Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26232 del 22/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 26232 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: SPIRITO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso 1490-2008 proposto da:
FATTORE

TOMMASO

FTTTMS34A27F785T,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE GORIZIA 14, presso lo
studio dell’avvocato SABATINI FRANCO, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2013
1960

CAMEL

S.R.L.

0151550695

in persona

del

legale

rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in
ROM, PIAZZA TRINITA’ DEI MONTI 16, presso lo studio
dell’avvocato FORNARO GIUSEPPE, rappresentata e difesa

1

Data pubblicazione: 22/11/2013

dall’avvocato NARDINOCCHI ANGELA giusta delega in
atti;
– controricorrente nonchè contro

COMET DI DI PIETRO ROSALBA;

avverso la sentenza n. 865/2006 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 28/11/2006, R.G.N.
891/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. ANGELO
SPIRITO;
udito l’Avvocato GIUSEPPE FORNARO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

2

– intimato –

R.G. 1490/08

Svolgimento del processo

Il fatto risulta così ricostruito nell’impugnata sentenza:
il 19 luglio 1995 la venditrice soc. Camel stipula con la

minio per il corrispettivo di £ 265 milioni; la Comet si
obbliga al saldo entro gg. 90; nella scrittura si costituisce fideiussore il Fattore, con ulteriore garanzia della
consegna alla Comet di due assegni per £ 99 milioni ciascuno a firma Orbis s.r.1., girati al Fattore dalla moglie di
costui, Eleonora Dalto; legale rappresentante della Orbis è
tal Sgarbossa, interessato a far conseguire alla Comet la
fornitura in questione (per consentirle la produzione di
profilati di alluminio destinati alla realizzazione di un
centro commerciale in Mosca) e fautore della garanzia fideiussoria del Fattore (persona nota alla Camel); con successiva scrittura del 23 settembre 1995 si dà conto di tale
ultima circostanza tra lo Sgarbossa, il Fattore ed il legale rappresentante della Comet (tal Foglietta), con riferimento ad un diverso rapporto negoziale con i clienti russi
e ad un diverso contratto “in mano alla Orbis s.r.1”; protestando il mancato pagamento, la Camel ottiene decreto ingiuntivo nei confronti della Comet per £ 221.077.700, nonché nei confronti del Fattore, quale fideiussore; entrambi

Cons

rito est.

3

soc. Comet un contratto di fornitura di manufatti in allu-

R.G. 1490/08

gli ingiunti propongono distinte opposizioni, poi riunite;
il Tribunale di Chieti rigetta le opposizioni.
La sentenza di primo grado è confermata dalla Corte
d’appello di L’Aquila, con sentenza che il Fattore impugna

troricorso la Camel. All’udienza del 22 marzo 2013 è stato
ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti
della Comet, quale litisconsorte processuale. Il ricorrente
vi ha adempiuto.
Motivi della decisione

In considerazione della data di deposito della sentenza impugnata (28 novembre 2006), la causa è soggetta al regime
dell’art. 366 bis c.p.c.
Le SU di questa Corte, con la sentenza n. 20603 del 2007,
hanno spiegato – in tema di formulazione dei motivi
del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006,
n. 40, ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione – che, poiché secondo l’art. 366 bis
c.p.c., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 n. 5 c.p.c. l’illustrazione di ciascun motivo
deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motiva-

Cons

trito est.

4

per cassazione a mezzo di sette motivi. Risponde con con-

R.G. 1490/08

zione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in se-

ammissibilità.
I primi tre motivi censurano la sentenza per il vizio di
cui all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. senza riportare
quel “momento di sintesi” al quale fa riferimento il summenzionato precedente. Essi, piuttosto, deducono una serie
di considerazioni di fatto che non solo non consentono
l’immediata percezione e valutazione delle doglianze espresse ma che, peraltro, attingono al merito della vicenda, del quale, in sostanza, chiedono la rivalutazione. I
motivi in questione sono, pertanto, inammissibili.
Con il quarto motivo il ricorrente censura la sentenza per
violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1955, 2784
e 2876 c.c., facendo riferimento alla menzionata scrittura
del 19 luglio 1995, nella parte in cui (come s’è già visto)
prevedeva il deposito, a garanzia della fornitura, di due
assegni per £ 99 milioni ciascuno a firma della ditta Orbis
(girati dalla Dalto, coniuge del Fattore), con la precisazione che, nel caso in cui il saldo della fornitura fosse
avvenuto prima del termine indicato, gli assegni stessi sarebbero stati restituiti al Fattore. Aggiunge pure il ri-

5

de di formulazione del ricorso e di valutazione della sua

R.G. 1490/08

corrente che: come pacificamente emerso in atti, quegli assegni furono restituiti dalla Camel alla Orbis e non a lui
(diversamente da quanto previsto nella scrittura); quel deposito di assegni costituiva un pegno a favore della credi-

rebbe conseguita l’estinzione della fideiussione da lui
prestata, ai sensi dell’art. 1955 c.c. (per non essersi potuto egli surrogare nel pegno per fatto del creditore). Il
motivo è illustrato dal seguente quesito:

“nel caso di co-

stituzione in pegno di assegni girati in bianco da parte di
terzi a garanzia dell’esecuzione di un rapporto contrattuale, garantito anche da fideiussione, la mancata consegna di
tali assegni da parte del creditore principale al fideiussore e la restituzione da parte dello stesso creditore agli
anzidetti terzi estingue la fideiussione al sensi dell’art.
1955 c.c. ?”.
La sentenza risolve negativamente il problema ancora oggi
posto dal ricorrente, spiegando che:

attesa la distin-

zione soggettiva e l’autonomia della garanzia costituita
dagli assegni a firma Orbis, inerente alla scrittura
19.7.1995 ed essendo la Cornet la debitrice principale, non
era esercitabile dal fideiussore alcun regresso nei confronti di costei, in virtù della garanzia (ripetesi autonoma) fornita dalla Orbis”.

Questo inciso va letto alla luce

delle altre proposizioni (pag 5 e 6 della sentenza) secondo

6

trice Camel; dalla mancata consegna a lui degli assegni sa-

R.G. 1490/08

cui: lo Sgarbossa (il legale rappresentante della Orbis)
era interessato a che la Comet conseguisse la fornitura in
questione, così che la stessa potesse produrre profilati in
alluminio destinati a realizzare un centro commerciale in

1995, tra lo Sgarbossa, il Fattore ed il Foglietta (anche
rappresentante della Camel), concernente l’affare con la
società russa, era del tutto distinto ed autonomo rispetto
a quello tra la Camel e la Comet.
Effettivamente questa motivazione non è appagante, né pertinente rispetto al problema posto dal ricorrente. Dalla
scrittura del 19.7.1995 (depositata con il ricorso ai sensi
dell’art. 369 c.p.c.) risulta, infatti, che tra le condizioni poste dalla Camel per effettuare la fornitura in favore della Comet v’era la fideiussione del Fattore, nonché
il deposito dei due menzionati assegni a firma del rappresentante della soc. Orbis e girati dalla Dalto, coniuge del
Fattore. Era stabilito pure che, qualora il saldo della
fornitura avvenisse prima del termine indicato nella scrittura stessa (90 gg. data consegna), gli assegni avrebbero
dovuto essere restituiti al Fattore. E’ incontroverso tra
le parti che gli assegni bancari erano stati dati in pegno
alla società creditrice e che essi vennero restituiti alla
Orbis, invece che (come previsto) al Fattore.

7

Russia; il rapporto di cui alla scrittura del 23 settembre

R.G. 1490/08

Orbene, la disposizione dell’art. 1955 c.c.

(“La fideius-

sione si estingue quando, per fatto del creditore, non può
avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti,
nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore”)

ambito fideiussorio, prevedendo l’obbligo del creditore di
collaborare affinché il garante possa assumere la sua posizione rispetto a diritti e garanzie delle quali egli stesso
goda.
La norma prevede, dunque, una exceptio doli esperibile dal
fideiussore nei confronti del creditore, il quale ha, appunto, il dovere di mantenere integre le ragioni del fideiussore verso il debitore principale. In tal senso, deve
trattarsi di un fatto colposo o comunque illecito che abbia
sottratto al fideiussore concrete possibilità comunque esistenti nella sfera del creditore al tempo della garanzia,
che gli avrebbero consentito l’attuazione dell’obbligazione
garantita. Così, dalla giurisprudenza di merito, è stata
ritenuta estinta la fideiussione: in fattispecie di sconto
cambiario, quando la banca non si faccia cedere la provvista cambiaria dallo scontatario; nel caso in cui il locatore/creditore non esperisca il sequestro conservativo nei
frutti che si trovano nel fondo, se corrono pericoli di essere asportati; nel caso di tardiva notifica della cessione

Con Ì.iirito est.

8

concreta la specificazione del principio di buona fede in

R.G. 1490/08

di un mandato di pagamento, con conseguente riscossioni di
esso da parte del debitore principale.
E’ noto che il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell’art. 1955 c.c. ai fini della liberazione del fideiussore,

violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione ex art.
1949 cod. civ., o di regresso ex art. 1950 cod. civ.), e
non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le
diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore
(tra le varie, cfr. Cass. 16 giugno 2006, n. 13949).
Nella specie, non v’è dubbio che la creditrice, nel consegnare gli assegni alla Orbis invece che al fideiussore Fattore, ha violato un preciso impegno contrattuale, impedendo
al fideiussore la surrogazione nel pegno della creditrice
stessa. Circostanza, questa, che comporterebbe in astratto
l’estinzione della fideiussione, posto che la norma non esclude che (come avvenuto nella specie ad opera della Orbis) il pegno possa essere costituito pure da un terzo.
Tuttavia, occorre rilevare che la disposizione in questione
presuppone, perché si produca la liberazione del fideiussore per fatto del creditore, che il diritto, il pegno,

Cons. Spw Io est.

9

non può consistere nella mera inazione, ma deve costituire

R.G. 1490/08

l’ipoteca oppure i privilegi del creditore siano stati validamente costituiti; diversamente non ha neppure senso ipotizzare la surrogazione del fideiussore in essi.
Condizione che, nella specie, non s’è verificata, posto che

attraverso assegni bancari postdatati. E che gli assegni ai
quali fa riferimento la scrittura del 19 luglio 1995 fossero postdatati (uno al 15 ottobre 1995 ed un altro al 30 ottobre 1995) è circostanza enunciata nel controricorso a
pag. 13, senza che il punto sia contraddetto dalla controparte.
In argomento, occorre, allora, affermare il principio in
ragione del quale l’emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia (nel senso che esso è consegnato a garanzia
di un debito e deve essere restituito al debitore qualora
questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento), è contrario alle norme imperative e dà luogo ad un
giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume enunciato dall’art. 1343 c.c.

(Cass. 19 aprile 1995,

n. 4368). Ne deriva che non è invocabile la liberazione del

10

non può validamente ed efficacemente costituirsi un pegno

R.G. 1490/08

fideiussore per fatto del creditore (art. 1955 c.c.)
nell’ipotesi in cui il pegno, nel quale il fideiussore sostiene di non essersi potuto surrogare per comportamento
doloso o colposo del creditore, sia costituito da assegni

garanzia del debito.

In tal senso deve essere, dunque, corretta (a norma
dell’art. 384 c.p.c.) la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha comunque reso un dispositivo conforme a
diritto, e respinto il motivo di ricorso.
Il quinto motivo, che censura la sentenza in relazione
all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., è inammissibile per
le stesse ragioni esposte in relazione ai primi tre motivi.
Il sesto motivo, nel censurare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., è illustrato dal seguente quesito:

“Colui che fa valere monitoriamente una fideiussione

per i corrispettivi di una fornitura merce, è tenuto a provare nel giudizio di opposizione, a fronte della contestazione della estraneità della parte della fornitura di garanzia, che dell’intera fornitura il fideiussore si era reso garante”.
Il motivo è inammissibile, siccome né il suo intero tenore,
né il quesito posto ad illustrarlo pongono in condizione la
Corte di comprendere quale sia il contenuto della censura
ed i fatti ai quali essa fa riferirne t

pirito est.

11

bancari postdatati consegnati dal debitore o da un terzo a

R.G. 1490/08

Il settimo motivo censura la sentenza per violazione
dell’art. 1241 e segg. c.c. Il quesito illustrativo è il
seguente:

“Posto che il ricorrente sulla base della scrit-

tura 23/9/95 è titolare del diritto ad una provvigione per

in relazione a debiti derivanti da un diverso rapporto contrattuale tra le stesse parti?”.
Il motivo è inammissibile, siccome lungi dal contenere una
censura di violazione di legge, presuppone
l’interpretazione e la contestualizzazione della scrittura
del 23 settembre 1995 (trascritta nel ricorso), la quale è
intervenuta tra soggetti affatto diversi rispetto a quelli
che in questa causa si contrappongono (oltre al Fattore ne
sono sottoscrittori il Foglietta e lo Sgarbossa) ed in relazione a pattuizioni ed affari del tutto estranei rispetto
alla vicenda in contestazione.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte delle spese
sopportate nel giudizio di cassazione.
Per questi motivi

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida
in complessivi E 7200,00, di cui E 7000,00 per onorari, oltre spese ed accessori di legge.

12

$ 80.000, tale somma può essere eccepita in compensazione

R.G. 1490/08

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2013

Il Presidente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA