Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26230 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 21/10/2016, dep.19/12/2016),  n. 26230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11470-2016 per regolamento di competenza d’ufficio

sollevato dalla Corte d’appello di Napoli nel giudizio proposto da:

P.A., + ALTRI OMESSI

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/10/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato in data 22 luglio 2016 la seguente relazione ex art. 380-bis c.p.c.:

“Con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Salerno il 5 gennaio 2016, F.P. ed altri proponevano domanda di equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio svoltosi dinanzi al TAR della Campania, sezione di Salerno.

La Corte d’appello di Salerno, con decreto in data 9 febbraio 2016, dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore della Corte d’appello di Napoli.

Riassunto il giudizio, la Corte d’appello di Napoli, con ordinanza depositata in data 12 maggio 2016, ha proposto regolamento di competenza d’ufficio, ritenendosi incompetente.

Il conflitto è fondato.

Ai fini della definizione del presente regolamento, occorre tenere conto della nuova disciplina legislativa sulla competenza nei giudizi di equa riparazione. La L. n. 208 del 2015, entrata in vigore il 1 gennaio 2016, ha infatti modificato la L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 1, il quale ora dispone che “la domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della corte d’appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto. Si applica l’art. 125 c.p.c.”.

Dunque, posto che il giudizio presupposto è iniziato dinanzi al TAR Campania-Salerno e che la Corte d’appello di Salerno è competente per effetto della richiamata modificazione legislativa, la conclusione, ad avviso del relatore, non può essere altro che quella di accogliere il sollevato conflitto e di dichiarare la competenza della Corte d’appello di Salerno”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c.;

che, pertanto, in accoglimento dell’istanza di regolamento, deve essere dichiarata la competenza della Corte d’appello di Salerno;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio.

PQM

pronunciando sul conflitto, dichiara la competenza della Corte d’appello di Salerno.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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