Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2623 del 05/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 2623 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso 31306-2007 proposto da:
D’AURIA FIORELLA DRAFLL654D69A783A,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE CARSO 23, presso lo studio
dell’avvocato DAMIZIA MARIA ROSARIA, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente 2013
2696

contro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e
difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i
cui Uffici domicilia ope legis, in ROMA, alla VIA DEI

Data pubblicazione: 05/02/2014

PORTOGHESI n. 12;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 8166/2006 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/12/2006 R.G.N.
7147/2004;

udienza del 25/09/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
AMOROSO;
udito l’Avvocato DAMIZIA MARIA ROSARIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 20.11.2002 presso il Tribunale di Benevento
D’Auria Fiorella esponeva: che in data 26.4.1988 era stata assunta presso l’Ispettorato
del Lavoro di Milano e poi trasferita a Benevento quale “addetto alla vigilanza”, a
seguito di concorso pubblico; che aveva iniziato attività di vigilanza unitamente ad
altri colleghi di lavoro svolgendo le funzioni proprie del profilo professionale n. 10

senza che vi fosse stata alcuna distinzione rispetto all’attività svolta da questi ultimi e
ciò sia per quanto riguardava l’autonomia delle decisioni che dei risultati e dei
provvedimenti; che dopo l’attuazione della L. 312/80 ed alla luce del CCNL
Integrativo le due categorie in cui era articolato l’organico addetto ai compiti ispettivi
– Collaboratore e Assistente all’Ispettorato avevano trovato una collocazione
impropria in quanto si era creata una divergenza tra inquadramento contrattuale
attribuibile in base al profilo professionale – rispettivamente C/2 e C/1 – e quello
attribuibile in base al livello retributivo, rispettivamente C/1 e B/3; che il CCN
integrativo aveva ovviato a tale problema limitando però il rimedio solo ai
Collaboratori all’Ispettorato; che per g li Assistenti all’Ispettorato, invece, era stato
stabilito che avrebbero partecipato di diritto al primo corso – concorso per accedere al
profilo di Accertatore del lavoro.
Deduceva, quindi, in diritto che il transito dalla classificazione per qualifiche
funzionali alle aree della contrattazione collettiva doveva veder tutelata la
professionalità acquisita ed un trattamento economico globalmente non inferiore a
quello precedentemente goduto, dovendosi, a tal fine considerare specificamente i
singoli profili professionali; che, nei fatti, tale tutela le era stata negata in quanto si
era visto assegnare il livello B/3 pur restando titolare del profilo professionale di
Assistente dell’Ispettorato e svolgendo le relative mansioni.
Sosteneva pertanto che la collocazione degli Assistenti nel limbo del ruolo ad
esaurimento era immotivata ed irrazionale, mentre, invece, avrebbero dovuto essere
inquadrati, più logicamente, nell’area C secondo una corretta applicazione del CCNL.
Tanto premesso la ricorrente chiedeva che venisse accertato il suo diritto ad
essere inquadrata nel livello C/1 del CCNL integrativo anche previa dichiarazione di
nullità ed inefficacia del CCN int. per violazione di legge a far data dal 1.1.98 con
ordine al convenuto Ministero di inquadrare ella ricorrente nel livello C/1
riconoscendole il trattamento economico corrispondente , ovvero con condanna del
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del CCNL effettuando ispezioni da sola o con altri Collaboratori dell’Ispettorato

convenuto al risarcimento del danno; con condanna del convenuto alle differenze
retributive anche a titolo di risarcimento del danno , da liquidarsi anche
equitativamente, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il Ministero resistente
deducendo, con ampie ed articolate argomentazioni, l’infondatezza del ricorso di cui
chiedeva il rigetto.
L’adito giudice con sentenza del 22 settembre 2003 rigettava la domanda

3. Avverso tale decisione, con ricorso depositato in data 17 settembre 2004,
ha proposto appello la Della Porta insistendo per l’accoglimento della sua originaria
domanda.
Il Ministero non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace.
La Corte d’appello di Napoli con sentenza del 18 ottobre 2006 ha rigettato
l’appello compensando le spese di lite.
4. Avverso questa pronuncia ricorre per c assazione la originaria ricorrente
con tre motivi.
Resiste con controricorso la parte intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in tre motivi.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione
degli artt. 13, commi 3 e 4, C.C.N.L. comparto ministeri 1998-2001 e degli artt. 1362
1363 c.c., nonché vizio di motivazione. In particolare critica la sentenza della corte
d’appello nella parte in cui ha ritenuto che in applicazione del meccanismo previsto
dagli artt. 13, comma 4, e 16, comma 1, del menzionato C.C.N.L. essa ricorrente è
stata correttamente inquadratq, automaticamente (secondo la tabella allegato B di
trasposizione automatica del sistema di classificazione) nella posizione economica B
3 corrispondente alla ex sesta qualifica funzionale, mentre nella posizione economica
C 1 è confluita la ex settima qualifica funzionale.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione degli artt. 3, 36 e 39 della Costituzione, dell’art. 2103 c.c., dell’art. 13
della legge n. 300 del 1970, nonché degli artt. 40, 45 e 52 del d.lgs. n. 165 del 2001;
nonché vizio di motivazione. In particolare critica la sentenza impugnata nella parte
in cui quest’ultima ha ritenuto che il C.C.N.L. non collide con le norme imperative,
visto che la classificazione operata è stata effettuata sulla scorta non solo del tipo di
attività svolta dai dipendenti, ma anche in considerazione dei requisiti culturali e del
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compensando tra le parti le spese di lite.

grado di responsabilità (nell’area sono confluiti le qualifiche funzionali delle quali
era richiesto il diploma di laurea: settima, ottava e nona qualifica funzionale).
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione degli artt.
40 e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 10 del contratto collettivo integrativo
relativo al personale del ministero del lavoro e delle politiche sociali; nonché vizio di
motivazione.

2. Il ricorso — i cui tre motivi possono essere esaminati congiuntamente in
Le questioni poste dalla ricorrente sono state già esaminate da questa Corte
(Cass., sez. lav., 14 febbraio 2008, n. 3758) che — proprio con riferimento al personale del
Ministero del lavoro addetto ad attività ispettiva e di vigilanza nell’ambito dell’Ispettorato del
lavoro, che chiedeva che fosse accertata l’illegittimità del loro inquadramento nella posizione
B3 (già sesta qualifica funzionale) e si accertasse il loro diritto all’inquadramento nell’area C

– ha affermato che con il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del
comparto ministeri per il quadriennio 1998/2001 e biennio economico 1998/1999,
stipulato in data 16 febbraio 1999, è stato introdotto un nuovo sistema di
classificazione del personale, che accorpa le nove qualifiche funzionali di cui alla L.
n. 312 del 1980, in tre aree di inquadramento, secondo la corrispondenza prevista
dall’art. 13 (e, per il personale già in servizio, secondo la tabella di cui all’allegato B,
come previsto dall’art. 16: cfr. Cass. Sez. Un. 8 maggio 2006, n. 10419).
Secondo il quarto comma dello stesso art. 13, “ogni dipendente è inquadrato,
in b ase a Ha e x qua lifica e p rofilo p rofessionale di a ppartenenza, n ell’area e n ella
posizione economica ove questa è confluita”. In base a tale disciplina, rientrano
nell’area B i precedenti livelli dal 4° al 6°, mentre l’area C comprende i livelli dal 7°
al 9° ed il personale del ruolo ad esaurimento.
Come correttamente rilevato dal giudice dell’appello, tale criterio di
corrispondenza tra le precedenti qualifiche funzionali e le nuove aree esclude la
possibilità di tener conto di altri parametri di valutazione correlati al contenuto delle
funzioni svolte, rilevando ai fini del nuovo inquadramento – come risulta dalla chiara
formulazione della norma – solo l’ex qualifica e il profilo professionale di
appartenenza, e quindi il livello precedentemente attribuito. Il riferimento, nell’art. 13
e nella tabella dell’all. B, ai “ruoli ad esaurimento”, riguarda le previsioni del
precedente sistema della legge n. 312 del 1980, e non comporta alcuna deroga al
suddetto criterio.

-k

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quanto connessi — è infondato.

3. Né argomenti in senso contrario possono trarsi dalle previsioni del
contratto collettivo integrativo relativo al personale del Ministero del lavoro. Infatti
si è rilevato che il contratto integrativo (in attuazione delle previsione dell’art. 13,
comma 5, del contratto nazionale di comparto, secondo cui “l’individuazione di nuovi
profili ovvero una diversa denominazione o ricollocazione di quelli esistenti nelle
aree… è definita da ciascuna amministrazione, nell’ambito della contrattazione
integrativa”) ha previsto (in relazione al collocamento nella posizione Ci della

professionale di accertatore del lavoro; detta quindi una disciplina transitoria che
attua tale “ricollocazione” consentendo al personale già inquadrato nel profilo
professionale di assistente dell’Ispettorato del lavoro e di assistente amministrativo
un accesso agevolato, mediante procedura selettiva, a tale nuovo profilo. Ciò trova
anzi una conferma nell’art. 3, n. 3, punto q), del medesimo contratto collettivo, che
stabilisce il “mantenimento, fino ad esaurimento” di vari profili tra cui quello
di assistente dell’Ispettorato del lavoro (ex 6° q.f.); precisamente quello per cui è
stato previsto l’accesso mediante procedura selettiva al nuovo profilo Cl.
In linea di continuità con tale orientamento sono successivamente intervenute
le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza del 7 luglio 2010 n. 16038, con la
quale è stato affermato che in tema di pubblico impiego privatizzato, la materia degli
inquadramenti del personale contrattualizzato è stata affidata dalla legge allo speciale
sistema di contrattazione collettiva nel settore pubblico, che può intervenire senza
incontrare il limite della inderogabilità delle norme in materia di mansioni
concernenti il lavoro subordinato privato. Ne consegue che le scelte della
contrattazione collettiva in materia di inquadramento del personale e di
corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree sono sottratte al sindacato
giurisdizionale, ed il principio di non discriminazione di cui al D.Lgs. n. 165 del
2001, art. 45 non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni
operate in sede di contratto collettivo. Si è quindi ritenuto la validità della
collocazione in area B posizione economica 3 del personale già inquadrato nella
soppressa 6° qualifica funzionale, conformemente alle previsioni della tabella di
corrispondenza del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri
per il triennio 1998/2001. Successivamente, e da ultimo, con riferimento alla
posizione degli Assistenti dell’Ispettorato del lavoro, v. anche Cass., sez. lav., 19
giugno 2013, n. 15373.

-t.

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funzione accertativa) l’istituzione nella posizione economica Cl del nuovo profilo

4. A questi principi occorre dare ulteriore continuità; talché la sentenza
impugnata risulta immune da vizi e quindi il ricorso va rigettato.
Sussistono giustificati motivi per la peculiarità della controversia e delle
questioni dibattute per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di
cassazione.

PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese di questo giudizio di

Così deciso in Roma il 25 settembre 2013
Il Consigliere

Il Presidente

cassazione.

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