Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26233 del 22/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 26233 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: SPIRITO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso 5056-2008 proposto da:
CONDOMINIO

101A

97032560837,

in

persona

dell’amministratore pro tempore avv. ELEONORA
ANDRONICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
TUSCOLANA 36, presso lo studio dell’avvocato PRUDENTE
SIMONA, rappresentato e difeso dall’avvocato GENOVESE
2013
1961

FRANCESCO con studio in 98123 MESSINA, VIA F. FARANDA
2 giusta delega in atti;
– ricorrente contro

SANGARI

SANTO

SNGSNT55D07E571H,

elettivamente

Data pubblicazione: 22/11/2013

domiciliato in ROMA, VIA CAIROLI 101 SC. A PAL. 4 INT.
6, presso il Sig. GIORGIO MAESTRI, rappresentato e
difeso dagli avvocati BENVENGA GIUSEPPE, DOMIANELLO
CONO giusta delega in atti;
– controricorrente

di MESSINA, depositata il 18/04/2007, R.G.N. 1237/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. ANGELO
SPIRITO;
udito l’Avvocato GUIDO ORLANDO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

2

avverso la sentenza n. 198/2007 della CORTE D’APPELLO

R.G. 5056/08

Svolgimento del processo

Il Condominio di Viale Principe Umberto 101 0 in Messina citò in giudizio il Sangari (quale titolare dell’omonima ditta individuale) perché fosse dichiarato risolto il contrat-

convenuto e perché fossero accertati i gravi difetti
dell’opera commissionata in appalto, siccome causati dalla
cattiva e superficiale esecuzione dei lavori.
Il Tribunale di Messina dichiarò il Condominio decaduto
dall’azione, ai sensi dell’art. 1667 c.c., con sentenza poi
confermata dalla Corte d’appello della stessa città. In
particolare, il giudice d’appello ha ritenuto che nella
specie fosse stata esperita l’azione contrattuale di cui
all’art. 1667 c.c. (ricorrente, come nella specie, nel caso
in cui si lamenti che la costruzione non corrisponde alle
caratteristiche del progetto e del contratto d’appalto);
azione incorsa nella decadenza annuale per essere stata
proposta nel dicembre del 1999, benché i condomini avessero
evidenziato nei verbali assembleari i difetti dell’opera
già nel corso degli anni 1995 e 1996.
Propone ricorso il Condominio attraverso due motivi. Risponde con controricorso il Sangari.
Motivi della decisione

3

to d’appalto del 22 giugno 1993 per grave inadempimento del

R. G. 5056/08

In considerazione della data di deposito della sentenza impugnata (18 aprile 2007) il ricorso per cassazione è soggetto al regime di cui all’art. 366 bis c.p.c.
Il quesito posto ad illustrare il primo motivo (violazione

c.p.c. in rel. all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. – vizio della
motivazione) è il seguente:

“E’ censurabile la qualifica-

zione della fattispecie ex art. 1667 c.c., norma applicata
(piuttosto che l’art. 1669 c.c.) senza alcun accertamento
istruttorio e senza alcun esame del documento con conseguente mancata valutazione dello stesso in violazione del
dovere di giudicare iuxta probata et alligata?”.
Il quesito così formulato non corrisponde al summenzionato
precetto normativo come interpretato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte. Esso non è svolto in ossequio
ai canoni e alla disposizione del n. 3, né a quella del n.
5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., non esplicita alcun
concreto quesito, non consente al Collegio di comprendere
in maniera sintetica e completa il quesito sottoposto alla
sua soluzione. Il motivo è, dunque, inammissibile.
Il quesito posto ad illustrazione del secondo motivo (violazione e/o falsa applicazione artt. 1667 e 1669 c.c., in
rel. all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. – vizio della motivazione) è il seguente: “Il termine di decadenza dall’azione di
cui all’art. 1669 c.c. (e anche dall

Con

o est.

zione ex art. 1667

4

e/o falsa applicazione artt. 1667 e 1669 c.c., 115, 116

R.G. 5056/08

c.c. decorre dall’effettiva e piena conoscenza in capo
all’amministratore, dei gravi vizi, che alterano la struttura dell’immobile, acquisita a seguito di perizia tecnica
e non da generiche segnalazioni dei condomini date in as-

trate negli appartamenti?”.
Così posto il quesito, la risposta non può essere che negativa, in quanto la disposizione dell’art. 1667 c.c., laddove stabilisce che “il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all’appaltatore le difformità o i vizi entro
sessanta giorni dalla scoperta”,

deve intendersi nel senso

che il termine decadenziale decorre dal momento in cui il
committente ha avuto in ogni modo conoscenza di ciò che
prima gli era occulto, senza la necessità di un riscontro
tecnico rispetto alle evidenze già emerse.
Occorre, perciò, enunciare il principio secondo cui,

in te-

ma di appalto, qualora l’opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non conoscibili, perché non apparenti all’esterno, il termine di prescrizione dell’azione di garanzia,
ai sensi dell’art. 1667, terzo comma, cod. civ., decorre
dalla scoperta dei vizi, la quale è da ritenersi acquisita
dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi. Conoscenza che può ritenersi comunque acquisita, senza la necessità di una verifica tecnica dei vizi
stessi, secondo l’accertamento del giudice di merito, in-

Cons. S rito est.

5

semblea circa altrettanto generiche infiltrazioni riscon-

R.G. 5056/08

sindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato

(cfr. in argomento Cass. 19 agosto 2009,

n. 18402).
Nella specie, il giudice del merito ha accertato attraverso

conoscenza dei vizi in questione sin dagli anni 1995/1996,
rispetto alla citazione notificata soltanto nel dicembre
1999.
Il motivo deve essere, pertanto, respinto.
In conclusione, il ricorso va rigettato, con condanna del
ricorrente Condominio a rivalere la controparte delle spese
sopportate nel giudizio di cassazione.
Per questi motivi

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida
in complessivi 5200,00, di cui C 5000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2013

Il Presidente

i verbali di assemblea condominiale che i condomini erano a

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