Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26230 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 18/10/2018, (ud. 31/05/2018, dep. 18/10/2018), n.26230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2637-2016 proposto da:

COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. (già ALITALIA – COMPAGNIA AEREA

ITALIANA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso

lo studio degli avvocati MAURIZIO MARAZZA e MARCO MARAZZA, che la

rappresentano e difendono giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI

NICOTERA 29, presso lo studio degli avvocati SILVIA PARASCANDOLO e

GIORGIO PIRANI, che la rappresentano e difendono giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8183/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/11/2015 r.g.n. 2929//2015 + 1.

Fatto

RILEVATO CHE:

con sentenza nr. 8183 del 19.11.2015, la Corte d’appello di Roma annullava il licenziamento intimato il 31.10.2014 da ALITALIA CAI S.p.A. e la condannava alla reintegrazione di S.R. nel precedente posto di lavoro oltre al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, con accessori dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, ed al versamento dei contributi;

ha proposto ricorso per cassazione ALITALIA CAI S.p.A., affidato a sei motivi (1. violazione e falsa applicazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 51 nonchè dell’art. 414 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., in relazione agli oneri di allegazione del lavoratore che agisce per far valere l’illegittimità e/o l’inefficacia di un licenziamento collettivo; 2. violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1992, art. 4, commi da 1 a 9; 3. omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con particolare riferimento ai titoli posseduti dagli altri lavoratori comparati con la ricorrente; 4. violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 5; 5. omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riguardo all’art. 2112 c.c. ed alla L. n. 428 del 1990, art. 47,comma 4 bis; 6. violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater);

ha resistito con controricorso S.R.;

nelle more è stato depositato il verbale della conciliazione intervenuta il 24.10.2007 in sede di Commissione di Certificazione.

Diritto

CONSIDERATO CHE:

il 24.10.2017 le parti hanno conciliato la presente lite con verbale redatto in sede di commissione di certificazione;

dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua che si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio di legittimità ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti alla prosecuzione del processo;

le spese, in considerazione dell’accordo complessivo intervenuto, vanno integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 31 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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