Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26232 del 19/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 22/09/2016, dep.19/12/2016), n. 26232
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19239-2015 proposto da:
R.M.R., RE.BE., PO.LI., G.R.,
elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 8,
presso lo studio dell’avvocato ANTONINO PELLICANO’, che le
rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto n. 740/14 R.V.G. della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO, depositata il 07/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI;
udito l’Avvocato Antonino Pellicanò difensore delle ricorrenti che
si riporta ai motivi insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7 giugno 2012, presso la Corte d’appello di Catanzaro, PO.Li., G.R., PA.Sp., RE.Be., R.M.R. proponevano domanda di equa riparazione per la irragionevole durata dei giudizi da ciascuna di esse iniziati dinanzi al Pretore di Palmi, giudice del lavoro, nel marzo 1997, poi conclusisi, in sede di rinvio, e previa riunione in detta sede, con sentenza della Corte d’appello di Catanzaro depositata il 9 novembre 2010;
La Corte d’appello di Catanzaro, rilevato che le ricorrenti avevano richiesto la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza senza osservare il termine di quindici giorni previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4, ed avevano omesso di chiedere una proroga del detto termine prima della scadenza, dichiarava il ricorso improcedibile.
PO.Li., G.R., PA.Sp., RE.Be., R.M.R. chiedevano la cassazione di questo decreto per violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4, art. 164 cod. proc. civ., comma 5 e art. 291 cod. proc. civ., con conseguente violazione ed errata applicazione dell’art. 154 c.p.c., nonchè difetto assoluto di motivazione.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 19127 del 2014 accoglieva il ricorso, cassava il decreto impugnato e rinviava la causa alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione, perchè il ricorso per equa riparazione venisse giudicato nel merito.
Le ricorrenti riassumevano il giudizio di equa riparazione davanti alla Corte di appello di Catanzaro.
Si costituiva il Ministero della Giustizia riportandosi alle deduzioni ed eccezioni formulate nella precedente fase del procedimento.
La Corte di appello di Catanzaro con decreto n. 740 del 2014 accoglieva l’originario ricorso presentato PO.Li., G.R., PA.Sp., RE.Be., R.M.R. e per l’effetto condannava il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 2.000,00 per ciascuna ricorrente, oltre gli interessi legali dalla notifica del ricorso nel giudizio cassato e sino al soddisfo, e al pagamento di un mezzo delle spese e competenze di lite compensando la restante parte: del giudizio cassato, del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio.
Secondo la Corte distrettuale, il giudizio presupposto era durato 13 anni e 8 mesi anzichè sette anni. A tale durata, tuttavia, andavano detratti i periodi addebitabili alla parte e segnatamente i periodi: di sette mesi per la proposizione dell’atto di appello, di un anno per la preposizione del ricorso per cassazione, nonchè un anno per la proposizione del giudizio di rinvio. Risultavano, pertanto, addebitabili alla parte due anni e 7 mesi. Ricorrevano giusti motivi in ragione del comportamento processuale del Ministero della Giustizia, che non si era opposto all’accoglimento della domanda per compensare la metà delle spese, del giudizio cassato, del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio. La cassazione di questo decreto è stato chiesto da PO.Li., G.R., PA.Sp., RE.Be., R.M.R. con ricorso affidato ad un motivo.
Il Ministero della Giustizia non essendo costituito nei termini di legge, mediante controricorso, in data 29 settembre 2015, ha depositato atto di costituzione, al solo fine di partecipare all’udienza di discussione della causa.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.= Con l’unico motivo di ricorso PO.Li., G.R., PA.Sp., RE.Be., R.M.R. lamentano l’illegittimità, violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2. Secondo le ricorrenti la motivazione della Corte territoriale in base alla quale le spese sarebbero compensate per metà in considerazione del comportamento processuale del Ministero che non si è opposto all’accoglimento della domanda nei limiti di giustizia non sarebbe logicamente, nè giuridicamente accettabile.
1.1.= Il motivo è fondato. Come già affermato da questa Corte in più occasioni e, comunque, con la sentenza n. 23632 del 2013: “anche a prescindere dall’insufficienza della motivazione adottata dalla Corte di appello, è comunque assorbente rilevare che la mancata opposizione alla domanda da parte della Amministrazione non giustifica, di per sè, la compensazione allorchè, come nella specie, la parte sia stata costretta ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del diritto.
Il decreto impugnato deve, quindi, essere cassato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, escludendo dalla liquidazione delle spese dei tre gradi di giudizio, che restano ferme nel loro importo e nella disposta distrazione – la compensazione per metà.
Le spese del giudizio di legittimità, che, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico della parte soccombente, si liquidano come da dispositivo con distrazione a vantaggio dell’avv. Antonino Pellicanò, dichiaratosi antistatario.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, elide la compensazione delle spese, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che vengono liquidate in Euro 700, oltre spese generali ed accessori come per legge, dispone la distrazione delle spese liquidate a favore dell’avv. Pellicanò Antonino, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016