Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26231 del 16/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 16/10/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 16/10/2019), n.26231

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17449/2014 proposto da:

TORRE DI MEZZO SERVICE SOCIETA’ CONSORTILE a R.L., IN LIQUIDAZIONE,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio

dell’avvocato PASQUALE DI RIENZO, rappresentata e difesa dagli

avvocati CINZIA LIBRANDI, STANISLAO DE SANTIS;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. –

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, CARLA

D’ALOISIO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1517/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

pubblicata il 23/12/2013 r.g.n. 219/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

1) La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 1517/2013, accogliendo l’appello proposto dall’INPS avverso la sentenza del Tribunale in funzione di Giudice del lavoro della stessa città, ha rigettato l’opposizione proposta da Torre di Mezzo Service società consortile s.r.l. avverso la cartella emessa dall’Inps relativa al pagamento di Euro 555273,09 dovuti in ragione dell’omesso pagamento di contributi ed accessori, per rapporti di lavoro agricolo a tempo determinato ed indeterminato intercorsi nel secondo trimestre dell’anno 2008;

2) la Corte territoriale, premesso che l’INPS aveva impugnato la pronuncia di primo grado laddove la stessa non aveva ritenuto raggiunta la prova del credito sulla base della allegazione da parte dell’Inps delle ricevute di presentazione dei modelli di denuncia dei rapporti di lavoro in questione (DM10), ha affermato che i documenti allegati non erano mere ricevute di presentazione di denunce, prive di contenuto decisivo, ma erano ricevute dell’invio telematico delle denunce trimestrali, di valore confessorio, presentate dalla ditta, firmate dal responsabile dell’ufficio ricevente ed attestanti la conformità delle ricevute stesse ai DM10 inviati dalla società con indicazione, non contestata dalla opponente, dell’azienda trasmittente, dei mesi lavorati, delle giornate di ciascun mese lavorate dai singoli lavoratori e la data di presentazione;

3) avverso tale sentenza, ricorre Torre di Mezzo Service società consortile s.r.l. sulla base di due motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2730 e 2733 c.c., artt. 228 e 229 c.p.c., ai sensisi dell’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5), in ragione dell’affermata confusione in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale tra i contenuti delle ricevute di invio per via telematica e quelli delle denunce trimestrali trasmesse periodicamente all’Ente previdenziale, con la consequenziale impossibilità di riconoscere alle prime (effettivamente allegate agli atti) valore confessorio in quanto prive del cd. animus confitendi provenendo da soggetto diverso dal debitore; b) omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti che si indica proprio nel contenuto della detta allegazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

4) l’Inps, anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1) i motivi, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati;

2) la sentenza impugnata ha, sostanzialmente, effettuato una valutazione del materiale probatorio offerto dall’Inps (costituito secondo la sentenza impugnata da “ricevute di invio per via telematica delle denunce trimestrali presentate ai sensi della L. n. 81 del 2006, dalla società opponente, firmate dal Responsabile dell’Ufficio ricevente (Dott.ssa R.L.” responsabile dell’Unità di processo delle Aziende Agricole) attestante, quindi, la conformità delle ricevute stesse ai DM10 inviati dalla società. In tali denunce sono indicati l’azienda trasmittente, i mesi lavorati, le giornate di ciascun mese lavorate dai singoli lavoratori e la data di presentazione”); su tali basi la Corte territoriale ha affermato che non si trattava di “ricevute riassuntive” ma degli stessi DM10 immessi nel sistema informatico dell’Istituto ed a questi ha attribuito valore confessorio, dando atto che i relativi contenuti non erano neanche stati contestati dalla opponente;

3) dunque, la motivazione si regge sulla considerazione che i dati rinvenuti sulle ricevute riproducono quanto dichiarato dall’azienda nei DM10 circa “(…) i mesi lavorati, le giornate di ciascun mese lavorate dai singoli lavoratori e la data di presentazione” e che tali dati oltre che avere valore confessorio non sono stati contestati nella loro veridicità;

4) è, dunque, evidente che il riferimento al valore confessorio è pleonastico giacchè la sentenza impugnata ha semplicemente dato atto che l’opponente non aveva inteso negare la veridicità delle risultanze delle ricevute relative alle concrete indicazioni sui rapporti di lavoro denunciati e, da ciò, ha tratto la consequenziale conclusione che il credito contributivo fosse provato essendo non contestati i fatti che lo avevano generato;

5) il motivo di ricorso, laddove denuncia la violazione della disciplina codicistica della rilevanza e degli effetti della confessione, senza incrinare l’affermazione della non contestazione dell’effettivo svolgimento dei singoli rapporti di lavoro e cioè dei fatti generatori dell’obbligazione contributiva non adempiuta, dunque, non scardina i fondamenti della decisione;

peraltro, la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione (Cass. n. 4480 del 1977) ha negato efficacia di confessione stragiudiziale, vertendosi in materia sottratta alla libera disponibilità delle parti, alle dichiarazioni rese dall’imprenditore ai funzionari ispettivi, che possono essere utilizzate e valutate dal giudice del merito quali concorrenti elementi di convincimento, cosa avvenuta nel caso di specie ove la Corte di merito ha formulato giudizio positivo sulla correttezza della pretesa non in quanto ha applicato alla fattispecie contributiva l’istituto della confessione stragiudiziale di cui agli artt. 2730 c.c. e segg., ma in quanto ha accertato che l’opponente non solo aveva denunciato proprio quei rapporti di lavoro in sede di presentazione dei DM10, ma non ne aveva mai contestato l’esistenza e la consistenza per cui i medesimi rapporti di lavoro agricolo erano stati correttamente indicati dall’INPS come fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva pretesa in cartella, in sostanziale applicazione del disposto dell’art. 115 c.p.c. e art. 416 c.p.c., comma 2 e cioè del principio di non contestazione che riguarda solo i fatti cd. primari, costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato (vd. Cass. 17966 del 2016);

6) infine, è, inammissibile il diverso profilo sollevato relativo ad un vizio della motivazione derivante dall’affermato omesso esame sempre delle stesse ricevute telematiche, posto che qualora tali ricevute fossero state esaminate sarebbe stato evidente che le medesime non riproducevano i DM10 contenenti le denunce trimestrali;

7) in altri termini, si ipotizza che la motivazione poggi sull’affermazione di principio che le ricevute delle denunce trimestrali di manodopera siano riproduttive dei modelli DM10, senza che la Corte di merito abbia verificato in concreto tale corrispondenza di contenuti;

8) tale ipotesi non è coerente, però, con la motivazione adottata dalla sentenza impugnata che, al contrario, ha formulato il proprio giudizio, come si è sopra evidenziato, sulla considerazione che, secondo il disposto della L. n. 81 del 2006, la procedura di compilazione e di accettazione telematica prevista da tale legge determina la presunzione di conformità alle dichiarazioni contenute nei DM10 inviati dalla ditta con i dati evincibili sulle ricevute telematiche; tali dati, peraltro neanche trascritti dalla ricorrente, effettivamente riscontrati dalla Corte territoriale sulle ricevute di cui si discute, sono stati in quanto non contestati, considerati idonei a provare il fatto generatore dell’obbligazione contributiva;

9) il motivo è, dunque, inammissibile giacchè la sentenza oggi gravata è stata pubblicata dopo il giorno 11.9.12, e dunque va fatta applicazione del testo risultante dalla formulazione del D.L. n. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. con modif. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (e tanto in forza della disciplina transitoria, di cui al medesimo art. 54 cit., comma 3). Di tale norma va fatta propria l’interpretazione adottata dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. Un., 22 settembre 2014, n. 19881), in forza della quale:

– in primo luogo, il sindacato sulla motivazione è ormai ristretto ai casi di inesistenza della motivazione in sè, cioè alla “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, alla “motivazione apparente”, al “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, alla “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”;

– in secondo luogo, il controllo previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia): l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cassazione civile sez. III, 09/02/2016, n. 2514);

10) resta, dunque, al di fuori dell’area applicativa del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5, anche l’ipotesi – qui adombrata – di una lettura del documento allegato con finalità probatorie che si assume essere inficiata da presupposto erroneo; infatti, la censura riguarda, non già l’omesso esame di un “fatto storico”, principale o secondario, qualificabile in quanto tale, bensì la mera valutazione negativa di deduzioni difensive (cioè la negazione della necessaria corrispondenza dei dati contenuti nelle ricevute con quanto dichiarato dalla ditta nei DM10) che la ricorrente mira sovvertire a proprio vantaggio;

11) a ciò può aggiungersi che la sentenza impugnata non ha ritenuto, come afferma la ricorrente, che dalle informazioni acquisite dalle ricevute telematiche si potesse trarre l’indicazione monetaria delle somme pretese per contribuzione omessa ma, bensì, del fatto generatore dell’obbligazione contributiva il cui calcolo deriva dall’applicazione delle norme di legge, posto che il D.L. n. 2 del 2006, art. 1, comma 6, conv. con mod. in L. n. 81 del 2006, ha proprio richiesto che le comunicazioni trimestrali relative alla manodopera agricola contengano le informazioni necessarie a tal fine;

12) il ricorso va, quindi, rigettato e le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1800,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2019

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