Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2623 del 30/01/2019
Cassazione civile sez. trib., 30/01/2019, (ud. 13/12/2018, dep. 30/01/2019), n.2623
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8621/2012 R.G. proposto da:
M.G., con l’avv. Giuseppe Mauriello domiciliato presso la
cancelleria della Corte di Cassazione.
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la
Campania, Sezione staccata di Salerno, – Sez. 12 n. 531/12/11
depositata in data 06/12/2011 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre
2018 dal Consigliere Dott. Fracanzani Marcello Maria.
Fatto
RILEVATO
La contribuente è risultata vittoriosa in appello per la restituzione Irap 2003, 2004 e 2006.
Ricorre tuttavia per cassazione con tre motivi attinenti al dispositivo e alle spese di lite; resiste l’Avvocatura con puntuale controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
Con il primo motivo si protesta nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c.nonchè del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.
Nella sostanza si lamenta nullità della sentenza, perchè priva di contenuto precettivo, in quanto si limita a dire che è accolto l’appello, ma non condanna alla restituzione delle somme richieste in atto per Euro 17.625,10; nè afferma si possa sopperire integrando il dispositivo con la motivazione, perchè in nessuna parte della sentenza si fa cenno a cifre.
Il motivo è infondato e va disatteso, perchè l’accoglimento integrale dell’appello indica adesione alla domanda di parte nella sua integrità, così come formulata: la restituzione delle somme avviene sul numerarlo a suo tempo esatto dall’Amministrazione finanziaria a titolo di Irap per gli anni 2003, 2004 e 2006, nell’ammontare risultante dai versamenti effettuati. A questa cifra si debbono aggiungere gli accessori (rivalutazione o interessi) richiesti in atto di parte e accolti – senza ulteriore specificazione – dalla sentenza gravata in questa sede.
Con il secondo motivo si eccepisce nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 91,92,112,336 c.p.c. in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. In altri termini si lamenta l’omessa pronuncia sulla regolazione delle spese del primo grado.
Con il terzo motivo si solleva violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Nel concreto si contesta l’indebita compensazione delle spese di secondo grado, essendo la parte risultata integralmente vittoriosa.
I motivi possono essere trattati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, vertendo su medesimo profilo inerente il riparto delle spese di lite.
Questa Corte ha già affrontato l’argomento, precisando che ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2 – nel testo sia precedente che successivo alla modifica introdotta dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), – la scelta di compensare le spese processuali era riservata al prudente, ma comunque motivato, apprezzamento del giudice di merito, la cui statuizione può essere censurata in sede di legittimità quando siano illogiche o contraddittorie le ragioni poste alla base della motivazione, e tali da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale (Cass. n. 7763 del 17/05/2012; Cass. SU n. 20598 del 30/07/2008; di recente, Cass. n. 8346 del 04/04/2018).
Tali principi ha malgovernato la sentenza qui gravata, facendo riferimento a generici intenti pacificatori che, così espressi, producono un sostanziale difetto di motivazione, sia che si voglia estendere ad entrambi i gradi di giudizio di merito, sia che si intenda riferirsi al solo grado d’appello, ma così obliando di motivare sul regime delle spese di primo grado.
I motivi sono quindi fondati e meritano accoglimento.
PQM
La Corte accoglie il ricorso nei limiti attinti dal secondo e terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Campania, Sezione staccata di Salerno in diversa composizione, cui demanda anche la regolazione delle spese del presente rado di giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019