Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2623 del 03/02/2011
Cassazione civile sez. I, 03/02/2011, (ud. 06/10/2010, dep. 03/02/2011), n.2623
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 12531-2009 proposto da:
G.L. ((OMISSIS)) in proprio e nella qualità di
erede di F.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
NOMENTANA 91, presso lo studio dell’avvocato BEATRICE GIOVANNI,
rappresentata e difesa dall’avvocato BEATRICE LUIGI, giusta procura
in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto n. 543/08 R.G.V.G. della CORTE D’APPELLO di
CATANIA del 3/03/09, depositato il 05/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;
è presente l’Avvocato Meco Cinzia, (delega avvocato Beatrice Luigi),
difensore della ricorrente che deposita rinnovo notifica;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SGROI Carmelo che ha concluso per il rinvio del ricorso a nuovo
ruolo.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
p.1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: “Con il decreto impugnato la Corte di appello di Catania, pronunziando sul ricorso per equa riparazione proposto da G.L., in proprio e quale erede di F.F. nei confronti del Ministero della Giustizia per l’irragionevole durata del processo fallimentare aperto a carico del dante causa, ha dichiarato improponibile la domanda perchè proposta (il 24.12.2008) dopo il termine semestrale dalla data (11.6.2008) di irrevocabilità del decreto di chiusura della procedura, senza tenere conto della sospensione feriale del termine applicabile anche a quello di decadenza L. n. 89 del 2001, ex art. 4 (Sez. 1, n. 5895/2009,- n. 2153/2010) – e di tale violazione di legge si duole con ricorso per cassazione la Gaeta. Ricorso notificato al Ministero presso l’Avvocatura Distrettuale anzichè presso l’Avvocatura Generale.
Talchè si impone la rinnovazione della notificazione medesima”.
p.2. – Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni che la sorreggono. Va, pertanto, disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso in quanto la notificazione eseguita spontaneamente dalla parte prima dell’adunanza è avvenuta mediante consegna di copia mancante della pag. 5 del ricorso.
P.Q.M.
La Corte ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso presso l’Avvocatura Generale dello Stato, a cura del ricorrente, fissando all’uopo il termine di giorni sessanta dalla notificazione della presente ordinanza. Manda alla Cancelleria di trasmettere il fascicolo alla Sezione ordinaria dopo l’esecuzione dell’ordine di rinnovazione, per la pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011