Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26235 del 16/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/10/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 16/10/2019), n.26235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16847-2018 proposto da:

C.T., elettivamente domiciliata in Roma, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato JURI MONDUCCI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del Ministro pro

tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. R.G. 1954/’17 del TRIBUNALE di FERRARA,

depositata il 15/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/5/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

CARRATO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’avv. Tonia Corrente ha proposto ricorso per cassazione – riferito a due motivi – avverso l’ordinanza del Tribunale collegiale di Ferrara (nel proc. iscritto al N. R.G. 1954/2017), in data 15 novembre 2017, con la quale veniva rigettata l’opposizione dalla stessa formulata, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, contro il decreto giudiziale dichiarativo dell’inammissibilità di un suo ricorso per la liquidazione di compensi e spese (relativo all’espletamento di un mandato difensivo in favore di una sua assistita, ammessa al gratuito patrocinio), siccome ritenuto tardivamente presentato (sulla scorta del D.P.R. n. 115 del 2002 cit., art. 83, comma 3-bis).

Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione di legge ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, e, in particolare, per violazione dell’art. 15 del D.Lgs. n. 150 dl 2011, e dell’art. 158 c.p.c., poichè la stessa ordinanza era stata emessa dal Tribunale in composizione collegiale anzichè dal Presidente del medesimo Tribunale.

Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto la nullità della stessa ordinanza collegiale del Tribunale di Ferrara per violazione dell’art. 111 Cost., comma 7, con particolare riferimento alla violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 3-bis, in quanto il predetto Tribunale aveva respinto l’opposizione ritenendo che la richiamata norma comportasse l’inammissibilità della richiesta di liquidazione presentata successivamente all’emissione della decisione definitiva.

L’intimato Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso, instando per il rigetto del ricorso.

Su proposta del relatore, il quale riteneva che il primo motivo potesse essere dichiarato manifestamente fondato (con l’assorbimento del secondo), con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Rileva il collegio che, in effetti, il primo motivo del ricorso – che riveste natura pregiudiziale siccome riguardante una questione processuale – è manifestamente fondato (con conseguente assorbimento del secondo), in tal senso trovando conferma la proposta già formulata dal relatore ai sensi del citato art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Occorre, innanzitutto, rilevare l’ammissibilità del ricorso così come proposto ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, avuto riguardo al disposto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, u.c., il quale stabilisce l’inappellabilità dell’ordinanza con cui viene definita l’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, da trattare nelle forme del rito sommario di cognizione.

Ciò premesso, osserva il collegio che la prima censura è da ritenersi all’evidenza fondata, trovando, in questo caso, applicazione il principio (da ritenersi ormai consolidato e al quale dovrà uniformarsi il giudice di rinvio) affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 4362/2015 e, da ultimo, Cass. n. 18343/2018), alla stregua del quale, anche in seguito alle modifiche introdotte dal del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15 cit., la pronuncia sull’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari, prevista dal richiamato art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, spetta alla competenza funzionale del capo dell’ufficio giudiziario in composizione monocratica cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, inteso non solo con riferimento all’ufficio ma anche alla persona del titolare; pertanto, la decisione assunta dal tribunale in composizione collegiale (come verificatosi nella fattispecie) è nulla per vizio di costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 c.p.c., in quanto esplicazione di funzioni decisorie da parte di magistrati ai quali le stesse non sono attribuite dalla legge.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del secondo.

In definitiva, l’impugnata ordinanza deve essere cassata, con conseguente rinvio della causa al Tribunale di Ferrara – in composizione monocratica (nella persona di magistrato che non sia coincidente nè con uno di quelli che hanno composto il collegio che ha adottato la stessa ordinanza oggetto dell’esaminato ricorso nè con il magistrato che emise il decreto opposto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170) – che, nell’attenersi al principio di diritto precedentemente enunciato, provvederà a regolare anche le spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Ferrara – in composizione monocratica.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Corte di cassazione, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2019

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