Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2623 del 04/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 04/02/2010, (ud. 22/12/2009, dep. 04/02/2010), n.2623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ANTONIO

MANCINI 4-B, presso lo studio dell’avvocato FASANO GIOVANNANTONIO,

che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.;

– intimato –

e sul ricorso n. 11693/2007 proposto da:

Istituto poligrafico e zecca dello stato s.p.a., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA G. VERDI, presso lo studio dell’avvocato TURCO Chiara, (c/o

l’Ufficio della Funzione Affari Legali e Societari), che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ANTONIO

MANCINI 4-B, presso lo studio dell’avvocato FASANO GIOVANNANTONIO,

che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 783/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/03/2006 R.G.N. 8792/03;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

22/12/2009 dal Consigliere Dott. IANNIELLO Antonio;

udito l’Avvocato FASANO RAFFAELA per delega FASANO GIOVANNANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 29 marzo 2006, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza resa inter partes dal Tribunale della medesima citta’, ha confermato quest’ultima, nel capo relativo alla condanna dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. a pagare alla sua dipendente impiegata C.L. la somma di Euro 3.071,00 a titolo di inclusione dei compensi corrisposti fino al 31 ottobre 1992 per il lavoro straordinario svolto con continuita’ nella base di calcolo del t.f.r., riformando la sentenza impugnata nel capo di rigetto di analoghe domande formulate con riguardo alla base di calcolo della 13A, della 14A e del compenso per le ferie, anch’esse accolte nei medesimi limiti temporali, in Euro 5.692,18, oltre accessori.

Avverso tale sentenza propone ora ricorso per Cassazione C. L., affidandolo a due motivi.

Resiste alle domande la s.p.a. Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, con controricorso, proponendo altresi’ contestualmente ricorso incidentale con un duplice motivo.

Si difende dal le domande di cui al ricorso incidentale C. L. con controricorso, depositando altresi’ una memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – I due ricorsi, principale e incidentale, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto riferiti ad una unica sentenza.

2 – Col primo motivo di ricorso, C.L. denuncia la violazione o falsa applicazione della L. n. 297 del 1982 e il vizio di motivazione in ordine alla posizione del termine finale dell’ottobre 1992 quanto al riconoscimento del diritto al computo del compenso per lavoro straordinario sul t.f.r..

In proposito sostiene che anche la L. n. 297 del 1982 adotta una nozione omnicomprensiva di retribuzione ed e’ anzi piu’ rigorosa del precedente testo dell’art. 2121 c.c. includendo nel calcolo del t.f.r. la retribuzione di ogni prestazione non occasionale, per cui la deroga a tale regola, pur consentita dalla legge ai contraenti collettivi, dovrebbe essere formulata in modo chiaro e inequivoco.

Una tale deroga, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito non sarebbe individuabile nel combinato disposto degli artt 34 – prima parte e 21 – prima parte del C.C.N.L. del 1992.

L’art. 21 di tale contratto fornirebbe infatti una nozione di “retribuzione percepita” diversa dal passato, ancorandola alla prestazione lavorativa “nell’orario normale”.

Ma cio’ non inciderebbe sulla disciplina del t.f.r., che sarebbe rimasta identica a quella stabilita nei precedenti contratti collettivi e formulata in termini identici a quelli usati dalla legge (in particolare con l’uso del termine retribuzione dovuta anziche’ retribuzione percepita – evidentemente unico oggetto della modifica di cui all’art. 21 – e richiamando infine la disciplina di cui alla L. n. 297 del 1982), per cui da essa non sarebbe stato desumibile in maniera chiara e univoca la volonta’ di innovare quanto a tale trattamento.

Del resto, i giudici di secondo grado avrebbero ignorato le dichiarazioni del teste sindacalista B., che avrebbe dichiarato che non era intenzione del sindacato innovare quanto alla disciplina del t.f.r..

Inoltre la parte ricorrente analizza la sentenza di questa Corte n. 5004 (della quale i giudici di appello avrebbero fatto applicazione), per contestare la correttezza della interpretazione resa dalla sentenza ivi impugnata delle norme indicate del C.C.N.L. grafici del 1992.

Quesiti ex art. 366 bis c.p.c..

a) “voglia la Corte riconoscere e dichiarare che il disposto della L. n. 297 del 1982 e’ indipendente e autonomo rispetto ad ogni definizione del compenso percepito, in quanto la legge medesima basa la sua disposizione sul compenso dovuto (quindi oltre il percepito) e perche’ il conteggio di cui alla L. n. 297 del 1982 deve essere effettuato ad anno e non a mese come la retribuzione che l’art. 34 C.C.N.L. 1992 e i contratti precedenti sono autonomi rispetto all’art. 21 del contratto medesimo e che in via principale ed assoluta il conteggio va effettuato in attuazione della L. n. 297 del 1982″;

b) il fatto controverso ex art. 360 c.p.c., n. 5 riguarda il rapporto che la Corte d’appello di Roma ha ritenuto esistente tra la definizione di retribuzione mensile (art. 21 CCNL 1992 e la L. n. 297 del 1982, art. 1 il quale fa espresso riferimento a quanto dovuto annualmente.

3 – Col secondo motivo di ricorso, la C. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 416 e 436 c.p.c., in quanto la richiesta di riduzione del t.f.r. censurata nel motivo precedente sarebbe stata formulata dall’Istituto per la prima volta in appello e come tale avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile.

Quesito:

“voglia la Corte rilevare e dichiarare che tra le conclusioni rassegnate dall’IPZS nella comparsa di costituzione del giudizio di primo grado non figura la limitazione del calcolo dell’incidenza del compenso per lavoro straordinario sul tfr all’ottobre 1992. Pertanto la domanda al riguardo formulata nel ricorso di appello e’ inammissibile”.

4 – Col primo motivo del ricorso incidentale, l’Istituto poligrafico dello Stato denuncia l’errata interpretazione dell’accordo aziendale del 1974 relativo ai dipendenti dell’Istituto, con la conseguente illegittima reiezione della domanda riconvenzionale/eccezione di compensazione da esso svolta, anche in violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e in violazione dell’art. 2120 c.c. come modificato dalla L. n. 297 del 1982.

La Corte territoriale avrebbe in proposito erroneamente ritenuto che l’oggetto di tale accordo fosse lo scambio tra aumento della produttivita’ e un miglioramento retributivo consistente nell’erogazione di un compenso aggiuntivo. Per cui avrebbe altrettanto erroneamente interpretato la clausola, secondo la quale tale assegno “e’ assorbibile in caso di vertenze comunque proposte dal personale dipendente che possano ricollegarvisi, come riferibile esclusivamente ad eventuali liti sui compensi della produttivita’ e non sulla effettuazione di lavoro straordinario.

Una tale interpretazione, secondo la ricorrente incidentale, avrebbe omesso di considerare nella sua interezza il testo dell’accordo aziendale del 1974, il quale avrebbe chiaramente distinto la disciplina e le finalita’ di due incrementi retributivi, assegnando a quello in parola (lett. a) la funzione di evitare in futuro un contenzioso in allora massiccio relativo alla inclusione del compenso dello straordinario nel calcolo del t.f.r., oltre ad altri obiettivi come l’abolizione dei tempi morti e l’aumento di produttivita’;

mentre questi ultimi avrebbero avuto una contropartita economica esclusivamente in un altro incremento retributivo (quello di cui alla lett. b).

Tutto cio’ si desumerebbe dal contesto, oltre che dal tenore letterale dell’accordo e dalla disciplina differenziata dei due istituti, il primo non collegato con la produzione aziendale e non corrisposto ai graduati (che appunto non percepirebbero compenso per il lavoro straordinario, ma unicamente una maggiorazione percentuale della retribuzione normale), mentre il secondo sarebbe legato all’effettiva presenza e al raggiungimento di risultati ed obiettivi programmati.

L’interpretazione sostenuta dall’Istituto sarebbe altresi’ confermata dal fatto che l’accordo del 1974 era stato rinegoziato, con la sostanziale conferma del relativo contenuto, dopo la riforma della L. n. 297 del 1982, legge che la sentenza violerebbe, laddove mostrerebbe di ignorare il margine da questa attribuito alla libera pattuizione delle parti.

L’Istituto conclude rilevando che per il compenso a) la lavoratrice avrebbe ricevuto nel corso degli anni somme ben maggiori di quelle oggi rivendicate, nel cui importo andrebbero pertanto assorbite quest’ultime (salva l’integrale restituzione delle prime ove l’accordo dovesse essere ritenuto nullo).

Segue la formulazione del seguente quesito di diritto: “Accerti la Corte se, in applicazione dell’accordo aziendale del 1974, le somme eventualmente dovute alla sig. C. a titolo di ricalcolo di IDA e TFR in considerazione del lavoro straordinario prestato debbano in ogni caso essere considerate assorbite e/o compensate sino a concorrenza di quanto percepito dagli stessi per il c.d. Punto A”.

5 – Col secondo motivo del ricorso incidentale, viene denunciata l’errata applicazione dell’art. 1322 c.c. in relazione alla normativa collettiva applicabile alla fattispecie e il vizio di motivazione in ordine al ricalcalo dei cc.dd. istituti collaterali.

La difesa della ricorrente incidentale sostiene che la Corte territoriale applicando la definizione di cui all’art. 21 del CCNL a tutti gli istituti contrattuali avrebbe errato omettendo di considerare che ognuno di questi avrebbe una disciplina specifica al riguardo della composizione dello stesso.

Cosi’ l’art. 37 del CCNL 1970 (e successivi con un articolo diverso) lega la 14A per i quadri e impiegati a una mensilita’ di retribuzione, ma per gli operai al “salario orario ragguagliato alla retribuzione ordinaria di un mese”.

L’art. 8 parte impiegati conforma la 13A a “30/26 della retribuzione mensile”, mentre l’art. 7 parte operai a “20 ore di retribuzione”.

Infine l’art. 6, parte 3^ impiegati prevede per gli impiegati un periodo di ferie con retribuzione non inferiore a 27 giorni lavorativi per anzianita’ di servizio fino a 15 anni e non inferiore a trenta giorni lavorativi oltre i 15 anni; mentre per gli operai l’art. 5 parte 2A prevede un periodo di ferie con retribuzione commisurata all’orario contrattuale pari a 27 giorni lavorativi.

Quindi conclude nel senso che il contratto collettivo prevede per gli istituti indicati compensi determinati su base fissa e non variabile.

Quesito:

“Accerti la Corte se in tema di computabilita’ dello straordinario nella base di calcolo degli istituti diretti, non esistendo nel nostro Ordinamento un principio generale di omnicomprensivita’ della retribuzione, ai sensi dell’art. 37 Reg personale, dell’art. 8, parte terza operai CCNL 89 e 92 nonche’ dell’art. 6, parte 3A impiegati CCNL grafici, lo straordinario, elemento variabile per sua natura, non possa essere incluso nella base di calcolo degli indicati istituti collaterali”.

6 – Preliminarmente va esaminato il secondo motivo del ricorso principale.

Il motivo (che non comporta la necessaria formulazione di un quesito di diritto, risolvendosi nella semplice denuncia di violazione della legge processuale per errore di fatto: su cui cfr. Cass., sez. 2A, sent. 20 giugno 2008), che avrebbe dovuto essere esaminato per primo, e’ comunque manifestamente infondato, risultando dagli atti, come dedotto e riprodotto dalla controricorrente, che, nelle argomentazioni svolte dall’Istituto nella memoria di costituzione del giudizio di primo grado a sostegno delle conclusioni di rigetto delle domande di controparte, era stato illustrato anche il contenuto dell’art. 21 del C.C.N.L. del 1992, con la nuova definizione di retribuzione rapportata all’orario normale.

Il che appare sufficientemente indicativo del fatto che si chiedeva il rigetto delle domande quantomeno in forza del C.C.N.L. del 1992 e quindi a partire dal momento della sua efficacia.

Il primo motivo del ricorso principale propone una interpretazione di norme del contratto collettivo nazionale di lavoro diversa da quella operata dai giudici di merito e riconducibile al richiamo ivi stabilito alla definizione di retribuzione di cui alla L. n. 297 del 1982.

Di esso devesi preliminarmente rilevare d’ufficio l’improcedibilita’, a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), secondo cui, col ricorso per Cassazione, devono essere depositati, a pena di improcedibilita’, “gli atti processuali i documenti i contratti e accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”.

La disposizione ricomprende anche i contratti e accordi collettivi di lavoro, a seguito della modifica ad essa apportata dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7, con effetto, a norma dell’art. 27, comma 2 del medesimo decreto legislativo, da riferirsi ai ricorsi per Cassazione avverso le sentenze depositate successivamente alla data del 1 marzo 2006; essa riguarda il contratto nel suo testo integrale ed e’ infine da porsi in collegamento con la modifica operata altresi’ quanto all’art. 360 c.p.c., n. 3, con l’introduzione della possibilita’ di un controllo di legittimita’ in ordine al vizio di violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro (per cui deve ritenersi riferita esclusivamente a tali accordi e contratti collettivi).

Nel caso in esame la ricorrente si e’ limitata a riprodurre nel corpo del ricorso e a sostegno del motivo in esame unicamente alcuni stralci del C.C.N.L. invocato, allegando unicamente gli altri atti di cui all’art. 369 c.p.c., ivi compresi i fascicoli di parte del giudizio di merito.

Senonche’, questa Corte ha gia’ avuto modo di precisare che, a norma della disposizione citata del codice di procedura civile, non appare sufficiente ad adempiere all’onere di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 l’allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito (Cass. S.U. ord. 14 ottobre 2009 n. 21747).

Inoltre e comunque va rilevato che (come recentemente ribadito da questa Corte nelle sentenze gemelle rese all’udienza del 1 dicembre 2009 in cause nn. 18208/08, 18812/08, 20342/08 e 20344/08), anche la parziale allegazione del C.C.N.L. invocato (a voler ritenere equivalente ad essa la riproduzione nel corpo del ricorso) non sarebbe sufficiente ad assicurare l’adempimento dell’onere indicato.

E’ stato infatti al riguardo ripetutamente affermato (cfr., ad es.

Cass. nn. 5050/08 e 19560/07), in sede di procedimento ex art 420 bis c.p.c. (contenente la disciplina del procedimento relativo all’accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validita’ e interpretazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, che prevede l’immediata decisione da parte del giudice, con una sentenza impugnabile in Cassazione), che questa Corte, nell’interpretazione del contratto invocato, ha il potere di ricercare all’interno dell’intero contratto collettivo le clausole ritenute utili ai tale fine, senza essere in tale funzione condizionata dalle prospettazioni di parte.

Una tale regola e’ sicuramente applicabile anche in sede di controllo di legittimita’ del contratto collettivo nazionale di lavoro a seguito di ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 3, in quanto la produzione parziale di un documento sarebbe incompatibile con i principi fondamentali dell’ordinamento (che non consentono a chi invoca in giudizio un contratto di produrne solo una parte) nonche’ con i criteri ispiratori dell’intervento legislativo citato, volto a potenziare la funzione nomofilattica della Corte (nei medesimi termini, cfr. Cass. 2 luglio 2009 n. 15495).

La regola appare infine coerente con i canoni di ermeneutica contrattuale di cui la Corte deve fare applicazione, in particolare con la regola relativa alla interpretazione complessiva delle clausole, secondo la quale “Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto’” (art. 1363 c.c.) (cfr. anche Cass. n. 21080/08).

Il primo motivo del ricorso incidentale e’ infondato.

Premesso che il quesito non riguarda in realta’ alcuna questione riconducibile al vizio di violazione di leggi, ma attiene semmai alla interpretazione dell’accordo aziendale citato, va infatti ricordato che l’interpretazione del contratto collettivo aziendale citato (cosi’ come di ogni contratto di diritto comune, salvo il contratto collettivo nazionale di lavoro nel caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze pubblicate successivamente al 1 marzo 2006: cfr.

D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2 e art. 27, comma 2) e’ operazione che si sostanzia in un accertamento di fatto, come tale riservato al giudice di merito e pertanto incensurabile in Cassazione se non per vizi attinenti all’applicazione dei criteri legali di ermeneutica (artt. 1362 e ss. c.c.) o ad una motivazione carente o contraddittoria nella relativa argomentazione.

Nel caso in esame, la ricorrente, pur denunciando la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., non identifica in realta’ specifiche violazioni dei canoni ermeneutici legali, limitandosi a riprodurre il testo dell’accordo nella parte considerata, affermando genericamente che e’ stato violato, nell’interpretazione di esso, il criterio letterale, quello di contesto nonche’ quello relativo alla considerazione del comportamento successivo delle parti, che avrebbero rinegoziato l’accordo anche dopo la L. n. 297 del 1982.

Quanto al preteso vizio di motivazione, la ricorrente incidentale omette di indicare i vizi logici o i difetti di indagine che comprometterebbero l’iter logico seguito dalla Corte territoriale, in realta’ operando la mera contrapposizione di una propria diversa interpretazione del testo contrattuale a quella dei giudici, contrapposizione in cui non puo’ in nessun caso consistere la censura finalizzata al controllo di legittimita’ su di una interpretazione di contratto (cfr., ad es., recentemente Cass. 18 aprile 2008 n. 10203 e 2 novembre 2007 n. 23484).

Con riguardo, poi, alla censura di violazione della L. n. 297 del 1982 “nella parte in cui lascia margine di libera pattuizione”, va comunque ribadito che la pattuizione collettiva in deroga, relativamente alla definizione di retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., puo’ essere contenuta unicamente in contratti collettivi successivi alla L. n. 297 del 1982, e non e’ desumibile dal semplice richiamo ad accordi precedenti, genericamente confermati, essendo viceversa necessaria la riformulazione di un esplicita volonta’ nel senso indicato (Cass. n. 21239/07, cit).

In proposito, la ricorrente incidentale si limita ad affermare che l’accordo del 1974 sarebbe stato rinegoziato, nel medesimo contenuto, anche successivamente alla L. n. 297 del 1982, senza specificarne i termini precisi, in violazione della regola della autosufficienza del ricorso per Cassazione.

In ogni caso, la presenza di una rinegoziazione di identico contenuto non appare in grado di contraddire la interpretazione che di tale contenuto ha fornito la Corte territoriale, per le ragioni sopra indicate.

Infine, anche del secondo motivo del ricorso incidentale devesi rilevare d’ufficio l’improcedibilita’ ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), non avendo la ricorrente incidentale prodotto copia integrale del C.C.N.L. su cui il motivo si fonda.

7 – Concludendo, ambedue i ricorsi vanno respinti per le ragioni illustrate. La soccombenza reciproca viene posta a fondamento della decisione di compensare integralmente tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi e li rigetta, compensando integralmente tra le parti le spese di questo giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 22 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010

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