dal cittadino straniero contro il provvedimento di diniego della Commissione territoriale al solo fine di ottenere la protezione umanitaria, deve essere trattato secondo il rito camerale collegiale disciplinato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, il quale si applica a tutte le controversie aventi ad oggetto tali impugnazioni, senza che abbia alcun rilievo la limitazione della domanda operata dalla parte, essendo il rito ordinario (o, in presenza dei presupposti, quello sommario) monocratico operante solo per le azioni promosse per conseguire il permesso di soggiorno per motivi umanitari che non siano precedute dalla richiesta di asilo alle predette Commissioni”. Sez. 1, Ord. n. 14681 del 2020.

2. In conclusione il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2100 più spese prenotate a debito;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2020

 

 

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