Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26232 del 18/11/2020

Cassazione civile sez. II, 18/11/2020, (ud. 09/10/2020, dep. 18/11/2020), n.26232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21903/2019 proposto da:

O.H., elettivamente domiciliato in Firenze via Gramsci n. 22,

presso lo studio dell’avv.to ROSA VIGNALI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2606/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 21/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/10/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 21 giugno 2019, respingeva l’appello proposto da O.H., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Venezia aveva rigettato l’opposizione avverso la decisione della competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che, a sua volta, aveva rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria).

2. La Corte d’Appello rigettava la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato atteso che i fatti narrati erano incoerenti e contraddittori e del tutto generici.

Il richiedente aveva dichiarato di aver abbandonato il proprio paese perchè temeva la persecuzione e le angherie da parte di un ricco imprenditore al quale aveva venduto capi di abbigliamento senza ottenere il dovuto corrispettivo, ricavando minacce, un’aggressione personale con ferimento, nonchè altre persecuzioni e minacce anche dopo il suo trasferimento in altra città, il tutto con la connivenza delle forze dell’ordine, determinata dalla posizione influente e dal ruolo rivestito dal suo aggressore.

La vicenda narrata, a prescindere dalla sua credibilità, non era comunque inquadrabile tra quelle che potevano giustificare il riconoscimento dello status di rifugiato, atteso che i motivi di persecuzione erano riferiti a questioni economiche e a una vicenda meramente privata. Per gli stessi motivi non poteva essere accolta la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b).

Del pari, doveva essere rigettata la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c). Dalle fonti internazionali infatti emergeva che la zona di provenienza del ricorrente non presentava una situazione riconducibile ad un conflitto armato nel senso richiesto ai fini della suddetta protezione.

Infine, quanto alla richiesta concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari la corte d’appello evidenziava che non vi erano i presupposti per il suo accoglimento.

3. O.H. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di cinque motivi di ricorso.

4. Il Ministero dell’interno si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: art. 360 c.p.c., n. 4 violazione dell’art. 112 c.p.c..

La censura si incentra sul fatto che la Corte d’Appello ha ritenuto non credibile il racconto del richiedente nonostante l’appello si fondasse solo sulla contestazione circa la decisione del Tribunale che aveva ritenuto non rilevanti le vicende narrate, in quanto attinenti alla sfera privata e, dunque, la veridicità e coerenza delle dichiarazioni non formavano oggetto della pronuncia di primo grado. Vi sarebbe dunque un vizio di ultrapetizione.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: art. 360 c.p.c., n. 3, violazione falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7.

La censura attiene alla parte della motivazione della sentenza con la quale la corte territoriale ha fondato il rigetto della domanda di protezione sul presupposto che i motivi di persecuzione erano riferiti a questioni economiche e ad una vicenda privata.

La concreta minaccia di ritorsioni gravi anche con l’ausilio della connivenza con le forze di polizia può integrare una persecuzione anche qualora provenga da privati.

3 Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: art. 360 c.p.c., n. 3, violazione falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

Il ricorrente lamenta la violazione dei criteri ermeneutici in tema di onere probatorio nei giudizi per il riconoscimento della protezione internazionale. La Corte d’Appello non avrebbe compiuto un’adeguata indagine per fondare un giudizio sulla sussistenza dei requisiti della protezione internazionale, secondo i rigidi canoni di cui alla norma citata in rubrica. Nessuna indagine è stata svolta circa la mancata tutela dell’ordinamento poliziesco e penale bengalese nei confronti di condotte di sopruso quali quelle descritte, nè tantomeno circa la corruzione delle forze dell’ordine da parte di attivisti del partito di maggioranza e non si è fatta alcuna indagine per confutare la situazione di estrema vulnerabilità di un soggetto non in grado di restituire i prestiti contratti.

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato art. 360 c.p.c., n. 3, violazione falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

La censura ha ad oggetto il rigetto della domanda di protezione sussidiaria in relazione alla situazione sociopolitica del Bangladesh senza tener conto delle plurime indicazioni di fonti internazionale contenute nell’atto d’appello.

5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2005, art. 32, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

La censura attiene alla mancata concessione della tutela residuale rappresentata dal permesso umanitario. Nella sentenza non si fa cenno al livello di integrazione raggiunto e documentato nel corso dell’istruttoria nè alle condizioni del paese di provenienza.

6. Il quinto motivo di ricorso è fondato, mentre i primi quattro sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Preliminarmente deve evidenziarsi come non vi sia stata alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto a seguito dell’appello del ricorrente la Corte d’Appello aveva il dovere di riesaminare interamente la vicenda sottoposta al suo esame, non potendosi limitare al solo esame del motivo di appello relativo alla mancanza di rilevanza delle vicende narrate e ben potendo valutare la credibilità del racconto prima ancora della sua rilevanza, ai fini della domanda di protezione internazionale. Peraltro, la sentenza impugnata si fonda sulla duplice ratio della non credibilità del racconto e della sua irrilevanza ai fini del riconoscimento dello Status di rifugiato o della concessione della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14. Anche questa seconda ratio decidendo deve essere confermata per quanto si dirà nel proseguo e, dunque, vi sarebbe anche un profilo di inammissibilità della censura per irrilevanza.

Quanto alla valutazione in ordine alla credibilità del racconto del richiedente, essa costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549).

La critica formulata nei motivi costituisce, dunque, una mera contrapposizione alla valutazione che la Corte d’Appello di Venezia ha compiuto nel rispetto dei parametri legali e dandone adeguata motivazione, neppure censurata mediante allegazione di fatti decisivi emersi nel corso del giudizio che sarebbero stati ignorati dal giudice di merito. In particolare, con riferimento alla inverosimiglianza e contraddittorietà delle dichiarazioni del ricorrente.

La Corte d’Appello di Venezia, inoltre, ha fatto esplicito riferimento alle fonti internazionali dalle quali ha tratto la convinzione che il Bangladesh non sia una zona rientrante tra quelle di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c.

Il potere-dovere di cooperazione istruttoria, correlato all’attenuazione del principio dispositivo quanto alla dimostrazione, e non anche all’allegazione, dei fatti rilevanti, è stato dunque correttamente esercitato con riferimento all’indagine sulle condizioni generali del Bangladesh, benchè la vicenda personale narrata sia stata ritenuta non credibile e irrilevante dai giudici di merito (Cass. n. 14283/2019).

Le liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari, infatti, non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di “vicende private” estranee al sistema della protezione internazionale, non rientrando nè nelle forme dello “status” di rifugiato, (art. 2, lett. e), nè nei casi di protezione sussidiaria, (art. 2, lett. g), atteso che i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi ma con riferimento ad atti persecutori o danno grave non imputabili ai medesimi soggetti non statuali ma da ricondurre allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. b), (Sez. 6-1, Ord. n. 9043 del 2019).

Deve anche ribadirsi che in tema di protezione sussidiaria, anche l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui alla norma citata, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. ord. 30105 del 2018).

Inoltre, con riferimento alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), deve evidenziarsi che il racconto del richiedente non è stato ritenuto credibile e che in tal caso non si impone l’esercizio dei poteri ufficiosi circa l’esposizione a rischio del richiedente in virtù della sua condizione soggettiva.

Il quinto motivo di appello relativo al rigetto del motivo di appello avente ad oggetto il permesso di soggiorno per motivi umanitari, come si è detto in premessa al punto 6, è fondato.

Sul punto la Corte d’Appello ha del tutto omesso di motivare, limitandosi a richiamare la sentenza di questa Corte senza alcun riferimento al caso concreto e senza alcuna valutazione dell’allegata integrazione del richiedente e della sua eventuale situazione di vulnerabilità soggettiva ed oggettiva, anche in comparazione con il paese di provenienza.

In proposito è sufficiente richiamare il seguente principio di diritto: “Il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, che è misura atipica e residuale, deve essere frutto di valutazione autonoma caso per caso, non potendo conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, essendo necessario considerare la specificità della condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente, da valutarsi anche in relazione alla sua situazione psicofisica attuale ed al contesto culturale e sociale di riferimento” (Sez. 1, Ord. n. 13088 del 2019).

Si impone pertanto la cassazione della sentenza impugnata in relazione al quinto motivo di ricorso, rigettati i primi quattro motivi, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, rigetta i primi quattro, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA