Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26230 del 18/11/2020

Cassazione civile sez. II, 18/11/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 18/11/2020), n.26230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22017/2019 proposto da:

C.M., rappresentato e difeso dall’Avvocato ANTONIO

CIAFARDINI, presso il cui studio a Pescara, piazza S. Andrea 13,

elettivamente domicilia, per procura speciale in calce al ricorso

del 12/6/2019;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici a Roma, via dei Portoghesi

12, domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso il DECRETO n. 1521/2019 del TRIBUNALE DI L’AQUILA, depositato

l’11/6/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 7/10/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale di L’Aquila, con il decreto in epigrafe, comunicato in pari data, ha respinto l’impugnazione che C.M., nato in (OMISSIS), aveva proposto avverso il provvedimento con il quale la commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale da lui presentata.

C.M., con ricorso notificato in data 10/7/2019, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione del decreto.

Il ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha lamentato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

1.2. Il tribunale, infatti, ha osservato il ricorrente, prendendo isolatamente in considerazione aspetti secondari o di dettaglio, ha ritenuto non credibili le dichiarazioni del richiedente in merito ai fatti a lui accaduti, omettendo, tuttavia, di accertare la corrispondenza dell’allegato rischio per la vita o l’incolumità fisica del richiedente con la situazione socio-politica in cui, come attestato dai rapporti di Amnesty International e dall’Unità COI del ministero dell’interno, versa il Paese di provenienza, caratterizzata dalla ricorrenza di arresti arbitrari, quale strumento di compressione del dissenso politico, in danno degli oppositori del governo.

1.3. Si tratta, ha osservato il ricorrente, di un fatto determinante ai fini della decisione poichè avrebbe consentito non solo di inquadrare correttamente l’ambito in cui si è svolta la vicenda del richiedente ma anche di accertare la corrispondenza tra il quadro persecutorio dallo stesso rappresentato, con il rischio per la vita o per l’incolumità fisica, con la situazione effettiva in cui versa il Paese di provenienza.

1.4. Il ricorrente, del resto, data la situazione del Paese, come attestata dai rapporti citati, era nell’impossibilità di ottenere la documentazione, la cui assenza, invece, il tribunale ha ritenuto decisiva per escluderne la credibilità.

1.5. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6,8 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, nonchè la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale non ha valutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri previsti dal D.Lgs. n. 251 cit., art. 3, comma 5, ed applicato il principio dell’onere della prova attenuato che vige in materia, e per avere il tribunale ritenuto generico ed incoerente il racconto del richiedente senza considerare la situazione personale ed il basso livello di scolarizzazione dello stesso.

1.6. Il tribunale, infatti, ha osservato il ricorrente, deve tener conto della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, con riguardo all’età e alla sua condizione sociale, ed acquisire le informazioni sul contesto socio-politico del Paese di rientro, in correlazione con i motivi di persecuzione o i pericoli dedotti, sulla base delle fonti di informazione indicate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ed, in mancanza o ad integrazione di esse, mediante l’acquisizione di altri canali informativi.

1.7. Il decreto impugnato, invece, ha aggiunto il ricorrente, ha focalizzato la propria attenzione su talune imprecisioni, riguardanti aspetti di contorno del richiedente, senza valutare, al fine di verificare l’attendibilità del suo racconto, le difficili condizioni personali in cui egli si trovava al momento della narrazione, a partire dal basso grado di scolarizzazione del richiedente e dalla conseguente limitatezza dei mezzi espressivi.

1.8. Il richiedente, d’altra parte, non si è sottratto all’onere di allegazione dei fatti costitutivi del suo diritto, descrivendo copiosamente la situazione socio-politica del suo Paese ed, in particolare, la contesa politica ed il ricorso alla carcerazione in massa degli oppositori al governo.

1.9. Il tribunale, infine, ha concluso il ricorrente, ha omesso di esercitare, per l’accertamento dei fatti, i suoi poteri istruttori acquisendo d’ufficio, per l’impossibilità di fornire riscontri probatori da parte del richiedente, le informazioni necessarie a suffragare le dichiarazioni dell’interessato.

2.1. I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.

2.2. In tema di protezione internazionale, in effetti, l’accertamento del giudice del merito deve avere, anzitutto, ad oggetto la credibilità soggettiva del richiedente il quale, infatti, ha l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati (cfr. Cass. n. 27503 del 2018).

Il richiedente, invero, è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, ed, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora lo stesso, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass. n. 8367 del 2020, in motiv.; Cass. n. 15794 del 2019; conf., Cass. n. 19197 del 2015).

La valutazione d’inattendibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente costituisce, peraltro, un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass. n. 27503 del 2018; Cass. n. 33858 del 2019) che, in quanto tale, può essere denunciato, in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e cioè, oltre che per mancanza assoluta della motivazione, per motivazione apparente o per motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, soltanto per omesso esame di una o più di circostanze, dedotte in giudizio, la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una differente ricostruzione dei fatti idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata, dovendosi, per contro, escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. n. 3340 del 2019).

Nel caso di specie, il tribunale, esaminando tutti gli elementi esposti innanzi alla commissione territoriale (v. il decreto impugnato, p. 2 e p. 12: tra i quali non emerge, in fatto, nè il basso livello di scolarizzazione dello stesso nè altre sue particolari condizioni personali), ha ritenuto che il richiedente non avesse compiuto alcuno sforzo per circostanziare la domanda “omettendo, pur avendone la possibilità, di produrre elementi utili a provare quanto riferito dinanzi alla Commissione territoriale”, e che la narrazione dei fatti svolta dallo stesso “circa le ragioni che lo indussero ad abbandonare la Guinea e circa i pericoli che egli correrebbe facendovi rientro”, non fosse, quindi, attendibile in quanto generica e incoerente, rigettando, per l’effetto, come emerge dalla p. 13 del decreto, la domanda di concessione della protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

Ora, a fronte di tale apprezzamento, del quale il tribunale ha esposto le ragioni in modo nient’affatto apparente o contraddittorio, il ricorrente non ha specificamente indicato i fatti storici, principali ovvero secondari, il cui esame, pur se dedotti in giudizio, sia stato del tutto omesso dal giudice di merito, nè, infine, la loro decisività ai fini di una diversa pronuncia a lui favorevole, limitandosi, piuttosto, a sollecitare una inammissibile rivalutazione del materiale istruttorio acquisito nel corso del giudizio. La valutazione delle prove raccolte, in effetti, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione.

Ed è, peraltro, noto che l’inattendibilità del racconto del richiedente, così come (oramai incontestabilmente) accertata dai giudici di merito, costituisce motivo sufficiente per negare la concessione della protezione sussidiaria dallo stesso invocata ai sensi del D.Lgs. n. 251 cit., art. 14, lett. a) e b), senza che sia a tal fine necessario procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità (ma tale circostanza, come visto, è stata, in fatto, esclusa dal tribunale) di fornire riscontri probatori (Cass. n. 16925 del 2018; Cass. n. 33858 del 2019; Cass. n. 8367 del 2020; Cass. n. 11924 del 2020).

2.3. Il giudizio d’inattendibilità svolto dal tribunale si sottrae, del resto, alle censure svolte dal ricorrente sotto il profilo dell’omesso esame, quale fatto asseritamente decisivo, della dedotta corrispondenza tra l’allegato rischio per la vita o l’incolumità fisica del richiedente e la situazione socio-politica in cui, come attestato dai rapporti di Amnesty International e dall’Unità COI del ministero dell’interno, versa il Paese di provenienza.

E’, in effetti, senz’altro vero che, in tema di protezione internazionale e umanitaria, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e, inoltre, tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c, del D.Lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento, sicchè è compito dell’autorità amministrativa e del giudice dell’impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l’esercizio di poteri-doveri d’indagine officiosi e l’acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale (cfr. Cass. n. 26921 del 2017).

Tale principio, tuttavia, non esclude affatto che, con particolare riguardo alla vicenda personale del richiedente, posta a fondamento della domanda di protezione, il giudice debba vagliare la credibilità delle dichiarazioni del ricorrente, ove non suffragate da prove, anche sul piano della loro tenuta logica.

Ed invero, il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, al comma 5, stabilisce che “qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l’autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:… c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;… e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile”.

Alla stregua del chiaro dato normativo, dunque, le dichiarazioni del richiedente ben possono essere suffragate da prove. Se così non è, viceversa, tali dichiarazioni sono sottoposte ad una verifica di credibilità (“… essi sono considerati veritieri…”).

Tale verifica comporta, oltre che un duplice controllo di coerenza (la coerenza intrinseca del racconto e quella estrinseca concernente le informazioni generali e specifiche di cui si dispone), anche un equiordinato controllo di plausibilità, sicchè il racconto deve essere per l’appunto accettabile, sul piano razionale, sia quanto a coerenza, sia quanto a plausibilità, e deve essere cioè attendibile e convincente, come dimostrato dall’uso della congiunzione “e” (“…coerenti e plausibili e non sono in contraddizione…”).

Tale giudizio di plausibilità, direttamente riferito alle dichiarazioni, si risolve, infine, nel complessivo scrutinio di attendibilità del richiedente previsto alla lett. e) della disposizione, da compiersi a mezzo dei “riscontri effettuati”, espressione da intendersi riferita non soltanto ad eventuali riscontri esterni, ove disponibili, ma anche alla verifica di logicità del racconto, per cui i riscontri non attengono soltanto al dato estrinseco delle “informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso”, ma anche all’intrinseca credibilità razionale della narrazione.

Il menzionato controllo di logicità, lungi dal presentarsi quale appesantimento della posizione del richiedente, è viceversa espressione del favore che l’ordinamento riserva alla domanda di protezione internazionale, la quale, come emerge dal principio poc’anzi richiamato, non è rigidamente governata dal principio dell’onere della prova, giacchè non soltanto il giudice, in determinati frangenti, ha il dovere di acquisire d’ufficio il necessario materiale probatorio, in particolare quello che concerne la situazione del paese di provenienza (si veda il comma 3 della richiamata disposizione), ma gli è consentito addirittura di ritenere provate circostanze che non lo sono affatto: e tuttavia, proprio perchè si tratta di ritenere provati fatti che non lo sono, occorre almeno che essi reggano ad un giudizio di controllo di logicità, senza di che non resterebbe al giudice, una volta operata la verifica di coerenza intrinseca ed estrinseca, che prendere supinamente atto della domanda proposta, accogliendola in ogni caso, per quanto strampalata possa apparire, per l’ovvia considerazione che il tribunale, se è in condizione di stabilire quale sia la situazione complessiva in cui versa il Paese di provenienza non ha la benchè minima possibilità di accertare in concreto se la narrazione dei fatti riferita dal richiedente sia vera o inventata di sana pianta.

In definitiva, una volta che il giudice di merito abbia doverosamente effettuato il controllo di logicità del racconto del richiedente, la valutazione compiuta sul punto non è sindacabile in sede di legittimità sul piano della violazione di legge, ma solo nei limiti del sindacato motivazionale consentito dall’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, trovando applicazione il principio per cui, in materia di protezione internazionale, il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche – com’è accaduto nel caso di specie – ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, che è sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 21142 del 2019, in motiv.).

Il tribunale, infatti, ha ritenuto la narrazione dei fatti svolta dal richiedente “circa le ragioni che lo indussero ad abbandonare la Guinea e circa i pericoli che egli correrebbe facendovi rientro”, non fosse attendibile, in quanto generica e incoerente, ed ha, quindi, correttamente escluso, in mancanza di tale necessario riscontro, ogni rilievo alla situazione socio-politica del suo Paese di provenienza: la cui mancata valutazione, pertanto, non si configura come omesso esame circa un fatto decisivo.

2.4. Quanto al resto, la Corte non può che evidenziare come i fatti che il richiedente aveva dedotto a sostegno della domanda di protezione internazionale, così come esposti nel decreto impugnato (a p. 2), non siano affatto riconducibili all’ipotesi prevista dal cit. D.Lgs. n. 251, art. 14, lett. c).

In effetti, ai fini del riconoscimento di tale protezione è necessario che il richiedente alleghi l’esistenza di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, nel senso, più precisamente, che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati ovvero tra due o più gruppi armati abbiano raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 18306 del 2019): ciò che, alla luce del decreto e dello stesso ricorso, non risulta che il richiedente abbia mai dedotto.

La proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae, in effetti, all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. n. 19197 del 2015, la quale ha rigettato la censura relativa al mancato utilizzo dei poteri officiosi da parte del giudice di merito, evidenziava che il ricorrente non aveva nemmeno allegato la violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale esistente nel suo Paese d’origine, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), fatto costitutivo di particolare ipotesi di protezione sussidiaria).

Nel medesimo senso, del resto, depone l’accertata inattendibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente: in tema di riconoscimento della protezione sussidiaria, invero, il principio secondo il quale, una volta che le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad approfondimenti istruttori officiosi, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori, non riguarda soltanto le domande formulate ai sensi dell’art. 14, lett. a) e b) del predetto Decreto, ma anche quelle formulate ai sensi dell’art. 14, lett. c) poichè la valutazione di coerenza, plausibilità e generale attendibilità della narrazione riguarda “tutti gli aspetti significativi della domanda” (art. 3, comma 1) e si riferisce a tutti i profili di gravità del danno dai quali dipende il riconoscimento della protezione sussidiaria (Cass. n. 4892 del 2019).

3.1. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando l’omesso esame di un fatto storico decisivo ai fini della decisione e la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale non ha riconosciuto la sussistenza dei motivi umanitari necessari per la concessione della relativa tutela ritenendo a tal fine sufficiente l’intrinseca inattendibilità del racconto svolto dal richiedente.

3.2. Il tribunale, infatti, ha osservato il ricorrente, così facendo, non ha considerato la condizione di vulnerabilità in cui versa il richiedente nel Paese d’origine ed il suo grado d’integrazione nel tessuto sociale italiano derivante dal susseguirsi di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.

3.2. Il tribunale, quindi, ha aggiunto il ricorrente, non ha provveduto al doveroso scrutinio dei parametri normativi di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, negando la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari senza verificare se la prospettazione del richiedente fosse quanto meno idonea, pur in mancanza del riconoscimento di credibilità delle sue dichiarazioni, ad integrare la situazione di vulnerabilità a tal fine rilevante.

4.1. Il motivo è fondato. Il tribunale, infatti, ha ritenuto che l’intrinseca inattendibilità del racconto del richiedente costituisce motivo sufficiente per negare la protezione per motivi umanitari sul rilievo che tale protezione deve poggiare su specifiche e plausibili ragioni di fatto.

4.2. Tuttavia, come questa Corte ha di recente affermato, il giudizio di scarsa credibilità della narrazione del richiedente, in relazione alla specifica situazione dedotta a sostegno della domanda di protezione internazionale, non può precludere la valutazione, da parte del giudice, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, delle diverse circostanze che concretizzino una situazione di “vulnerabilità”, da effettuarsi su base oggettiva e, se necessario, previa integrazione anche officiosa delle allegazioni del ricorrente, in applicazione del principio di cooperazione istruttoria, in quanto il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, deve essere frutto di valutazione autonoma, non potendo conseguire automaticamente al rigetto delle altre domande di protezione internazionale, attesa la strutturale diversità dei relativi presupposti (Cass. n. 10922 del 2019).

5. Il decreto impugnato dev’essere, quindi, cassato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di L’Aquila che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il primo ed il secondo motivo, accoglie il terzo ed, in relazione al motivo accolto, cassa il decreto impugnato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di L’Aquila che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2020

 

 

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