Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26233 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 22/09/2016, dep.19/12/2016),  n. 26233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19423-2015 proposto da:

G.M.T., in proprio nonchè nella qualità di tutrice

di G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA

TERESA MARRA giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi n. 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 10970/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

7/04/2014, depositato il 01/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 8 giugno 2008 presso la Corte d’appello di Roma, G.M.T., quale tutrice di G.A., ha chiesto, ai sensi della L. n. 89 del 2001, la equa riparazione del pregiudizio sofferto per la irragionevole durata di una controversia previdenziale iniziata con ricorso depositato il 13 aprile 1995 e conclusosi con sentenza depositata il 5 marzo 2007. L’adita Corte d’appello ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la ricorrente non aveva prodotto copia dei verbali di causa e che la richiesta avanzata alla Cancelleria del giudice del giudizio presupposto non aveva avuto esito. Per la cassazione di questo decreto, G.M.T., nella qualità, proponeva ricorso, sulla base di due motivi; l’intimata Amministrazione non ha svolto attività difensiva.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 14814 del 2013 accoglieva il ricorso, cassava il decreto impugnato e rinviava la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di Appello di Roma in altra composizione.

Le ricorrenti riassumevano il giudizio di equa riparazione davanti alla Corte di appello di Roma; si costituiva il Ministero della Giustizia chiedendo il rigetto della domanda.

La Corte di appello di Roma con decreto 8564 del 2014, riconosceva il diritto all’equa riparazione per eccessiva durata del processo presupposto e, per l’effetto, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di G.M. della somma di Euro 3.000,00 e al pagamento delle spese del giudizio di rinvio.

La cassazione di questo decreto è stata chiesta da G.M.T., in proprio e quale tutrice del figlio G.A., con ricorso affidato a tre motivi.

Il Ministero della Giustizia, non essendo costituito nei termini di legge, mediante controricorso, in data 19 ottobre 2015, ha depositato atto costituzione, al solo fine di partecipare all’udienza di discussione della causa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= G.M.T. lamenta:

a) Con il primo motivo di ricorso, la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per violazione dell’art. 91 c.p.c. nonchè dell’art. 385 c.p.c., comma 3. Secondo la ricorrente, la sentenza avrebbe omesso di disporre circa le spese legali dei gradi precedenti e del giudizio di legittimità, così come dai combinati disposti degli artt. 91 e 385 c.p.c. e come da dispositivo della sentenza n. 14814 del 2013, emessa dalla Suprema Corte di cassazione.

b) Con il secondo motivo, la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per lesione dell’art. 112 c.p.c.. Eccepisce, parte ricorrente, di aver chiesto in tutti i gradi del giudizio e, in ossequio al disposto della Cassazione, la liquidazione delle spese e i giudici a quo, discostandosi dal dettato della Suprema Corte di cassazione, nonchè dalla richiesta esposta da parte attrice, avrebbero omesso di quantificare le spese legali, relativamente ai gradi precedenti, in violazione della norma di cui all’art. 112 c.p.c..

1.1.= I motivi che vanno esaminati congiuntamente, per la loro innegabile connessione, sono fondati.

E’ ius receptum che il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perchè provveda sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l’appello, e sulle spese dell’intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all’esito globale del giudizio, piuttosto, che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato. Nel caso in esame, come è del tutto evidente la Corte distrettuale ha provveduto a liquidare le spese del giudizio di rinvio ma ha omesso di provvedere, e avrebbe dovuto, anche in ottemperanza a quanto disposto dalla Corte di Cassazione a liquidare le spese del giudizio di primo grado, del giudizio di cassazione, posto che, comunque, la ricorrente nel giudizio di rinvio è risultata vittoriosa.

Ed è appena il caso di evidenziare che, nell’ipotesi in cui il giudice di rinvio omette la condanna del soccombente al pagamento delle spese del pregresso giudizio di Cassazione, omettendone la liquidazione, sussiste il vizio di omessa pronuncia, per cui non è lecito il ricorso alla procedura di correzione della sentenza, ma il ricorso per la cassazione della sentenza.

3.= Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.M. n. 127 del 2004, art. 4 del D.M. 140 del 2012, art. 4 e del D.M. n. 55 del 2014, art. 4. Secondo la ricorrente, tenuto conto della normativa applicabile per la liquidazione degli onorari e competenze per i tre gradi del giudizio, la liquidazione sarebbe dovuta essere pari ad Euro 4.496,31 ovvero 1.252,18 per il giudizio di primo grado Euro 1.139,63 per il giudizio di legittimità Euro 2.104,50 per il giudizio di rinvio oltre gli oneri di legge.

3.1.= Il motivo è in parte fondato.

E’ giusto il caso di rilevare che la liquidazione delle spese di cui si dice dovrà tenere conto del principio espresso da questa Corte in altre occasioni e, cioè: “In caso di successione di tariffe professionali forensi, gli onorari di avvocato devono essere liquidati in riferimento alla normativa vigente nel momento in cui l’opera complessiva è stata condotta a termine, con l’esaurimento o con la cessazione dell’incarico professionale. La liquidazione degli onorari va riferita all’intera fase di merito (se la prestazione del professionista non si è esaurita prima), mentre gli onorari del giudizio di legittimità, anche se il difensore è rimasto il medesimo, vanno determinati in via indipendente da quelli della fase del giudizio di merito, essendo nel giudizio di cassazione il mandato al difensore conferito con procura speciale, ed inoltre, se la determinazione è effettuata dal giudice di rinvio, questi deve fare riferimento alle tariffe vigenti al tempo del giudizio di legittimità, senza che abbiano rilievo eventuali tariffe sopravvenute”.

Tuttavia, va tenuto presente che il Giudice, nel determinare il quantum della liquidazione, deve tener conto dei criteri riduttivi previsti, da ultimo dal D.M. n. 55 del 2014 e nel corso del tempo dalle diverse tabelle di liquidazione e del valore della controversia.

In definitiva, il ricorso va accolto, il decreto impugnato va cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, provvedendo alla liquidazione delle spese relative al primo giudizio, al giudizio di cassazione, al giudizio di rinvio e al presente giudizio di cassazione, così come viene indicato con il dispositivo e distratte a favore dell’avv. Maria Teresa Marra, che si è dichiarata antistataria.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia al pagamento, in favore di G.M.T., delle spese di tutti i gradi del giudizio, che liquida: a) quanto al primo giudizio Euro 875,00 (di cui Euro 50 per spese, Euro 445,00 per onorari ed Euro 390 per diritti); b) per il primo giudizio di cassazione Euro 506,25 per compensi, oltre accessori come per legge; c) conferma la liquidazione effettuata dalla Corte distrettuale in ordine al giudizio di rinvio; d) per il presente giudizio di cassazione, Euro 800,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Dispone la distrazione delle somme, così determinate, a favore dell’avv. Marra Maria Teresa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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