Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26230 del 18/10/2018
Cassazione civile sez. lav., 18/10/2018, (ud. 31/05/2018, dep. 18/10/2018), n.26230
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2637-2016 proposto da:
COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. (già ALITALIA – COMPAGNIA AEREA
ITALIANA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso
lo studio degli avvocati MAURIZIO MARAZZA e MARCO MARAZZA, che la
rappresentano e difendono giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
S.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI
NICOTERA 29, presso lo studio degli avvocati SILVIA PARASCANDOLO e
GIORGIO PIRANI, che la rappresentano e difendono giusta delega in
atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8183/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 19/11/2015 r.g.n. 2929//2015 + 1.
Fatto
RILEVATO CHE:
con sentenza nr. 8183 del 19.11.2015, la Corte d’appello di Roma annullava il licenziamento intimato il 31.10.2014 da ALITALIA CAI S.p.A. e la condannava alla reintegrazione di S.R. nel precedente posto di lavoro oltre al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, con accessori dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, ed al versamento dei contributi;
ha proposto ricorso per cassazione ALITALIA CAI S.p.A., affidato a sei motivi (1. violazione e falsa applicazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 51 nonchè dell’art. 414 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., in relazione agli oneri di allegazione del lavoratore che agisce per far valere l’illegittimità e/o l’inefficacia di un licenziamento collettivo; 2. violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1992, art. 4, commi da 1 a 9; 3. omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con particolare riferimento ai titoli posseduti dagli altri lavoratori comparati con la ricorrente; 4. violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 5; 5. omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riguardo all’art. 2112 c.c. ed alla L. n. 428 del 1990, art. 47,comma 4 bis; 6. violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater);
ha resistito con controricorso S.R.;
nelle more è stato depositato il verbale della conciliazione intervenuta il 24.10.2007 in sede di Commissione di Certificazione.
Diritto
CONSIDERATO CHE:
il 24.10.2017 le parti hanno conciliato la presente lite con verbale redatto in sede di commissione di certificazione;
dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua che si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio di legittimità ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti alla prosecuzione del processo;
le spese, in considerazione dell’accordo complessivo intervenuto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 31 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018