Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26235 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 18/10/2018, (ud. 19/06/2018, dep. 18/10/2018), n.26235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizio – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26629-2015 proposto da:

A.N.A.S. S.P.A., – AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 75,

presso lo studio dell’avvocato ROSA LANATA’, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.S., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE, 16,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO CHIODETTI, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4341/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/05/2015 R.G.N. 7470/2010.

Fatto

FATTO E DIRITTO

PREMESSO:

che con n. 4341/2015. pubblicata il 19 maggio 2015, la Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame di A.N.A.S. S.p.A. e confermato la sentenza con cui il Tribunale della stessa sede aveva dichiarato il diritto di C.S. all’inquadramento nei superiori livelli B1 a decorrere dai 18/9/2002 e B a decorrere dai 2/8/2005, con la condanna della datrice di lavoro al pagamento delle conseguenti differenze retributive;

– che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società con tre motivi, cui ha resistito la C. con controricorso, assistito da memoria.

Rilevato:

che con il primo motivo viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 disp. gen. e degli artt. 1362,1363,1366,1368 e 2697 c.c.; con il secondo, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 74 del C.C.N.L. Dipendenti di A.N.A.S. del 18/12/2002; con il terzo, l’omesso esame circa la valutazione del quid pluris richiesto dalle norme collettive per l’ingresso nelle posizioni organizzative ed economiche B1 e B: si duole, in sostanza, la società ricorrente, attraverso una trattazione congiunta dei motivi così proposti, che la Corte avesse accertato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dei livelli rivendicati, sulla base di un’errata interpretazione del C.C.N.L. e senza che la lavoratrice avesse provato lo svolgimento delle mansioni che secondo le previsioni collettive presentano le connotazioni proprie delle qualifiche superiori, sebbene ciò avesse formato oggetto di eccezione nella memoria di primo grado e di riproposizione in grado di appello;

osservato:

preliminarmente che deve essere disatteso il rilievo di improcedibilità del ricorso, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per omesso deposito del C.C.N.L. di riferimento, avendo la società ricorrente allegato il proprio fascicolo di primo grado e specificamente indicato, con il numero della produzione, i dati necessari al reperimento in esso di tale contratto (Sez. U n. 22726/2011; conforme Cass. n. 21554/2017);

– che peraltro il ricorso è inammissibile;

– che, in primo luogo, esso si affida ad una esposizione unitaria e cumulativa dei motivi proposti, che consistono tanto di censure ex art. 360, n. 3, come di censure ex art. 360 c.p.c., n. 5, senza, tuttavia, procedere alla specifica e separata trattazione delle doglianze relative all’interpretazione e applicazione delle norme citate e di quelle attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass. n. 9793/2013; conforme, fra le più recenti, Cass. n. 8915/2018);

– che, come più volte precisato da questa Corte, il ricorso per cassazione richiede, da un lato, per ogni motivo di ricorso, la rubrica del motivo, con la puntuale indicazione delle ragioni per cui il motivo medesimo – tra quelli espressamente previsti dall’art. 360 c.p.c. – è proposto; dall’altro, esige l’illustrazione del singolo motivo, contenente l’esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza” (Cass. n. 18421/2009);

– che, d’altra parte, sulla premessa che l’interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale (Cass. n. 11807/2003; conforme, fra le più recenti, Cass. n. 5288/2018), si deve rilevare che: (a) la ricorrente non specifica quali siano i criteri che la Corte avrebbe violato nella propria ricostruzione delle declaratorie contrattuali e dei loro tratti distintivi, limitandosi a opporre a quella del giudice di merito una propria e diversa lettura del contenuto di esse; (b) non si uniforma, là dove esprime censure ascritte all’art. 360, n. 5, al modello legale del “nuovo” vizio di motivazione, quale risultante a seguito delle modifiche introdotte nel 2012, a fronte di sentenza di appello successiva all’entrata in vigore della riforma, e delle precisazioni, in ordine a condizioni e perimetro applicativo, fornite dalla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite (sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014);

– che, in realtà, la società abbandona il terreno del controllo motivazionale, come quello della critica all’interpretazione e applicazione di norme di legge e collettive, per sollecitare un diverso apprezzamento di fatto del materiale di prova, documentale e testimoniale, acquisito al giudizio e cioè per invitare questa Corte all’esercizio di un compito che non le appartiene in seno all’ordinamento e che è, invece, esclusivamente proprio del giudice di merito, al quale – come più volte affermato – spetta in via esclusiva di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere dal complesso delle risultanze del processo quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (cfr., fra le molte, Cass. n. 6288/2011);

ritenuto:

conclusivamente che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

– che di esse va disposta la distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore della controricorrente avv. Guido Chiodetti, come da sua dichiarazione e richiesta.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell’avv. Guido Chiodetti.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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