Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26234 del 22/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 26234 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: SPIRITO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso 5301-2008 proposto da:
INSPED

S.R.L.

09479880156,

in

persona

del

suo

Presidente e legale rappresentante Sig. GIUSEPPE
MILANI, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE
GORIZIA 25-C, presso lo studio dell’avvocato FALINI
GIORGIO, che la rappresenta e difende giusta delega in
2013

atti;
– ricorrente –

1964
contro

UNITED CARGO LOGISTICS S.R.L. 10307890151, in persona
del

suo

Amministratore

Unico

1

FILIPPO

AIELLO,

Data pubblicazione: 22/11/2013

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GRAMSCI 36,
presso lo studio dell’avvocato BALDUCCI LUCA,
rappresentata e difesa dall’avvocato TORIELLO ALDO
giusta delega in atti;
– controricorrenti –

di MILANO, depositata il 23/11/2007 R.G.N. 4653/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. ANGELO
SPIRITO;
udito l’Avvocato GIORGIO FALINI;
udito l’Avvocato AURELIO RICHICHI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

2

avverso la sentenza n. 3105/2007 della CORTE D’APPELLO

R.G. 5301/08

Svolgimento del processo

La soc. Insped citò in giudizio la soc. UCL United Cargo
Link, quale raccomandataria della propria debitrice soc.

trattuale ed extracontrattuale per l’indebito svincolo di
merce di cui alle polizze di carico detenute in originale
dall’attrice, impedendo pertanto l’esecuzione del sequestro
conservativo ottenuto dall’attrice stessa sulla merce e
l’eventuale esercizio del diritto di ritenzione.
Il Tribunale di Milano respinse la domanda, ritenendo che:
tra le parti non intercorreva alcun rapporto contrattuale;
la qualità della convenuta di raccomandataria marittima del
vettore Mediterraneo Line non era stata provata (risultando, invece, che la convenuta stessa aveva sottoscritto la
polizza quale agente del vettore, senza, dunque, alcuna veste di rappresentanza generale e processuale); non sussisteva, dunque, la legittimazione processuale della convenuta; anche nel merito la domanda era infondata, siccome al
momento dello svincolo del sequestro l’attrice non aveva
ancora conseguito il diritto al sequestro, con conseguente
insussistenza dell’interesse ad agire.
La Corte d’appello di Milano ha confermato la prima sentenza con la sentenza che ora la Insped srl impugna per cassa-

3

Sheenel Inc., per sentirne accertare la responsabilità con-

R.G. 5301/08

zione attraverso tre motivi. Risponde con controricorso la
ULC.
Motivi della decisione

Il primo motivo censura la violazione della legge n. 134

stiene che la qualità di raccomandataria della ULC risulterebbe dal fatto che questa società sottoscrisse la polizza
di carico senza indicazione di alcuna limitazione della
rappresentanza. La prova della raccomandazione starebbe
proprio nel fatto che fu la convenuta a stipulare il contratto di trasporto, pur impropriamente definendosi

“agen-

te” e non “raccomandatario”. Ad ogni buon conto, pur se non
si attribuisce tale qualità alla convenuta, essa avrebbe
comunque agito quale institore del vettore, con conseguente
rappresentanza in giudizio.
Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata pone in rilievo la circostanza che,
nella sottoscrizione della polizza di carico in questione,
la società convenuta assume la carica di “agente” e che la
documentazione offerta dall’attrice a dimostrazione della
sua tesi non è in grado di provare (per le ragioni congruamente e logicamente esposte, che qui non è neppure il caso
di ripetere) la qualità di raccomandataria della società
convenuta. L’argomentazione è esposta con motivazione che,

Con Siirito est.

4

del 1977, dell’art. 288 cdn e dell’art. 2204 c.c. Vi si so-

R.G. 5301/08

siccome congrua e logica, sfugge alla censura di legittimità.
Occorre in aggiunta osservare che il contratto di raccomandazione marittima è dettagliatamente e specificamente di-

zione. Così come la legge n. 135 del 1977 configura e disciplina la professione di raccomandatario. Al contratto
s’applicano le norme del codice civile sul mandato con rappresentanza e la procura conferita al raccomandatario (con
sottoscrizione autenticata del preponente), le successive
modifiche e la revoca devono essere depositate presso
l’ufficio del porto, ove il raccomandatario risiede, per la
pubblicazione nel registro a tale fine tenuto secondo le
norme del regolamento. Inoltre, il raccomandatario può promuovere azioni ed essere convenuto in giudizio in nome
dell’armatore e del vettore entro i limiti in cui questi
gli conferiscono la rappresentanza.
In tal senso, dunque, la qualifica di raccomandatario e lo
svolgimento delle relative funzioni presuppone
un’investitura di carattere sia sostanziale, sia formale,
della quale deve fornire la prova chi ad un determinato
soggetto pretende sia attribuita la relativa qualità.

Prova

che, come s’è detto, nella specie non è stata fornita
dall’attrice.

5

sciplinato dagli artt. 287 e segg. del codice della naviga-

R.G. 5301/08

Quanto alla questione dell’eventuale veste institoria attribuibile alla convenuta, la sentenza impugnata la dichiara inammissibile per novità. Di conseguenza, la medesima
questione è inammissibile in sede di legittimità.

passiva sostanziale e processuale della convenuta, la ricorrente non ha interesse all’esame dei successivi motivi,
che concernono il merito della questione, i quali per tale
ragione vanno dichiarati inammissibili.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna della ricorrente a rivalere la resistente delle spese
sopportate nel giudizio di cassazione.
Per questi motivi

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida
in complessivi C 3200,00, di cui C 3000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2013

Il Presidente

Così risolta la questione concernente la legittimazione

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