Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26234 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 22/09/2016, dep.19/12/2016),  n. 26234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19597-2015 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE

DELLE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO

PELLICANO’, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. R.G. 922/2011 della CORTE D’APPELLO di

CATANZARO del 30/12/2014, depositata il 15/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato Antonino Pellicanò difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti insistendo per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.G., con ricorso del 9 giugno 2011, chiedeva alla Corte di Appello di Catanzaro la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di un’equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole, previsto dall’art. 6, par. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata in Italia con la L. n. 848 del 1955 in relazione all’eccessiva durata del giudizio promosso davanti al Pretore di Palmi Giudice del Lavoro, con ricorso dell’11 aprile 1997 nei confronti dell’INPS ai fini dell’accertamento e declaratoria del suo diritto, in qualità di bracciante agricolo e percettore dell’indennità di disoccupazione agricola nella misura di Lire 800 all’adeguamento del valore monetario secondo indici ISTAT di detta indennità percepita negli anni 19821992. Il giudizio veniva definito dal Tribunale di Palmi il 14 maggio 2003 e dalla Corte di Appello di Reggio Calabria il 16 dicembre 2009. Si costituiva il Ministero della Giustizia non opponendosi alla liquidazione dell’indennizzo per danni non patrimoniali, ove riscontrata la sussistenza del presupposti di legge e tenuto conto dell’eventuale contributo causale del ricorrente nella causazione del danno. Chiedeva, altresì, la compensazione delle spese giudiziali.

La Corte di Appello di Catanzaro con decreto n. 922 del 2011, accoglieva il ricorso e, per l’effetto, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 3.250,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi dalla data di notifica del ricorso fino al soddisfo. Compensava le spese del giudizio. Secondo la Corte di Catanzaro sussisteva la violazione della durata ragionevole del processo pari a sei anni e sei mesi. Calcolava l’entità del danno, applicando i parametri individuati dalla Corte Europea e, come specificati dalla stessa Corte di Cassazione. La mancata contestazione del Ministero della Giustizia era ragione sufficiente per compensare le spese del giudizio.

La cassazione di questo decreto è stata chiesta da G.G. con ricorso affidato ad un motivo, illustrato con memoria.

Il Ministero della Giustizia in questa fase non ha svolto attività giudiziale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Con l’unico motivo di ricorso G.G. lamenta l’illegittimità, violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2. Vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).

Secondo il ricorrente, la motivazione della Corte territoriale in base alla quale le spese sarebbero compensate in considerazione del comportamento processuale del Ministero che non si è opposto all’accoglimento della domanda nei limiti di giustizia non sarebbe logicamente, nè giuridicamente accettabile.

1.1.= Il motivo è fondato. Come già affermato da questa Corte in più occasioni e, comunque, con la sentenza n. 23632 del 2013: “anche a prescindere dall’insufficienza della motivazione adottata dalla Corte di appello, è comunque assorbente rilevare che la mancata opposizione alla domanda da parte della Amministrazione non giustifica, di per sè, la compensazione allorchè, come nella specie, la parte sia stata costretta ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del diritto.

Il decreto impugnato deve, quindi, essere cassato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, escludendo, dalla liquidazione delle spese dei tre gradi di giudizio, che restano ferme nel loro importo e nella disposta distrazione, la compensazione per metà.

Le spese del giudizio di legittimità, che, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico della parte soccombente, si liquidano come da dispositivo con distrazione a vantaggio dell’avv. Antonino Pellicanò, dichiaratosi antistatario.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, elide la compensazione delle spese, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate in Euro 700, oltre spese generali ed accessori come per legge, dispone la distrazione delle spese liquidate a favore dell’avv. Pellicanò Antonino, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sezione Civile, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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